Data  13/12/2019 00:38:19 | Sezione Varie Varie

Idonei rifiutati - La battaglia giudiziaria inizierà il 24 gennaio 2020.



Il TAR ha fissato al 24/01/2020 l’udienza in camera di consiglio del ricorso proposto da DIRPUBBLICA, con il sostegno del Comitato Nazionale XXVII Ottobre, contro la mancata pubblicazione delle graduatorie degli idonei ante 2010. Il Giudice Amministrativo potrebbe rimettere rimettere la questione alla Corte costituzionale.




Come si ricorderà, con nota prot. n. DPF 0051382 del 6/8/2019, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riscontrato l'istanza di accesso civico, con la quale Dirpubblica chiedeva procedersi, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento dei dati e delle informazioni di cui all'art. 4, co. 5, del D.L. n. 101/2013, relativi ai vincitori e idonei collocati nelle graduatorie concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato.

Nell'accogliere l'istanza, il Dipartimento aveva comunicato di aver pubblicato l'apposito sistema di "Monitoriaggio delle graduatorie concorsuali delle PA", fornendo il relativo indirizzo internet, illustrandone brevemente i contenuti e le modalità di funzionamento.

Tuttavia, per le graduatorie la cui data di approvazione era antecedente al 1° gennaio 2010, il Dipartimento comunicava che, ai sensi dell'art. 1, co. 362, della legge n. 145/2018, queste non sarebbero state più vigenti e, quindi, non sarebbero state oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 4, co. 5, del D.L. n. 101/2013.

Con riferimento alla mancata pubblicazione delle predette graduatorie, la Dirpubblica, sostenuta dal Comitato Nazionale XXVII Ottobre, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma, eccependo in via pregiudiziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 362 ss., della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui non prevedeva l’estensione della validità delle suddette graduatorie, cosicché doveva essere ordinata la pubblicazione anche dei dati relativi a queste ultime.

I profili di illegittimità ravvisati in sede di ricorso appaiono acuiti a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis del D.L. n. 101 del 2019, che ha riportato in vita le graduatorie approvate tra il 2011 e il 2014, graduatorie che erano già scadute lo scorso 30 settembre, sebbene sia previsto un «apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità».

Infatti, non si comprende per quale ragione una simile procedura non possa essere utilizzata anche per gli idonei collocati nelle graduatorie approvate fino a tutto il 2010, cosicché la novella legislativa sembra introdurre un discrimine temporale del tutto ingiustificato, ancor più di quanto non lo fosse quello introdotto dall’originaria disciplina di cui all’art. 1, co. 362 ss., della legge n. 145 del 2018.

In ogni caso, è stata fissata l’udienza in camera di consiglio per la trattazione del ricorso ex art. 116 c.p.a., per il giorno 24 gennaio 2020; nell’ipotesi in cui l’eccezione di legittimità costituzionale dovesse essere ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, il giudice amministrativo dovrà sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale.



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