Data  01/04/2026 02:09:35 | Sezione Enti locali Enti locali

TRASPARENZA TRADITA: IL CASO DI UN COMUNE CAMPANO COME MONITO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI


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Il caso campano rivela una contraddizione diffusa: enti che si organizzano per la trasparenza, ma che poi oppongono resistenze pretestuose a chi chiede chiarezza. Il richiamo è netto: il FOIA non è un ostacolo, ma un dovere costituzionale.




DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – comunica che, a seguito di un ricorso presentato dalla nostra Organizzazione, il Difensore Civico della Regione Campania ha accolto integralmente le nostre ragioni, ordinando a un Comune della Campania l’ostensione di documenti relativi alla disciplina degli incentivi del contenzioso tributario. Si tratta di un risultato che va ben oltre il singolo caso: conferma e rafforza i principi fondamentali dell’accesso civico generalizzato, presidio essenziale di legalità e strumento di controllo democratico sull’azione amministrativa.

 

Un Comune della Campania aveva negato l’accesso sostenendo che lo schema di regolamento richiesto fosse un “atto preparatorio” sottratto alla conoscibilità. DIRPUBBLICA ha contestato questa impostazione, evidenziando che:

1.      il FOIA (d.lgs. 33/2013) non coincide con l’accesso documentale della legge 241/1990;

2.      la categoria degli “atti preparatori” non è un limite all’accesso civico generalizzato;

3.      l’Amministrazione deve sempre valutare il pregiudizio concreto, non invocare limiti astratti;

4.      il riesame FOIA deve essere deciso esclusivamente dal RPCT, non da altri uffici.

 

Il Difensore Civico ha condiviso integralmente questa impostazione, dichiarando illegittimo il diniego e ordinando l’ostensione dei documenti.

 

La nostra iniziativa si colloca nel solco della più autorevole giurisprudenza.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1117/2024 – che DIRPUBBLICA considera un punto di riferimento – afferma che: “L’accesso civico generalizzato costituisce un diritto fondamentale che consente il controllo democratico sull’esercizio dei pubblici poteri.”

E chiarisce che: l’accesso civico generalizzato è fondato sul diritto di sapere (right to know) e non sulla necessità di sapere (need to know); non richiede motivazione né interesse qualificato; non può essere limitato se non nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere negato con motivazioni postume o generiche. Questi principi sono stati decisivi anche nel nostro caso.

 

Il Consiglio di Stato, nella stessa sentenza, ha affrontato un tema spesso usato male dalle amministrazioni: il presunto “abuso del diritto di accesso”. Il passaggio è di straordinaria chiarezza:

“Non costituisce abuso la richiesta di atti relativi a procedimenti che coinvolgono risorse pubbliche, poiché essa è pienamente conforme alla finalità dell’accesso civico generalizzato: favorire forme diffuse di controllo sull’esercizio dei pubblici poteri.” DIRPUBBLICA ribadisce che non è mai abuso chiedere trasparenza su atti che incidono su risorse pubbliche, regolamenti interni, incentivi, organizzazione amministrativa o attività di rilievo collettivo.

 

Questo caso dimostra che: la trasparenza non è un optional; il FOIA non è un favore, ma un diritto;

le Amministrazioni devono adeguarsi a un modello di massima divulgazione (disclosure), come richiesto dall’ordinamento europeo e nazionale; la tutela della legalità passa anche attraverso la vigilanza sindacale.

 

DIRPUBBLICA continuerà a presidiare questi principi con fermezza e competenza.

 

Questo successo è stato possibile grazie alla determinazione, alla lucidità e al rigore istituzionale della
nostra Carmela Napolitano, Presidente dell’Unione Regionale Campania di DIRPUBBLICA. La sua azione, sempre improntata alla tutela della legalità e dei diritti dei lavoratori pubblici, rappresenta un esempio di responsabilità sindacale e di servizio alla collettività. DIRPUBBLICA le esprime una lode sincera e meritata.

QUELLO CHE SENTIAMO DI DOVER DIRE FUORI DALLE RIGHE.

L’omissione del nome dell'ente non risponde a un falso scrupolo di riservatezza, ma alla volontà di universalizzare il messaggio. Questa vicenda assurge a paradigma, trasformandosi in un esempio emblematico che interpella l’intero comparto pubblico, senza eccezioni. Il nodo cruciale risiede in una profonda contraddizione: se da un lato le istituzioni si dotano di piani anticorruzione e regolamenti solenni, dall'altro, non appena si esercita il diritto di accesso civico (FOIA), scatta un riflesso condizionato di chiusura. Si assiste così alla ricerca di cavilli e all’evocazione di limiti non previsti dalla norma, trattando la pubblicità degli atti come un intralcio burocratico anziché come un presidio di legalità.

Il precedente campano ha finalmente ristabilito l’ordine dei principi:

1.      L'ostensibilità non è una concessione, ma un dovere;

2.      La chiarezza documentale non è un rischio, ma una garanzia;

3.      Il controllo democratico è un diritto fondamentale;

4.      Le restrizioni devono essere concrete, non pretestuose;

5.      Il riesame deve configurarsi come un’analisi rigorosa, non come un automatismo difensivo.

Con la sua azione, DIRPUBBLICA ha ribadito che la piena conoscibilità dell'azione amministrativa non rappresenta un atto ostile verso i vertici, bensì un presidio a tutela della Repubblica. Chi ostacola il flusso delle informazioni non difende l’istituzione: la espone.

Questo successo, dunque, va oltre la vittoria sindacale. È un monito — fermo e leale — rivolto a tutti i decisori pubblici.



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