Data  05/12/2019 11:44:49 | Sezione Entrate Entrate

EX-EQUITALIA.2 la nuova raccolta fondi contro la metamorfosi in Agenzia delle Entrate - Riscossione.


È necessaria la solidarietà contro i soprusi e le illegittimità.
È necessaria la solidarietà contro i soprusi e le illegittimità.

DIRPUBBLICA ha aperto una nuova sottoscrizione per appellare la sentenza TAR con la quale, dopo 2 anni e senza affrontare il merito, è stato respinto il ricorso volto a contrastare la violazione della regola costituzionale del concorso pubblico. Chiediamo il sostegno dei Colleghi, delle Professioni, delle Imprese e dei Cittadini comuni.




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EX-EQUITALIA.2

La Federazione DIRPUBBLICA

rammentando che il 21/05/2017, con ricorso al TAR Lazio, chiese l’annullamento del D.P.C.M. del 16 febbraio 2017, con il quale l’Amministratore delegato della società Equitalia s.p.a., avv. Ernesto Maria Ruffini, fu nominato Commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all’art. 1, comma 15, del d. lgs. n. 193 del 2016, propedeutici all’istituzione dell’«Agenzia delle entrate-Riscossione»

e che

a seguito dell’Ordinanza cautelare di rigetto della Sezione I del TAR LAZIO, n. 3138 del 28/07/2017, fece ricorso (inaudita altera parte) al Presidente della Sezione IV del Consiglio di Stato affinché inibisse la metamorfosi di Equitalia in Agenzia Entrate - Riscossione, il quale nel respingere, con proprio decreto del 26 giugno 2017, n. 2677 la connaturale istanza di misure cautelari monocratiche, aveva osservato che “… le doglianze di merito [della DIRPUBBLICA] - nella parte rivolta a criticare l’immissione nel ruolo dirigenziale dell’agenzia, senza alcuna eccezione, di personale della ex società di riscossione - sembrano ammissibili e prima facie supportate da fumus, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa e soprattutto costituzionale” (vedi: https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1750) e per questo fissava la Camera di consiglio del 27 luglio 2017

ed, altresì, che

la Sezione IV, in seduta collegiale, con Ordinanza 3213 pubblicata il 28 luglio 2017, accolse l’appello di DIRPUBBLICA contro l’Ordinanza cautelare del TAR-Lazio, Sezione I, n. 3138, pubblicata il 22 giugno 2017, “nel senso di disporre che il TAR fissi l’udienza pubblica di discussione con priorità;

vista la recente Sentenza del TAR Lazio n. 6307 della Sezione I del TAR Lazio depositata il 23/05/2019 (cioè dopo poco meno di due anni dall’Ordinanza del Consiglio di Stato che chiedeva la priorità) con la quale (vedi: https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4022)  è stato dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto da Dirpubblica condannandola al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) di cui € 2.500,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate, in solido fra loro, e € 2.500,00 in favore dell’Agenzia per le entrate riscossioni e di Ernesto Maria Ruffini, in solido tra loro.

DIRPUBBLICA ha ora notificato alle Controparti l’appello al Consiglio di Stato avverso e per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma, sez. I, 23 maggio 2019, n. 6307, con la quale (si ripete) è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto da Dirpubblica inteso a contrastare l’operazione di trasformazione di Equitalia (società per azioni) in Agenzia delle entrate-Riscossione (che ente pubblico economico), allo scopo di consentire il passaggio dei dipendenti della predetta società (soggetto di diritto privato), assunto senza concorso, nell’ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per l’accesso alle quali l’art. 97 Cost. stabilisce la regola del concorso pubblico.

DIRPUBBLICA contesta l’elusione della regola del concorso pubblico, che, nella vicenda in questione, è stata attuata classificando, in maniera surrettizia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla stregua di un ente pubblico economico, senza che ne ricorressero i presupposti e le condizioni sia giuridiche che economiche.

In sede di appello, è stata proposta apposita istanza cautelare, richiamando quanto, sempre in sede cautelare, il Consiglio di Stato aveva stabilito ritenendo che «le doglianze di merito – nella parte volta a criticare l’immissione nel ruolo dirigenziale dell’Agenzia, senza alcuna selezione, di personale della ex società di riscossione – sembrano ammissibili e prima facie supportate da fumus, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa e soprattutto costituzionale» (decreto monocratico 2677/2017 citato), ordinando al TAR Lazio di procedere ad una sollecita definizione del merito della controversia (Ordinanza 3213/2017 citata).

L’appello deve essere depositato alla Segreteria del Consiglio di Stato nei 30 giorni successivi alla data di notifica alle Controparti a pena d’improcedibilità del gravame.

Per ciò premesso

rilevato che è necessario reperire un importo pari ad almeno € 15.000,00 (euro quindicimila/00) di cui € 10.000,00 (euro diecimila/00) destinato a costituire un fondo per il pagamento delle spese cui DIRPUBBLICA è già stata condannata e per quelle eventuali che dovessero conseguire nella dannata ipotesi di una ulteriore soccombenza,

si avvia una sottoscrizione

denominata XI RF

(undicesima raccolta fondi)

 

di almeno € 15.000,00 (euro quindicimila/00) da concludersi entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 30 dicembre 2019.

A tal fine viene predisposto il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1 (Apertura e descrizione della sottoscrizione)

1) In linea con quanto contenuto nelle premesse è aperta una sottoscrizione per il conseguimento di un fondo di almeno € 15.000,00 (euro quindicimila/00) necessario ad affrontare sia le spese di giudizio già affrontate, sia quelle attualmente configurabili:

a. ricorso al Consiglio di Stato;

b. condanna alle spese di primo grado;

c. eventuale nuova condanna alle spese in sede di appello.

 

2) Le singole quote che vengono richieste ai sottoscrittori saranno, quindi, divise nel seguente modo

a. 1/3 per l’appello al CONSIGLIO DI STATO;

b. 1/3 per la subita condanna alle spese in 1° grado;

c. 1/3 per l’eventuale nuova condanna alle spese in sede di appello.

 

Articolo 2 (modalità della sottoscrizione)

1) L’Azione qui prevista sarà avviata al raggiungimento dell’importo totale descritto nell’articolo 1 del presente regolamento, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30/12/2019:

a. effettuando un bonifico sul c/c postale intestato a DIRPUBBLICA, (IBAN)IT37N0760103200000035767003, inserendo nella causale: NOME E COGNOME - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA XI RF (undicesima raccolta fondi);

b.            con carta di credito cliccando sull’apposito pulsante PAYPAL posto in basso a destra del sito DIRPUBBLICA www.dirpubblica.it e inserendo nella Sezione “Note” la causale: Quota di partecipazione alla XI RF (undicesima raccolta fondi).

2) In entrambi i casi si dovrà compilare il form cliccando il tasto “Sostienici” posto in alto a sinistra della homepage di www.dirpubblica, ovvero cliccando direttamente su https://www.dirpubblica.it/Sondaggio.aspx -

3) Decorse infruttuosamente le ore 24.00 del 30/12/2019, l’azione sarà considerata definitivamente chiusa e si darà luogo ai rimborsi come previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 3 (rimborsi delle quote sottoscritte)

1) Le quote, o parti di esse, riguardanti gli eventi descritti ai punti a) e c) dell’articolo 1, commi 1 e 2, del presente regolamento, che, per qualsiasi motivo, non dovessero realizzarsi saranno restituite, tenendo conto di quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

2) Saranno, altresì, restituite le quote, o parti di esse, della già subita condanna alle spese di cui ai punti b) dell’articolo 1, commi 1 e 2, del presente regolamento nell’auspicabile annullamento da parte del Consiglio di Stato, tenendo conto di quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3) I rimborsi previsti nel presente articolo avranno inizio, decurtati delle spese di bonifico bancario e/o postale, dopo dieci giorni dalla data di chiusura definitiva dell’Azione disciplinata da questo Regolamento, mediante apposita comunicazione pubblicata su www.dirpubblica.it -

4) Le quote nette (dedotti i costi PayPal) o parti di esse di importo inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) non sono rimborsabili.

5) I sottoscrittori possono rinunciare spontaneamente al rimborso di quanto versato mediante comunicazione in forma libera. Tutte le eventuali somme non rimborsate agli effetti dei precedenti commi del presente articolo o per speciale disposizione del sottoscrittore (come sopra detto), saranno destinate esclusivamente all’attività contenziosa della Federazione DIRPUBBLICA.

 

Articolo 6 (versamenti delle imprese a fini pubblicitari)

1) DIRPUBBLICA rilascerà fattura per i versamenti effettuati da quelle imprese che decideranno di pubblicizzare la loro attività sul sito www.dirpubblica.it, in occasione della raccolta fondi di cui al presente regolamento.

2) Lo spazio e la durata della pubblicità, nonché i collegamenti con i siti istituzionali delle relative aziende, saranno separatamente concordati con la Segreteria Amministrativa DIRPUBBLICA.

 

Articolo 7 (trattamento dei dati)

1) Per ciò che concerne il trattamento dei dati si fa riferimento a quanto contenuto nel link https://www.dirpubblica.it/pdf/informativa_dati.pdf -

 

Articolo 8 (inizio della sottoscrizione e comunicazioni)

1) La sottoscrizione ha inizio in data odierna. Per qualsiasi comunicazione scrivere a sede@dirpubblica.it -

Roma, 5 dicembre 2019

Allegati:

Download   20191205_regolamento_XIRF.pdf

(Comunicato e Regolamento della 11a Raccolta Fondi - 335,9Kb)



Tags 11a Raccolta fondi, Consiglio di Stato, dirigenza, Equitalia, ADER, Ruffini, concorso, TAR LAZIO 3138 6307, CdS 2677 3213, XI RF