Data  16/04/2019 18:44:47 | Sezione Entrate Entrate

In attesa della sentenza del TAR sulle Poer alle Entrate ecco il caso dei fratelli Dorrello.


Totò e Peppino
Totò e Peppino

Il 25/02/19 abbiamo effettuato l’accesso civico alle Entrate per prendere visione delle dichiarazioni di incompatibilità tra i componenti delle Commissioni per le POER istituite il 14/11/18 ed i concorrenti. Tutte le dichiarazioni sono successive al 14/11, la maggior parte portano la data del 25/02/19 del nostro accesso. Ne abbiamo esaminata una.




Con propria nota del 25 febbraio 2019 Dirpubblica avanzava richiesta all’Agenzia delle Entrate di accesso agli atti e, precisamente, alle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità in riferimento alle Commissioni nominate nell’ambito della procedura di posizioni organizzative.

Orbene tra gli atti richiesti giungeva agli scriventi anche la dichiarazione sottoscritta del Direttore centrale persone fisiche Antonio Dorrello che, in qualità di componente esperto della commissione incaricata di curare l’elaborazione di quesiti per la prova scritta tecnico-professionale…, dichiarava di non trovarsi nella incompatibilità con l’incarico da assolvere.

È quantomeno singolare che la dichiarazione di non compatibilità, che andava redatta ed allegata alla richiesta di incarico, rechi la data 25 febbraio 2019 sottoscritta, cioè, contemporaneamente alla richiesta di accesso di Dirpubblica.

È, altresì, singolare che incluso tra i candidati che hanno superato la prova scritta (tipologia D) risulti il sig. Domenico Dorrello, fratello del Direttore Antonio Dorrello.

Rammentiamo che l’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Tale norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il cui art. 7 prevede, infatti, che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.

La ratio della citata Legge è quella di garantire imparzialità soggettiva del funzionario amministrativo, ne discerne un “codice” che disciplina comportamenti corretti e vietati.

In particolare, l’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 ha introdotto l’obbligo di una dichiarazione del funzionario destinatario di incarico dirigenziale sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, da presentare “all’atto del conferimento dell’incarico” ed incompatibilità (da presentare annualmente).

In sintesi, la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Tale dichiarazione ha l’evidente scopo di prevenire anche a livello “potenziale” condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico (il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici) di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull’esito finale o istruttorio della decisione assunta.

Più in generale, la situazione di “interesse proprio o di un prossimo congiunto”, che obbliga all’astensione, si configura ogni qual volta il pubblico ufficiale si trovi in una situazione oggettiva potenzialmente idonea a minare le condizioni di imparzialità in relazione all’esercizio della sua funzione, ponendo in conflitto, anche solo potenziale, l’interesse pubblico generale alla legalità con l’interesse proprio o dei prossimi congiunti o terzi.

 

In ogni caso, lLa norma di riferimento è l’art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui “

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.

Precedenti: https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=3970 - https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=3988 -

Allegati:

Download   20190328_da_Entrate-accesso_89.pdf

(Risposta delle Entrate all'accesso - 36,7Kb)

Download   20190225_Dichiarazione-Antonio-Dorrello.pdf

(Dichiarazione incompatibilità Dorrello - 418,6Kb)

Download   20190417_da_ItaliaOggi_(caso-dorrello).pdf

(Caso Dorrello - Italia Oggi del 17/04/2019 - 389,9Kb)



Tags Antonio Domenico Dorrello, incompatiobilità, Capone, Cantone, POER