Data  29/10/2018 13:45:55 | Sezione Entrate Entrate

Due memorie aggiunte e un Commissario ad Acta per le Entrate.


Il Generale di Divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore
Il Generale di Divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore

Diramiamo il comunicato dell’avv. C. Medici con il quale sono state descritte le ultime iniziative affidategli contro l’ADE; in esso si fa riferimento anche alle questioni di legittimità costituzionale di cui all’Ordinanza 8253-20/07/2018, adottata nel giudizio contro l’Agenzia delle Dogane per l’elusione della sentenza 37-17/03/2015 C. Cost.




Avv. Carmine Medici
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Spett.le Federazione Dirpubblica
Segreteria Generale
- Roma -
 
Nola, 29/10/2018
Oggetto: Misure di riassetto organizzativo adottate con atti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 186053 e prot. n. 186067 del 7 agosto 2018 e dell’atto prot. n. 187175 dell’8 agosto 2018, in conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera n. 39 del 6 agosto 2018 ed attuativi dell’art. 18-bis del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, inserito con delibera del Comitato di gestione n. 10/2018 dell’8/2/2018.
 
Con la presente comunico che l’Agenzia delle Entrate ha depositato, nell’ambito del giudizio a suo tempo proposto da codesta spett.le Federazione avverso gli atti organizzativi con i quali erano stati individuati gli uffici dirigenziali per la cui copertura era stata previsto il conferimento di deleghe speciali di funzioni dirigenziali in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale (POT) in attuazione dell’art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, i più recenti atti organizzativi di cui in oggetto, concernenti l’adozione di misure di riassetto organizzativo adottate in attuazione dell’art. 18-bis del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, inserito con delibera del Comitato di gestione n. 10/2018 dell’8/2/2018.
Si ricorderà che la predetta delibera è stata già impugnata da codesta spett.le Federazione, deducendo l’illegittimità, a monte, dell’art. 1, co. 93, della legge n. 205 ult. cit., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., prevedendo - in chiave evolutiva rispetto alle posizione organizzative speciali (POS) di cui all’art. 23-quinquies del D.L. n. 95 del 2012 ed alle deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative temporanee (POT), di cui all’art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 - l’istituzione di una nuova tipologia di posizioni organizzative (POER), con attribuzione di funzioni per loro natura dirigenziali, tra cui «il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo» (v., in proposito, il mio comunicato dell’11/5/2018).
 
A seguito del deposito degli atti adottati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 186053 e prot. n. 186067 del 7 agosto 2018 e dell’atto prot. n. 187175 dell’8 agosto 2018, in conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera n. 39 del 6 agosto 2018, si è resa necessaria la proposizione di motivi aggiunti tanto nel giudizio già proposto sulle deleghe speciali di funzioni dirigenziali (POT), per il quale è fissata l’udienza di merito per il giorno 31/10/2018 dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, quanto nel giudizio riguardante le posizioni organizzative di cui all’art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2018 (POER), per il quale l’udienza è fissata dinanzi allo stesso Tribunale per il giorno 22/1/2019.
Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale già sollevate nel corso del primo giudizio, il T.A.R. Lazio – Roma, con ordinanza del 20 luglio 2018, n. 8253, adottata nel corso di analogo giudizio proposto da codesta spett.le Federazione contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rimesso gli atti alla Corte costituzione, anche in relazione ai motivi di ricorso con i quali si deduceva l’elusione della sentenza della stessa Corte del 17 marzo 2015, n. 37.
Si ricorderà anche che, con sentenza del 16 agosto 2018, n. 8990, lo stesso Tribunale, in accoglimento di un altro ricorso proposto da codesta spett.le Federazione, ha «affermat[o] l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 18.1.2018 presentata da parte ricorrente e va quindi dichiarato l’obbligo di provvedere da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante l’adozione di un bando di pubblico concorso per l’assunzione di 403 dirigenti per soli esami, ai sensi dell’art. 4 bis della l. n. 78 del 2015, salvo che non si ravvisino ulteriori profili o motivi ostativi non emersi nel presente giudizio», ordinando all’Agenzia di «provvedere ad emanare il suddetto bando e a curane l’espletamento entro il termine di cui all’art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2015, come modificato dall’art.1 comma 95 della legge n. 205 del 2017, salvo che non si ravvisino ulteriori profili o motivi ostativi non emersi nel presente giudizio».
 
Ad oggi, l’Agenzia delle Entrate non ha ottemperato all’ordine impartitole dal giudice amministrativo, per cui ho provveduto ha notificarle l’istanza di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
 
Cordiali saluti
Avv. Carmine Medici

Allegati:

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(Il comunicato dell'avv. Carmine Medici - 83,8Kb)



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