Data  16/02/2017 01:09:02 | Sezione Varie Varie

DIRPUBBLICA ha proposto motivi aggiunti contro gli incarichi dirigenziali fasulli.


L'occhio sempre vigile delle Agenzie fiscali
L'occhio sempre vigile delle Agenzie fiscali

È una battaglia senza fine quella di DIRPUBBLICA contro gli incarichi dirigenziali fasulli che inizia nelle agenzie fiscali ma si estende a tutte le pubbliche amministrazioni.




Una battaglia senza fine che si estende sempre più.

Con atti notificati il 30 gennaio 2017, Dirpubblica ha proposto motivi aggiunti nei giudizi già pendenti dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma e riguardanti le posizioni organizzative temporanee e connesse deleghe di funzioni dirigenziali (c.d. P.O.T.), conferite in base all'art. 4-bis del D.L. 19/06/2015, n. 78 (la leggina che il Parlamento ha predisposto nell’ambito delle “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” al fine di aggirare la Sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale, di cui DIRPUBBLICA ha già chiesto la declaratoria d’incostituzionalità).

Con i predetti motivi aggiunti, è stata sollevata l’ennesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del D.L. 22/10/2016, n. 193 (altra leggina salva-agenzie), che ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine di durata delle P.O.T. -

La problematica, apparentemente riferita alle sole Agenzie fiscali, è, in realtà, di interesse per tutte le pubbliche amministrazioni, costituendo le predette posizioni organizzative un espediente al fine di eludere la regola del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica dirigenziale, le cui funzioni, secondo le disposizioni censurate, possono essere attribuite per delega a funzionari privi della relativa qualifica, con attribuzione di un trattamento economico parametrato a quello previsto per gli incarichi dirigenziali veri e propri.

Si tratta di un espediente analogo a quello utilizzato da altre amministrazioni, come il Ministero del Lavoro, presso le quali è, invece, diffusa la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari pur sempre privi della relativa qualifica, facendo ricorso all'art. 19, co. 6, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (la norma sugli incarichi di funzioni dirigenziali da assegnare “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”).

In tali casi, quei funzionari, che, ripetesi non hanno superato alcun concorso per l'accesso alla dirigenza, vengono surrettiziamente collocati in aspettativa e assunti come dirigenti esterni a termine.

La DIRPUBBLICA è impegnata anche su questo fronte e, proprio di recente, ha proposto istanza di sospensiva in relazione ad altro giudizio già instaurato nei confronti del Ministero del Lavoro per l'annullamento di simili incarichi.



Tags POT, dl 78, dl 193, dlgs 165, motivi aggiunti, Entrate, Dogane, TAR LAZIO