Data  18/04/2014 01:08:39 | Sezione Varie Varie

Il Consiglio di Stato rinvia alla Corte Costituzionale la legge di abrogazione della Vicedirigenza.


Risorgerà la Vicedirigenza?
Risorgerà la Vicedirigenza?

La Sezione IV del Consiglio di Stato, su appello di 372 Colleghi del Ministero della Giustizia, con il medesimo criterio utilizzato per la legge Monti di sanatoria degli incarichi dirigenziali, ha rinviato alla Consulta per sospetta illegittimità l’art. 5, comma 13, del DL 6/7/2012 n. 95, con il quale era stata abrogata la vicedirigenza.




Con ordinanza n. 1918 del 16 aprile 2014, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, co. 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha abrogato l’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., il quale aveva previsto l’istituzione, attraverso la contrattazione collettiva, dell’area della vicedirigenza, censurando l’art. 5, co. 13, del D.L. n. 95 cit., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 111, 113 e 117 Cost.

Difatti, ha osservato il giudice amministrativo, l’intervento legislativo è intervenuto in circostanze di tempo tali da lasciar intendere che l’obiettivo perseguito la legislatore non fosse quello pur dichiarato della riduzione della spesa pubblica (c.d. spending review) ma quello di paralizzare l’esecuzione di una precedente sentenza amministrativa, passata in giudicato, che aveva obbligato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare l’atto di indirizzo sulla base del quale avrebbe dovuto successivamente svolgersi la contrattazione collettiva nel cui ambito avrebbe dovuto essere istituita l’area della vicedirigenza.

In questo modo, il legislatore ha violato l’art. 6 della CEDU nonché l’art. 1 del protocollo n. 1, che, secondo l’Alta Corte europea sanciscono il principio della preminenza del diritto, impendendo che l’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito di una controversia, alterando l’esigenza della parità delle parti dinanzi al giudice.

Sotto questo profilo, la vicenda in esame richiama quella della “sanatoria” degli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti nelle Agenzia fiscali in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziali, nel qual caso, a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio 1° agosto 2011, n. 6884, è intervenuto il legislatore al fine di spogliare il giudice di appello della potestas judicandi a tutto vantaggio dell’Agenzia appellante.

Anche in quel caso, la Dirpubblica è stata costretta a lamentare l’indebita ingerenza del legislatore all’esclusivo fine di condizionare l’esito del giudizio e il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 5619 del 27 novembre 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della “sanatoria”.

Nel dover constatare come ancora una volta il legislatore anziché riconoscere i diritti dei cittadini sia spesso promotore di interventi volti a sacrificarli, finanche intromettendosi nelle controversie in cui quei cittadini siano faticosamente coinvolti per far valere i propri diritti, la Dirpubblica non può che valutare positivamente la decisione del giudice amministrativo di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

In coerenza con le precedenti iniziative giudiziarie assunte per ottenere l’attuazione dell’area della vicedirigenza, per la quale la stessa si era battuta ottenendone la previsione nella legge n. 145/2002, la Dirpubblica si riserva di valutare la proponibilità di ogni altra azione, in sede politica, sindacale e giurisdizionale, al fine di ottenere il ripristino della disposizione abrogata nonché la sua concreta attuazione.

La causa è stata autonomamente promossa e condotta da 372 Colleghi dell’Amministrazione Giudiziaria con encomiabile tenacia nei confronti dei quali va il riconoscimento dell’intera Categoria.

Allegati:

Download   VICEDIRIGENZA_2013_REG.RIC..pdf

(Ordinanza del CdS, s IV, 4211 16/04/2014 - 162,6Kb)


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Tags vicedirigenza, C. di S. Sezione IV, ordinanza 4211 16/04/2014, art. 5, comma 13, del DL 6/7/2012 n. 95.