TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice designato, dott. A. Coluccio, in funzione di Giudice del lavoro,

nella pubblica udienza del 25.1.2005 ha pronunciato e pubblicato:

 

SENTENZA

 

nella causa in materia di lavoro, proposta da:

CYNTHIA FICO elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.to L. Di Rico che la rappresenta e difende in unione all’avv.to B. Aleni in forza di procura in ricorso.

 

                                                                                                                          RICORRENTE

Contro

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

elettivamente domiciliata in Roma presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta per legge.

 

                                                                                                                         CONVENUTO

E contro

 

GIANCARLO STORTO elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv.to P. M. Montaldo che lo rappresenta e difende in forza di procura in memoria

 

mediante lettura del seguente

 

DISPOSITIVO

 

Dichiara illegittimo il comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 5.11.99 al 1.6.2001 per non avere adibito la ricorrente alle mansioni di dirigente tecnico.\

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 8.025 oltre accessori dalla pronuncia, a titolo di danno biologico.

Respinge nel resto.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento, in favore di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.000 di cui 400 per onorari, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.

Compensa le spese tra le altre parti.

Roma 25.1.2005

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con l’atto introduttivo la ricorrente conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ing. Giancarlo Storto, ex direttore generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale del Ministero per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la illegittimità del comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per l’effetto, ordinare alla PA il conferimento delle funzioni dirigenziali e conseguente attribuzione di divisione tecnica; condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in solido con il direttore generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale pubblica, Ing. Giancarlo Storto, al risarcimento dei danni patrimoniali equitativamente quantificati in misura pari a due mensilità di stipendio, in considerazione anche della mancata attribuzione di incarichi retribuiti esterni, ovvero nella misura di giustizia; condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in solido con il direttore generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale pubblica, Ing. Giancarlo Storto, al risarcimento del danno biologico nella misura che sarà determinata in corso di causa. A sostegno della propria pretesa esponeva: di essere Dirigente Tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avendo superato il concorso indetto con DM 5.3.97 n. 1059; di essere stata assegnata alla direzione delle aree urbane e dell’edilizia residenziale con decreto 9.12.99 n. 1636; di essere rimasta priva di funzioni dirigenziali;  di avere con reiterati atti richiesto al Direttore Generale delle aree urbane di esercitare in via immediata ed effettiva le funzioni dirigenziali tecniche e di essere preposta su una delle due divisioni tecniche, specificatamente la V o la VI, in quanto prive di titolari a far data dal 1997 e retta da funzionari di IX livello, cioè non dirigenti; che soltanto in data 29.3.2000, con decreto n. 113, le venivano conferite alcune competenze trasferite al Ministero predetto, a seguito della soppressione del dipartimento del Dipartimento delle Aree Urbane, ma non le dovute funzioni dirigenziali; che con successivo decreto del 5.5.2000 n. 198; le venivano attribuite le funzioni dirigenziali dell’”Ufficio Studi, ricerche e programmazione”; che il rifiuto di attribuire funzioni dirigenziali tecniche ha costituito una persecuzione nei suoi confronti; che in data 1.6.2001 le veniva proposto il contratto individuale di lavoro con assegnazione della dirigenza dell’Ufficio”Accessibilità e Mobilità”, attribuito alla Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici; che con DM n. 261 del 18.5.2001 si era illegittimamente attribuito l’Ufficio Accessibilità e Mobilità alla Direzione Generale delle aree urbane; che tale decreto era stato adottato in violazione di norme di legge; che stante la palese illegittimità del DM si era rifiutata di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e aveva invitato il Direttore Generale ad assegnarle una diversa divisione; che il Direttore Generale l’aveva privata di ogni minima competenza sin dal luglio 2001, assumendo comportamenti altamente offensivi e mortificanti. Come meglio precisati in ricorso.

Sosteneva, pertanto, il suo diritto ad essere preposta ad una Divisione Tecnica, ove poter esercitare le funzioni dirigenziali, lamentando uno Stato di dequalificazione professionale per il mancato esercizio di tali funzioni con sindrome ansioso depressiva, con conseguente diritto al risarcimento danni come conseguenza della violazione dei diritti alla integrità psicofisica.

Si costituivano in giudizio entrambe le convenute per contestare l’avversa pretesa e sentirla rigettare. All’udienza odierna, la causa, istruita con prova documentale e CTU è stata decisa con lettura del dispositivo che si riporta in epigrafe.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è parzialmente fondato ed in tali limiti deve essere accolto.

Invero, è risultato dall’esame degli atti che la ricorrente pur essendo stata assegnata alla Direzione Generale delle aree urbane e per l’edilizia residenziale nell’anno 1999 ha ricevuto il primo formale incarico dirigenziale solo nel giugno del 2001 e dunque, quantomeno, per tutto il periodo precedente tale atto, deve ritenersi illegittimo il comportamento della pubblica amministrazione per l’inerzia dimostrata. Nel giugno 2001 la ricorrente ha rifiutato la stipula di un contratto individuale di lavoro con assegnazione della dirigenza dell’Ufficio”Accessibilità e Mobilità”, sul presupposto che tale ufficio non fosse attribuito alla Direzione delle Aree urbane, sostenendo una serie di violazioni di norme di legge. Tale doglianza appare infondata. Ed infatti, come già sostenuto in fase cautelare il DPR 177/ 2001 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha articolato il Ministero in 4 Dipartimenti, tra cui quello delle opere pubbliche e per l’edilizia residenziale descrivendo le rispettive funzioni in via generale. Il Dipartimento per le opere pubbliche e per l’edilizia residenziale è stata articolata in 4 Direzioni Generali, tra cui la Direzione per l’edilizia residenziale e le politiche abitative. Il DM 261/01 ha individuato all’art 1 le competenze della Direzione Generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale ed ha organizzato la Direzione Generale in 7 Uffici di livello dirigenziale non generale o divisioni, tra le quali la IV (gestione programmi per l’accessibilità e la mobilità urbana) la V (gestione programmi sperimentali per l’edilizia sostenibile) la VI (gestione programmi speciali e per le aree degradate in ambito urbano). Nell’ambito di tale organizzazione ministeriale, l’ufficio proposto alla ricorrente risulta dunque istituito con decreto Ministeriale, che nonostante le asserite prospettazioni di illegittimità  per retrodatazione della protocollazione, non ancora accettate in sede penale, risulta vigente. Dunque è a tale atto che bisogna fare riferimento per verificare la sussistenza dell’Ufficio dirigenziale affidato alla ricorrente. Poiché il DM 261/01 ha contemplato nella divisione IV la gestione programmi per l’accessibilità e la mobilità urbana è evidente che l’ufficio doveva ritenersi esistente al momento del conferimento dell’incarico. Né può ritenersi come vorrebbe la ricorrente l’esistenza del suo diritto ad uno specifico ufficio dirigenziale, non trovando tale pretesa fondamento in alcuna norma legale o contrattuale, ben potendo, invece la PA affidare la dirigenza di un Ufficio nell’ambito della Direzione Generale di assegnazione. Nessuna responsabilità della PA può pertanto ravvisarsi per l’illegittimo rifiuto della ricorrente a ricoprire le funzioni dirigenziali con il contratto del 1.6.2001. Per il periodo precedente, deve, ritenersi la responsabilità delle PA per non avere adibito la ricorrente alle funzioni proprie della qualifica rivestita. Infatti, dall’art. 2103 cod. civ. si desume che sussiste il diritto del lavoratore all’effettivo svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce in adempimento contrattuale e determina, oltre all’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l’obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale. Tale danno può assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all’integrità fisica o, più in generale, alla salute, ovvero all’immagine o alla vita di relazione. Ritiene il giudicante che tale danno vada accertato in concreto, non potendosi ritenere in re ipsa; ciò comporta l’onere a carica del ricorrente di specifiche e puntuali allegazioni in merito al pregiudizio lamentato. Orbene, nel caso concreto, il danno di natura patrimoniale richiesto nelle conclusioni del ricorso, non può ritenersi provato. Ed infatti, in merito alle deduzioni contenute in ricorso, relative a presunte imparziali distribuzioni di incarichi retribuiti, la ricorrente ha avanzato in via istruttoria richiesta di esibizione ex art. 213 cpc. per accertare il conferimento di incarichi esclusivamente ad altri dipendenti. Tale richiesta tuttavia, non è stata accolta dal Giudice per i seguenti motivi. E’ pacifico in giurisprudenza la finalità della richiesta di esibizione, diretta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, mentre non può essere disposta al solo fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove, ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Così che può ordinarsi l’esibizione di documenti solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non è acquisibile”aliunde “. Nel caso concreto ritiene il giudicante che parte ricorrente ben avrebbe potuto fornire utili elementi di prova a sostegno delle proprie deduzioni con altri strumenti, come ad esempio indicando con specifici capitoli di prova le dettagliate circostanze di fatto poste a fondamento dell’asserita estromissione dagli incarichi retribuiti, con l’indicazione degli incarichi conferiti ad altri dipendenti, così esonerando il Giudicante da un’indagine esplorativa. Né risulta provato il danno derivante dall’impoverimento della capacità professionale, non avendo la parte, dedotto, ne tanto meno fornito la  prova in merito alla lamentata dequalificazione professionale; infatti solo in presenza di particolare professionalità o tecnicità delle mansioni svolte, soggette a rapida obsolescenza, si potrebbe ravvisare il pregiudizio dedotto. Nessuna deduzione in merito è, invece risultata presente nel ricorso. Dunque, in assenza di prova idonea in merito al danno patrimoniale subito la relativa domanda non può essere accolta. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda relativa alla richiesta di danno biologico, dovendosi condividere le conclusioni del C.T.U medico legale, poiché correttamente motivate ed esenti da vizi logici. In ordine alla liquidazione del danno ritiene il giudicante di effettuarla con ricorso al metodo equitativo, attraverso l’applicazione dei criteri predeterminati contenuti nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma per l’anno 2004. Dunque il danno va quantificato in relazione alla percentuale di punti di danno accertati in sede di CTU, che nel caso di specie ammontano all’8% ed all’età della ricorrente (età compresa tra i 41 e i 46) nel periodo precedente il giugno 2001. Le tabelle del Tribunale di Roma, prevedono in tale ipotesi una liquidazione di euro 8.025. Per quanto sopra detto il Ministero convenuto, unico organo preposto al conferimento dell’incarico dirigenziale e pertanto unico responsabile, deve essere condannato a pagato alla ricorrente la somma complessiva di euro 8.025, oltre accessori dalla presente pronuncia al saldo, trattandosi di somma già rivalutata all’anno 2004. Nessuna responsabilità a carico dell’ing. Storto è risultata accertata e, pertanto, la domanda nei sui confronti deve essere respinta. Le spese processuali, in favore della ricorrente, seguono la soccombenza secondo la liquidazione espressa in dispositivo, mentre vanno compensate tra le altre parti. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono a carico della convenuta soccombente.