STATUTI PROVVISORI DELLE AGENZIE FISCALI

da approvare con d.m. ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del d. lgs. n. 300 / 1999

 

 

 

 

 

 

BOZZA

31 GENNAIO 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 1. Introduzione

 2. Le singole norme

 

STATUTO PROVVISORIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

STATUTO PROVVISORIO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

 

STATUTO PROVVISORIO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

 

STATUTO PROVVISORIO DELL’AGENZIA DEL DEMANIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

1. Introduzione

 

Le bozze di statuto delle quattro agenzie fiscali sono state predisposte tenendo conto della natura provvisoria che il decreto istitutivo attribuisce agli statuti approvati con decreto ministeriale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Gli statuti non sono quindi necessariamente destinati a disciplinare l’assetto definitivo delle agenzie stesse, che, del resto, potrà essere completato soltanto con l’adozione dei regolamenti di amministrazione e di contabilità da parte degli organi direttivi, i quali, una volta nominati, dovranno deliberare anche sullo statuto definitivo.

 In questa prospettiva, gli statuti regolano le quattro agenzie in modo da assicurare il primo funzionamento di ciascuna di esse, consentendo cosi di assumere e di espletare le funzioni attualmente esercitate dai dipartimenti del Ministero delle finanze e, pertanto, di realizzare fin da subito lo scopo della loro istituzione. Gli statuti contengono, quindi, le disposizioni minime ed essenziali ad assicurare l’avvio e l’operatività nella fase iniziale.

Il testo degli statuti, composto da uno stesso numero di articoli, alcuni dei quali di contenuto identico, può essere suddiviso in due parti.

La prima, che può essere considerata Caratterizzante di ogni statuto, riguarda le norme che definiscono i fini istituzionali e la missione di ciascuna agenzia, ne specificano il ruolo rispetto al sistema dei diversi livelli di governo, ne determinano, con elenchi esemplificativi, le attribuzioni.

La seconda parte, invece, concerne le norme con cui si individuano gli organi, specificandone le modalità di nomina, il regime delle incompatibilità e, nel caso degli organi collegiali, la composizione e si determinano le attribuzioni dei singoli organi e le loro modalità di funzionamento; le competenze dei dirigenti; i principi secondo cui debbono essere strutturati i controlli interni; i principi generali di organizzazione delle agenzie; i principi cui deve essere ispirata la loro attività e a cui si deve uniformare la redazione del loro bilancio; le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali

 

2. Le singole nonne

La disposizione iniziale di ogni statuto è identica per ciascuno di essi. In particolare, tutti gli statuti si aprono con una norma che ricorda la natura pubblica delle agenzie, ribadisce l’ampia autonomia ad esse attribuita e la loro sottoposizione al potere di vigilanza del ministro delle finanze e al controllo della Corte dei Conti, precisa le fonti della loro disciplina (articolate sul decreto istitutivo sullo statuto e sui regolamenti), individua, infine, la sede centrale. che viene stabilita in Roma.

Il secondo articolo, invece, è diverso, almeno nei primi due commi. per ogni agenzia anche se segue un percorso logico unitario.

Il primo comma serve, da un lato, per indicare la missione dell’agenzia, cosi come essa si ricava dalla formulazione legislativa e, dall’altro, per specificare il modo in cui deve essere perseguita la missione affidata la quale, peraltro, viene sempre definita in modo da consentirne una interpretazione di tipo dinamico, atta cioè, ad accogliere gli eventuali sviluppi delle esigenze del servizio pubblico e dello stato delle tecnologie.

Il secondo comma individua poi, per grandi aree tematiche i servizi che le agenzie sono chiamate a svolgere, sulla base di quanto stabilito dal decreto istitutivo e di quanto si ricava dalle funzioni attualmente spettanti ai dipartimenti del Ministero delle finanze.

Il terzo e il quarto comma uguali per ciascuno statuto, puntualizzano il rapporto tra le agenzie e il ministero e tra le agenzie e gli altri soggetti operanti nei settori della fiscalità ivi comprese le competenti istituzioni dell’Unione europea Il primo tipo di rapporto viene sempre definito di supporto, mentre il secondo di collaborazione.

Lo schema appena descritto è in parte diverso per l’agenzia del territorio. In questo caso, infatti, l’articolo due presenta due commi in più, con cui, da un lato, è stato ripreso il disposto del comma 2 dell’art. 64 del decreto istitutivo e, dall’altro, si è attribuito all’agenzia il compito di esercitare le funzioni assegnate agli enti locali ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fino alla data del loro effettivo esercizio da parte degli enti ora titolari.

L’articolo tre, per tutti gli statuti chiarisce il ruolo che le agenzie ricoprono nel sistema dei diversi livelli di governo, in cui i rapporti con le autonomie locali sono stati improntati alla reciproca collaborazione. non soltanto nello svolgimento dei rispettivi compiti, ma anche nella determinazione del contenuto della convenzione di cui all’art. 59 del decreto istitutivo e nel perseguimento dei risultati in essa previsti.

L’articolo quattro individua per ogni agenzia le attribuzioni ad essa spettanti.

L’elencazione contenuta nella norma pur mantenendo un certo livello di dettaglio, è meramente esemplificativa in modo da consentire l’esercizio di funzioni ed attribuzioni ulteriori, eventualmente non ricomprese nell’elencazione medesima.

Le competenze delle agenzie sono state determinate articolando la missione generale prevista dal decreto istitutivo e sulla base dei compiti attualmente esercitati dai dipartimenti del Ministero delle finanze e rispecchiano i servizi individuati per grandi

aree tematiche nell’artt 2, comma 2 di ogni statuto.

L’articolo cinque, come le norme successive. è uguale per tutti gli statuti.

In esso sono individuati con il richiamo all’art 67 del decreto istitutivo, gli organi delle agenzie, le modalità di nomina, la durata, le incompatibilità e, nel caso del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti, la composizione.

In particolare, per quanto riguarda il direttore, gli statuti specificano le incompatibilità già previste dal decreto istitutivo, stabilendo, per sottolineare ulteriormente lo stretto legame tra l’organo e l’agenzia, che l’assunzione dell’incarico comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Perciò che concerne il comitato direttivo, che è presieduto dal direttore, gli statuti individuano il numero dei suoi componenti (che nel solo caso dell’Agenzia delle entrate raggiunge il massimo di sei fissato dal decreto istitutivo), in parte nominati, ratione officii, tra i dirigenti dell’agenzia e in parte scelti secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 300. Nel caso dell’agenzia per il territorio, inoltre, il numero dei componenti è pari a sei perché la sua composizione è integrata ai sensi dell’art. 64, comma 4 del decreto istitutivo.

Per quanto riguarda, infine, il collegio dei revisori gli statuti richiamano la formulazione legislativa, specificando che ad essi si applica, per analogia, l’art. 2399 del codice civile, che reca la disciplina sulle cause d’ineleggibilità e di decadenza del collegio sindacale.

L’articolo sei individua le attribuzioni dell’organo di vertice dell’agenzia, disciplinando l’ipotesi dell’assenza o dell’impedimento temporaneo all’esercizio delle sue funzioni.

L’elencazione contenuta nella norma, anche in questo caso esemplificativa, per un verso, riflette quanto previsto nel decreto istitutivo e, per un altro, esalta il potere di direzione legislativamente attribuito al direttore, al quale spettano tutti i compiti operativi dell’agenzia, compresa la predisposizione degli atti fondamentali della stessa, fatte salve le competenze dei dirigenti.

L’articolo sette individua le attribuzioni del comitato direttivo, che, alla luce delle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo, si configura come organo ausiliario del direttore. Secondo la norma, il comitato, per un verso, esercita poteri deliberativi che hanno ad oggetto gli atti fondamentali dell’agenzia e, per un altro, esprime una sorta di parere obbligatorio ma non vincolante sulle scelte strategiche aziendali, sulle nomine dei dirigenti e su ogni altra questione che il direttore intenda porre alla sua attenzione.

Il funzionamento del comitato, disciplinato dall’articolo otto degli statuti, segue le regole tipiche degli organi collegiali. Così, sono previste le norme relative alla sua convocazione, alla regolarità della sua costituzione, al quorum per la validità delle sue deliberazioni, alla verbalizzazione delle sedute.

Termini molto ridotti sono stati stabiliti per il caso in cui il comitato debba riunirsi per deliberare nuovamente su un avo-sottoposto al controllo del ministro e sospeso per ragioni legittimità o di merito, ai sensi dell’art. 60. comma 2 del decreto istitutivo.

Gli articoli nove e dieci disciplinano le attribuzioni e il funzionamento del collegio dei revisori conti. Le norme sono ispirate alle disposizioni contenute nel codice civile che regolano attribuzioni e il funzionamento del collegio sindacale, anche se, per quanto concerne le attribuzioni gli statuti tengono conto della natura pubblica delle agenzie, laddove stabiliscono che i revisori svolgono il controllo di regolarità secondo quanto prescrive il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

L’articolo undici reca le attribuzioni dei dirigenti delle agenzie: ad essi gli statuti affidano compi attinenti alla gestione dell’agenzia, in cui sono compresi poteri di spesa, di direzione di controllo di coordinamento, nonché poteri di sostituzione nel compimento degli atti amministrativi esercitabili in caso di inerzia

L’articolo dodici, in ossequio al disposto dell’art. 66, comma 2 del decreto istitutivo, prevede l’istituzione di strutture di controllo interno. La norma ha una formulazione volutamente generale in linea, del resto, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 appositamente richiamato, le quali contengono una disciplina di principio che ogni pubblica amministrazione, nell’ambito della rispettiva autonomia è chiamata a specificare.

In questa prospettiva, gli statuti, nel prescrivere che gli organi di controllo siano strutturati secondo i principi del decreto appena citato, demandano al regolamento di amministrazione la determinazione delle specifiche modalità di svolgimento del controllo. Analoga formulazione generale, si rinviene nell’articolo tredici che detta le norme sull’organizzazione e sul funzionamento delle agenzie.

In particolare, gli statuti, in ragione della loro natura provvisoria, fanno coincidere l’organizzazione centrale e periferica delle agenzie fiscali con quella attualmente in essere per le strutture dei diversi dipartimenti del Ministero delle finanze, le cui funzioni sono state trasferite alle agenzie medesime.

In tal modo, gli statuti consentono nella fisse iniziale l’utilizzo delle strutture organizzative già esistenti, le quali potranno essere riviste in una fase successiva nel rispetto dei principi del decentramento delle responsabilità operative, della semplificazione dei rapporti con i cittadini e della erogazione efficiente e adeguata dei servizi e secondo le effettive esigenze e necessità di ogni agenzia.

Gli articoli quattordici e quindici hanno una natura ricognitiva.

La prima disposizione, infatti, richiama i tradizionali principi cui deve essere ispirata l’attività delle pubbliche amministrazioni, mentre la seconda riporta i principi contabili propri della normativa civilistica, ai quali il legislatore ha voluto che il regolamento di contabilità delle agenzie si conformasse.

L articolo sedici disciplina il personale e le relazioni sindacali. Sul primo profilo gli statuti richiamano le nonne contenute in materia nel decreto istitutivo. mentre sul secondo determinano le forme di consultazione sindacale, prevedendo la redazione di protocolli di intesa per disciplinare la partecipazione delle organizzazioni sindacali alle decisioni aventi riflessi sul rapporto di lavoro nonché per individuare le procedure idonee per l’interpretazione autentica dei contratti collettivi, ove insorgano controversie sulla loro interpretazione.

L’ultimo articolo degli statuti contiene le disposizioni transitorie e finali, volte a disciplinare la prima fase di vita delle agenzie.

La norma individua un termine entro cui gli organi delle agenzie fiscali debbono adottare gli statuti definitivi e gli altri atti fondamentali, stabilendo, al contempo, che il mancato rispetto del termine oppure il conseguimento di risultati negativi nella gestione determina la decadenza del direttore e/o del comitato direttivo e la loro sostituzione da parte del ministro.

Si tratta di una disposizione volta ad assicurare che si dia effettivamente avvio al funzionamento delle agenzie nella fase di prima applicazione e, quindi, di una disposizione che avrà applicazione una tantum.

Infine, si richiama il meccanismo previsto dall’art. 57, comma I del decreto istitutivo, affermando che le agenzie subentrano al ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad esse trasferiti o assegnati alla data fissata con decreto del ministro, in modo da dare certezza a tutti i terzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO PROVVISORIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

da approvare con d.m. ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del d. lgs. n. 300 / 1999

 

 

 

 

BOZZA

31 GENNAIO 2000

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

Agenzia delle entrare

 

1. L’agenzia delle entrate, di seguito denominata agenzia istituita ai sensi deh articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed é dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale organizzativa, contabile e finanziaria.

 

2. L’agenzia è sottoposta all alta vigilanza del Ministro delle Finanze e al controllo della Corte dei conti per la gestione finanziaria, che lo esercita secondo le modalità previste dall’art. 61. comma 4 del decreto istitutivo.

 

3. L’attività dell’agenzia è disciplinata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.

 

4. L’agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

 

Articolo 2

Fini istituzionali

 

1. L’agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine l’agenzia assicura e sviluppa l’assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

2. L’agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell’imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del dipartimento delle entrate e di altri uffici dell’amministrazione delle finanze, ad essa affidati con il decreto del ministro di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto istitutivo.

 

3. L’agenzia assicura il supporto alle attività del ministero delle Manze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

 

4. L’agenzia assicura la collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal ministro, alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

 

Articolo 3

Federalismo fiscale

 

1. L’agenzia, nel perseguimento dei propri fitti istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

 

2 L’agenzia promuove e fornito i servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando, su richiesta degli stessi. convenzioni per la liquidazione.

D’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi locali e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

 

3. L’agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all’articolo 59 de] decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

 

Articolo 4

Attribuzioni

 

1. L’agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali. esercita in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

 

a) assistenza ai contribuenti, assicurando l’informazione, semplificando gli adempimenti. riducendo gli oneri, fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema della fiscalità;

 

b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell’archivio delle dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il controllo sull’operato dei concessionari e degli intermediari, i rimborsi ai contribuenti, il controllo sulla regolarità e tempestività della messa a disposizione delle risorse finanziarie acquisite per l’erario e gli altri enti impositori;

 

c) contrasto dell’evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di verifica, il controllo sui concessionari e sugli intermediari, la riduzione della conflittualità;

 

d) gestione dei servizi relativi ai giochi, ivi compresi i concorsi pronostici, le scommesse, il lotto e le lotterie;

 

e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie;

 

f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;

 

g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo

 

2 Nell’esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l’agenzia determina regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima efficienza dell’attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la qualità del servizio di assistenza, l’efficacia e l’adeguatezza delle azioni mirate a contrastare l’evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti valutativi e conoscitivi.

 

Articolo 5

Organi

 

1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell’agenzia sono:

a) il direttore dell’agenzia;

b.) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti;

 

2. Il direttore dell’agenzia, nominato con le modalità di cui all’articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L’incarico, che comporta ove già non esistente, un rapporto di lavoro subordinato sull’agenzia, è incompatibile con altri rapporti di lavora subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’agenzia.

 

3. Il comitato direttivo, è nominato per la de rata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall’articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed é composto da sei membri. oltre al direttore dell’agenzia che lo presiede. La meta dei membri del comitato é composta dai dirigenti dell’agenzia preposti alle seguenti strutture.

I componenti del comitato, ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto istitutivo, non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell’agenzia.

 

4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell’articolo 67 comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile.

 

Articolo 6

Attribuzioni del direttore

 

1. Il direttore rappresenta l’agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

 

a) Propone al comitato direttivo lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, e le spese superiori all’ammontare di ..., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui l’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo;

b) determina le scelte strategiche aziendali, che sottopone alla valutazione del comitato direttivo;

 

c) stipula la convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo;

 

d) sentito il comitato direttivo, provvede alla nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico;

 

e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l’attuazione dei programmi e dei progetti;

 

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;

 

g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e da attuazione agli indirizzi del ministro ai fini del coordinamento di cui all’articolo 56, comma 1, lett d.) del decreto istitutivo;

 

h.) assicura l’attività di supporto dell’agenzia nei confronti del ministero delle finanze

 

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato, al momento dell’insediamento, tra i membri del comitato direttivo;

 

Articolo 7

attribuzioni del comitato direttivo

 

1 Il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti. gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, le spese superiori all’ammontare di ..., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo.

 

2. Il comitato direttivo valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto.

 

3. Il comitato direttivo valuta ogni questione che il direttore ponga all’ordine del giorno;

 

Articolo 8

Funzionamento del comitato direttivo

 

1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni dalla richiesta del ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell’articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo.

 

2. Su specifici argomenti, il direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nella materie detrattore;

 

3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora della stessa e l’ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a meno telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.

 

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del ministro.

In mancanza, il comitato è convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

 

5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

 

6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

 

7. Le deliberazioni di Competenza del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

 

8. Quando il comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggiorante assoluta dei componenti.

 

9. Delle sedute del comitato è redatto apposito verbale.

 

Articolo 9

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

 

1. Il collegio dei revisori dei conti:

 

a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

 

b) vigila sull’osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell’agenzia;

 

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni;

 

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

 

e) redige le relazioni di propria competenza;

 

f) può chiedere al direttore notizie sull’andamento e la gestione dell’agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;

 

g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

2. I membri del collegio assistono alle sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dall’ufficio.

 

Articolo 10

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

 

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

 

2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

 

3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l’agenzia

 

Articolo 11

Dirigenza

 

1. I dirigenti dell’agenzia:

 

a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

 

b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

 

c) dirigono, controllano Coordinano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

 

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

 

2. Il direttore può delegare poteri e responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo le modalità previste dai regolamenti di amministrazione e di contabilità

 

Articolo 12

Strutture di controllo interno

 

1. Gli organi di controllo interno dell’agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

 

Articolo 13

Principi generali di organizzazione e di Funzionamento

 

1. L’agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino all’approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del dipartimento delle entrate, le cui funzioni, ai sensi dell’articolo 57, comma I del decreto istitutivo sono trasferite all’agenzia

 

2. Con il regolamento di amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, l’agenzia, ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l’organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento dogli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l’assunzione dei personale, per la formazione professione e le regole e le modalità per

l’accesso alla dirigenza.

 

Articolo 14

Attività dell’agenzia

 

1. L’attività dell’agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

 

Articolo 15

Bilancio dell’agenzia

 

1. Le entrate dell’agenzia sono individuate ai sensi dell’articolo 70, comma l del decreto istitutivo.

 

2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell’agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

 

Articolo 16

Personale e relazioni sindacali

 

l. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell’agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all’articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.

 

2. L’agenzia concorda con le organizzazioni sindacali protocolli di intesa per disciplinare gli istituti della partecipazione nelle materie aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

 

3. I protocolli d’intesa, inoltre, potranno individuare idonee procedure per l’interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali, ove insorgano controversie sull’interpretazione degli stessi.

 

4. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale, stipulato secondo le disposizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Articolo 17

Norme transitorie e finali

 

1. Il comitato direttivo nominato ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del decreto istitutivo entro il .... su proposta del direttore, delibera sullo statuto, con le modalità di cui al precedente articolo 7 e adotta i regolamenti di amministrazione e di contabilità Entro la stessa data il direttore adotta tutti gli altri atti generali necessari al primo funzionamento dell’agenzia

 

2. Entro ... dalla nomina ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del decreto istitutivo, il direttore e il comitato direttivo presentano al ministro una relazione sui risultati raggiunti nell’attività per la strutturazione e il primo funzionamento dell’agenzia Nel caso di risultati negativi o di mancata

approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e di contabilità il direttore e il comitato direttivo decadono e il ministro provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina.

 

3 Alla data stabilita con il decreto del ministro di cui all’articolo 73. comma 9 del decreto istitutivo, l’agenzia subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competerete relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO PROVVISORIO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

da approvare con d.m. ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del d. lgs. n. 300/1999

 

 

 

 

 

BOZZA

31GENNAIO 2000

 

 

 

 

 

Articolo 1

Agenzia delle dogane

 

l. L’agenzia delle dogane, di seguito denominata agenzia istituita ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa patrimoniale organizzativa, contabile e finanziaria.

 

2. L’agenzia è sottoposta all’alta vigilanza del Ministro delle Finanze e al controllo della Corte dei conti per la gestione finanziaria che lo esercita secondo le modalità previste dall’art. 61, comma 4 del decreto istitutivo.

 

3. L’attività dell’agenzia é disciplinata dal decreto legislativo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.

 

4. L’agenzia ha la sua sede centrale in Roma

 

Articolo 2

Fini istituzionali

 

1. L’agenzia svolge tutte le funzioni ed i compie ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, di accise sulla produzione e sui consumi e di connessa tassazione ambientale ed energetica, nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell’unificazione e dell’integrazione europea A tal fine, l’agenzia, assicura e sviluppa la verifica e il controllo degli scambi e della produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad accise, nonché il contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia

 

2. L’agenzia assicura in materia di dogane e di accise, i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei dirimi doganali, della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise sulla produzione e sui consumi; ivi compresi quelli già di competenza del dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, ad essa affidai con il decreto del ministri di cui all’articolo 63, comma 3, del decreto istituivo.

 

3. L’agenzia assicura il supporto alle attività del ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

 

4. L’agenzia assicura la collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal ministro, alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

 

Articolo 3

Federalismo fiscale

 

1. L’agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

 

2. L’agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando, su richiesta degli stessi, convenzioni per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi locali e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

 

3. L’agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

 

Articolo 4

Attribuzioni

 

1. L’agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

 

a) funzioni di autorità doganale, assicurando l’adeguamento dei servizi alle esigenze degli scambi internazionali e la loro migliore integrazione nel complesso delle attività connesse allo sdoganamento e alla circolazione delle merci, garantendo l’applicazione del codice doganale comunitario e di tutte le misure, incluse quelle riguardanti la politica agricola e la politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;

 

b) amministrazione dei tributi, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso per i diritti doganali, la fiscalità interna negli scambi internazionali, le accise, la tassazione energetica e ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale soggetta ad accisa e dei consumi energetici, l’erogazione delle restituzioni all’esportazione e dei relativi aiuti comunitari;

 

c) contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari, curando in particolare l’analisi dei rischi e la gestione delle banche dati e svolgendo, anche in collaborazione con la guardia di finanza, i controlli e le verifiche ad essa attribuiti dalla legge, con riferimento alla lotta ai traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte e alla tutela del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale; verifica, in collaborazione con l’agenzia delle entrate, dell’applicazione dell’Iva alle merci circolanti in ambito comunitario e cura della relativa raccolta e trasmissione dei dati;

 

d) gestione dei laboratori doganali di analisi chimiche, assicurando l’equilibrio fra costi e benefici, anche attraverso l’offerta di servizi specialistici ad altri enti ed imprese;

 

e) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;

 

f) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.

 

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l’agenzia svolge attività di studio e analisi ai fini dell’attuazione della legislazione nazionale e comunitaria assicura la qualità dei servizi di assistenza e di consulenza e la minima onerosità nell’adempimento degli obblighi da pane degli operatori economici e dei cittadini e incrementando l’efficacia e l’efficienza delle strutture di supporto agli scambi economici e alla produzione industriale ed energetica.

 

 

 

Articolo 5

Organi

 

1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell’agenzia sono:

 

a) il direttore dell’agenzia;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

2.11 direttore dell’agenzia, nominato con le modalità di cui all’articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque armi. L’incarico, che comporta, ove già non esistente, un rapporto di lavoro subordinato con l’agenzia è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi altra attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’agenzia.

 

3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall’articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da quattro membri, oltre al direttore dell’agenzia che lo presiede. La metà dei membri del comitato è composta dai dirigenti dell’agenzia preposti alle seguenti strutture.

I componenti del comitato, ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto istitutivo, non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell’agenzia.

 

4.11 collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque armi, ai sensi dell’articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed é composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile.

 

Articolo 6

Attribuzioni del direttore

 

1. Il direttore rappresenta l’agenzia, la dirige e ne é responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

 

a) propone al comitato direttivo lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, e le spese superiori all’ammontare di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma S del decreto istitutivo;

 

b) determina le scelte strategiche aziendali, che sottopone alla valutazione del comitato direttivo;

 

c) stipula la convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo.

 

d.) sentito il comitato direttivo, provvede alla nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico;

 

e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l’attuazione dei programmi e dei progetti:

 

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa fatte salve le competenze dei dirigenti;

 

g.) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del ministro ai fini del coordinamento di cui all’articolo 56, comma 1, lett. d) del decreto istitutivo;

 

1) assicura l’attività di supporto dell’agenzia nei confronti del ministero delle finanze

 

2 in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato, al momento dell’insediamento, tra i membri del comitato direttivo.

 

Articolo 7

Attribuzioni del comitato direttivo

 

1. Il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, le spese superiori all’ammontare di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo.

 

2. Il comitato direttivo valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto.

 

3. Il comitato direttivo valuta ogni questione che il direttore ponga all’ordine del giorno.

 

Articolo 8

Funzionamento del comitato direttivo

 

1. Il comitato direttivo si riunisce s4 convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni dalla richiesta del ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell’articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo.

 

2. Su specifici argomenti, il direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nella materie da trattare.

 

3. L’avviso di convocazione, contenente sia data, il luogo della seduta, l’ora della stessa e l’ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.

 

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo. del presente articolo. il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del ministro.

In mancanza il comitato è convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

 

5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

 

6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, nel caso di cui al comma 4. secondo periodo, dal presidente dei collegio dei revisori dei conti.

 

7. Le deliberazioni di competenza del comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

 

8. Quando il comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

 

9. Delle sedute del comitato é redatto apposito verbale.

 

Articolo 9

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

 

1. Il collegio dei revisori dei conte

 

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

 

b) vigila sull’osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell’agenzia;

 

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni;

 

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

 

e) redige le relazioni di propria competenza;

f) può chiedere al direttore notizie sull’andamento e la gestione dell’agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al ministro delle Stanze le eventuali irregolarità riscontrata

 

g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

2. I membri del collegio assistono alle sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dall’ufficio.

 

Articolo 10

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

 

1.Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente. anche su richiesta dei componente ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

 

2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

 

3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l’agenzia

 

1.I dirigenti dell’agenzia:

 

 

 

 

Articolo 11

Dirigenza

 

a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

 

b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

 

c) dirigono, Controllano e coordinano l’attività deg]i uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

 

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

 

2. Il direttore può delegare poteri e responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo le modalità previste dai regolamenti di amministrazione e di contabilità.

 

Articolo 12

Strutture di controfilo interno

 

1. Gli organi di controllo interno dell’agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 46 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

 

Articolo 13

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

 

1. L’agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino all’approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del dipartimento delle dogane, le cui funzioni, ai sensi dell’articolo 57, comma I del decreto istitutivo, sono trasferite all’agenzia

 

2. Con il regolamento di amrr4ulistrazione. nell’esercizio della propria autonomia organizzativa l’agenzia ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l’organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici. stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l’assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l’accesso alla dirigenza.

 

Articolo 14

Attività dell’agenzia

 

1. L’attività dell’agenzia si uniforma oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

 

 

Articolo 15

Bilancio dell’agenzia

 

1. Le entrate dell’agenzia sono individuate ai sensi dell’articolo 70, comma I del decreto istitutivo.

 

2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell’agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

 

Articolo 16

Personale e relazioni sindacali

 

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell’agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all’articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.

 

2. L’agenzia concorda con le organizzazioni sindacali protocolli di intesa per disciplinare gli istituti della partecipazione nelle materie aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

 

3. I protocolli d’intesa, inoltre, potranno individuare idonee procedure per l’interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali, ove insorgano controversie sull’interpretazione degli stessi.

 

4. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale, stipulato secondo le disposizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Articolo 17

Norme transitorie e finali

 

1. Il comitato direttivo nominato ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del decreto istitutivo entro il .... su proposta del direttore, delibera sullo statuto, con le modalità di cui al precedente articolo 7 e adotta i regolamenti di amministrazione e di contabilità Entro la stessa data, il d. rettore adotta tutti gli altri atti generali necessari al primo funzionamento dell’agenzia.

 

2. Entro ... dalla nomina ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del decreto istitutivo, il direttore e il comitato direttivo presentano al ministro una relazione sui risultati raggiunti nell’attività per la strutturazione e il primo funzionamento dell’agenzia.

Nel caso di risultati negativi o di mancata approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e di contabilità il direttore e il comitato direttivo decadono e il ministro provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina.

 

3. Alla data stabilita con il decreto del ministro di cui all’articolo 73, comma 2 del decreto istitutivo l’agenzia subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO PROVVISORIO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

da approvare con d.m. ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del d. lgs. n. 300/1999

 

 

 

 

 

BOZZA

31GENNAIO 2000

 

 

 

 

 

 

 

Articolo I

Agenzia del territorio

 

1. L’agenzia del territorio, di seguito denominata agenzia istituita ai sensi del] articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa patrimoniale organizzativa, contabile e finanziaria.

 

2. L’agenzia è sottoposta all’alta vigilanza del Ministro delle Finanze e al controllo della Corte dei conti per la gestione finanziaria, che lo esercita secondo le modalità previste dall’art. 61, comma 4 del decreto istitutivo.

 

3. L’attività dell’agenzia è disciplinata dal decreto istitutivo. dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.

 

4. L’agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

 

Articolo 2

Fini istituzionali

 

1. L’agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di catasto, di servizi geotopocartografici e di registri immobiliari, al fine di costituire l’anagrafe integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale e assicurare l’esercizio integrato delle attività statali in materia con quelle attribuite agli enti locali. A tal fine, l’agenzia assicura l’accesso più semplice alle informazioni ed ai dati ai soggetti interessati, l’adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e il miglioramento del sistema delle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

 

2. L’agenzia assicura i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari e all’osservatorio immobiliare, ivi compresi quelli già di competenza del dipartimento del territorio ad essa affidati.

 

3. L’agenzia svolge i compiti di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e gestisce, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o con le associazioni di enti locali, i servizi relativi alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto.

 

4. Sino alla data di effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti loro assegnati ai sensi dell’articolo 66 ,del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’agenzia ne assicura il relativo esercizio.

 

5. L’agenzia assicura il supporto alle attività del ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

 

6. L’agenzia assicura la collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal ministro, alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

 

 

 

 

 

Articolo 3

Federalismo fiscale

 

1. L’agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

 

2. L’agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei servizi nelle materie di sua competenza, stipulando, su richiesta degli stessi. apposite convenzioni e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

 

3. L’agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

 

Articolo 4

Attribuzioni

 

1. L’agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

 

a) gestione dell’anagrafe integrata dei beni immobiliari;

 

b) attività catastali di competenza dello Stato, assicurando l’unitarietà ed il coordinamento operativo del sistema, lo sviluppo di metodologie e criteri uniformi di rilevazione, stima e classamento, la regolarità dei flussi informativi ed il relativo controllo qualità;

 

c) servizi geotopocartografici, assicurando le attività di rilevazione e di diffusione, anche individuando le metodologie generali per l’esecuzione;

 

d) amministrazione e gestione dei registri immobiliari, assicurando la certezza delle informazioni e semplificando l’accesso per i soggetti interessati;

 

e) gestione dell’osservatorio immobiliare e dei relativi servizi estimativi che può offrire sul mercato;

 

f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;

 

g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.

 

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l’agenzia promuove lo sviluppo di un sistema di conoscenze integrato sul territorio e assicura la disponibilità di informazioni certe e aggiornate.

 

Articolo 5

Organi

 

1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell’agenzia sono:

 

a) il direttore dell’agenzia;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

2. Il direttore dell’agenzia, nominato con le modalità di cui all’articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L’incarico, che comporta, ove già non esistente un rapporto di lavoro subordinato con l’agenzia, é incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’agenzia.

 

3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall’articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo. E’ composto, oltre al direttore dell’agenzia che vi presiede, da sei membri, due dei quali sono i dirigenti dell’agenzia preposti alle seguenti strutture.... Altri due componenti sono nominati su designazione della conferenza Stato-città ed autonomie locali. I componenti del comitato, ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto istitutivo, non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell’agenzia

 

4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell’articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed é composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile.

 

 

 

 

Articolo 6

Attribuzioni del direttore

 

I . Il direttore rappresenta l’agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il direttore svolge tutti compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

 

a) propone al comitato direttivo lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, e le spese superiori all’ammontare di.., la costituzione q la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo;

 

b) determina le scelte strategiche aziendali, che sottopone alla valutazione del comitato direttivo;

 

c) stipula la convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo;

 

d) sentito il comitato direttivo, provvede alla nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di verace a livello centrale e periferico;

 

e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l’attuazione dei programmi e dei progetti;

 

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa. fatte salve le competenze dei dirigenti;

 

g.) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del ministro ai fini del coordinamento di cui all’articolo 56, comma 1, lett. d) del decreto istitutivo;

 

h) assicura l’attività di supporto dell’agenzia nei confronti del ministero delle finanze.

 

2. In caso di assenza o bi impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato, al momento dell’insediamento, tra i membri del comitato direttivo.

 

Articolo 7

Attribuzioni del comitato direttivo

 

1. Il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, le spese superiori all’ammontare di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo.

 

2. Il comitato direttivo valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto.

 

3. Il comitato direttivo valuta ogni questione che il direttore ponga all’ordine del giorno.

 

 

Articolo 8

Funzionamento del comitato direttivo

 

1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni dalla richiesta del ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell’articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo.

 

2. Su specifici argomenti, il direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nella materie da trattare.

 

3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora della stessa e l’ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d’urgenza almeno dodici ore prima.

 

4. Nei casi di cui al confina 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del ministro.

In mancanza, il comitato è convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

 

5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In manca dell’avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituzione quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

 

6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, ne] caso di cui al comma 4 secondo periodo, dal presidente del collegio dei revisori dei conti

 

7. Le deliberazioni di competenza del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. fin caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

 

8. Quando il comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei sottoponenti.

 

9. Delle sedute del comitato è redatto apposito verbale.

 

Articolo 9

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

 

1. Il collegio dei revisori dei conti:

 

a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

 

b) vigila sull’osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell’agenzia;

 

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni;

 

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

 

e) redige le relazioni di propria competenza;

 

f) può chiedere al direttore notizie sull’andamento e la gestione dell’agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;

 

g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

2. I membri del collegio assistono alle seduta del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dall’ufficio.

 

Articolo 10

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

 

1. D collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

 

2. Le deliberazioni de] collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

 

3. Le sedute del collegio debbano risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l’agenzia.

 

Articolo 11

Dirigenza

 

1. I dirigenti dell’agenzia:

 

a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

 

b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

 

c) dirigono controllano e coordinano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

 

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

 

2. Il direttore può delegare poteri e responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo le modalità previste dai regolamenti di amministrazione e di contabilità.

 

Articolo 12

Strutture di controllo interno

 

1. Gli organi di controllo interno dell’agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

 

 

 

Articolo 13

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

 

1. L’agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino all’approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del dipartimento del territorio, le cui funzioni, ai sensi dell’articolo 57, comma I del decreto istitutivo, sono trasferite all’agenzia.

 

2. Con il regolamento di amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, dell’agenzia, ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l’organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l’assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l’accesso alla dirigenza

 

Articolo 14

Attività dell’agenzia

 

1. L’attività dell’agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990. n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori. forniture e servizi.

 

 

 

Articolo 15

Bilancio dell’agenzia

 

1. Le entrate dell’agenzia sono individuate ai sensi dell’articolo 70, comma I del decreto istitutivo.

 

2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell’agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile .

 

Articolo 16

Personale e relazioni sindacali

 

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell’agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all’articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.

 

2. L’agenzia concorda con le organizzazioni sindacali protocolli di intesa per disciplinare gli istituti della partecipazione nelle materie aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

 

3. I protocolli d’intesa, inoltre, potranno individuare idonee procedure per l’interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali, ove insorgano controversie sull’interpretazione degli stessi.

 

4. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale, stipulato secondo le disposizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Articolo 17

Norme transitorie e finali

 

l . Il comitato direttivo nominato ai sensi dell’articolo 73, comma 3 dì decreto istitutivo entro il .... su proposta del direttore, delibera sullo statuto, con le modalità di cui al precedente articolo 7 e adotta i regolamenti di amministrazione e di contabilità Entro la stessa data, il direttore adotta tutti gli altri atti generali necessari al primo funzionamento dell’agenzia

 

2. Entro ... dalla nomina ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del decreto istitutivo, il direttore e il comitato direttivo presentano al ministro una relazione sui risultati raggiunti nell’attività per la strutturazione e il primo funzionamento dell’agenzia Nel caso di risultati negativi o di mancata approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e di contabilità, il direttore e il comitato direttivo decadono e il ministro provvede alla loro sostituzione mediante una nuora nomina.

 

3. Alla data stabilita con il decreto del ministro di cui all’articolo 73 comma 9 del decreto istitutivo l’agenzia subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO PROVVISORIO DELL’AGENZIA DEL DEMANIO

da approvare con d.m. ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del d. lgs. n. 300/1999

 

 

 

 

 

BOZZA

31GENNAIO 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

Agenzia del demanio

 

1. L’agenzia del demanio, di seguito denominata agenzia, istituita ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

 

2. L’agenzia è sottoposta ali alta vigilanza del Ministro delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti per la gestione finanziaria, che lo esercita secondo le modalità previste dall’art. 61, comma 4 del decreto istitutivo.

 

3. L’attività dell’agenzia è disciplinata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emaniate nell’esercizio della propria autonomia.

 

4. L’agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

 

Articolo 2

Fini istituzionali

 

1. L’agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di demanio e patrimonio immobiliare dello Stato, al fine di perseguire la gestione produttiva e la valorizzazione dei beni. A tal fine l’agenzia assicura e sviluppa la conoscenza dello stato di tutti i beni immobili del demanio e del patrimonio statale e amministra i beni del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile ad essa affidati in gestione, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

 

2. L’agenzia assicura, in materia di demanio e patrimonio immobiliare dello Stato, i servizi relativi all’amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni, ivi compresi quelli già di competenza del dipartimento del territorio del ministero delle finanze, ad essa affidati.

 

3. L’agenzia assicura il supporto alle attività del ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in sentori della fiscalità di competenza statale.

 

4. L’agenzia assicura la collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal ministro, alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

 

Articolo 3

Federalismo fiscale

 

I. L’agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

 

2. L’agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei beni di loro competenza, stipulando, su richiesta degli stessi, convenzioni per l’amministrazione, la gestione produttiva e la valorizzazione dei beni e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

 

3. L’agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

 

Articolo 4

Attribuzioni

 

1. L’agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita. in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

 

a) conoscenza e valutazione dello stato dei beni, realizzazione e sviluppo del sistema informativo, anche mediante collegamenti con altre amministrazioni e soggetti interessati sulla base di criteri riferiti ai valori di mercato;

 

b) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni, assicurando la corretta utilizzazione, la manutenzione e la ristrutturazione, anche mediante la programmazione e la selezione degli interventi, le attività di concessione, locazione, riscossione e contenzioso;

 

c) gestione produttiva dei beni, assicurando la valorizzazione, la vendita, la cessione e l’acquisizione dei beni affidati in gestione, secondo programmi, inclusi quelli di sdemanializzazione, gestiti con i criteri imprenditoriali di cui all’art. 65, comma 1 del decreto istitutivo e garantendo l’attuazione di progetti di valorizzazione anche ai fini del cambiamento della destinazione d’uso, nonché della cessione di beni mobili e immobili comunque acquisiti dallo Stato, anche se provenienti da patrimoni confiscati;

 

d) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di logge o di rapporti convenzionali;

 

e) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo 59, confina 5, del decreto istitutivo.

 

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l’Agenzia assicura il collegamento con tutte le amministrazioni e gli enti interessati, garantendo l’accesso alle informazioni e assicurando la qualità dei servizi resi.

 

Articolo 5

Organi

 

1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell’agenzia sono:

 

a) il direttore dell’agenzia;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti;

 

2. Il direttore dell’agenzia, nominato con le modalità di cui all articolo 67. comma del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L incarico, che comporta ove già non esistente. un rapporto di lavoro subordinato con l’agenzia, é incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’agenzia

 

3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall’articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da quattro membri, oltre al direttore dell’agenzia che lo presiede. La metà dei membri del comitato è composta dai dirigenti dell’agenzia preposti ai seguenti settori.

I componenti del comitato, ai sensi dell’articolo 67, comma 5 del decreto istitutivo, non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell’agenzia.

 

4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell’articolo 67 comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile.

 

Articolo 6

Attribuzioni del direttore

 

l. Il direttore rappresenta l’agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

 

a) propone al comitato direttivo lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, e le spese superiori all’ammontare di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo;

 

b) determina le scelte strategiche aziendali, che sottopone alla valutazione del comitato direttivo;

 

c) stipula la convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo;

 

d) sentito il comitato direttivo, provvede alla nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico;

 

e) determina gli indirizzi e i programmò generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l’attuazione dei programmi e dei progetti;

 

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;

 

g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e da attuazione agli indirizzi del ministro ai fini del coordinamento di cui all’articolo 56, comma 1, lett d) del decreto istitutivo;

 

h) assicura l’attività di supporto dell’agenzia nei confronti del ministero delle finanze.

 

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato, al momento dell’insediamento tra i membri del comitato direttivo.

 

Articolo 7

Attribuzioni del comitato direttivo

 

1. Il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore. sullo statuto, i regolamenti. gli atti generali che regolano i] funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani

aziendali, le spese superiori all’ammontare di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo.

 

2. Il comitato direttivo valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto.

 

3. Il comitato direttivo valuta ogni questione che il direttore ponga all’ordine del giorno.

 

Articolo 8

Funzionamento del comitato direttivo

 

1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni dalla richiesta del ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell’articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo.

 

2. Su specifici argomenti, il direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nella materie da trattare.

 

3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta l’ora della stessa e l’ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d’urgenza almeno dodici ore prima.

 

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del ministro. In mancanza il comitato è convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

 

5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metti più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

 

6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

 

7. Le deliberazioni di competenza del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

 

8. Quando il comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

 

9. Delle sedute del comitato è redatto apposito verbale.

 

Articolo 9

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

 

1. Il collegio dei revisori dei conti:

 

c) accerta la regolare tentata dei libri e delle scritture contabili;

 

b) vigila sull’osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell’agenzia;

 

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni;

 

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

 

e) redige le relazioni di propria competenza;

 

f) può chiedere al direttore notizie sull’andamento e la gestione dell’agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;

 

g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

2. I membri del collegio assistono alle sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dall’ufficio.

 

Articolo 10

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

 

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

 

2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l’agenzia.

 

Articolo 11

Dirigenza

 

1. I dirigenti dell’agenzia:

 

a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e prowedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

 

b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

 

c) dirigono, controllano coordinano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

 

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

 

2. Il direttore può delegare poteri e responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo le modalità previste dai regolamenti di amministrazione e di contabilità.

 

 

 

 

Articolo 12

Strutture di controllo interro

 

1. Gli organi di controllo interno dell’agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

 

Articolo 13

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

 

1. L’agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino all’approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del dipartimento del territorio, le cui funzioni, ai sensi dell’articolo 57, comma 1 del decreto istitutivo, sono trasferite all’agenzia.

 

2. Con il regolamento di amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, l’agenzia, ai sensi dell’articolo 711*çoroma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l’organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l’assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l’accesso alla dirigenza.

 

Articolo 14

Attività dell’agenzia

 

1. L’attività dell’agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge ? agosto 1990. n. 741 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori forniture e servizi.

 

Articolo 15

Bilancio dell’agenzia

 

1. Le entrate dell’agenzia; sono individuate ai sensi dell’articolo 70, comma I del decreto istitutivo.

 

2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell’agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

 

Articolo 16

Personale e relazioni sindacali

 

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell’agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all’articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.

 

2. L’agenzia concorda con le organizzazioni sindacali protocolli di intesa per disciplinare gli istituti della partecipazione nelle materie aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

 

 

3. I protocolli d’intesa, inoltre, potranno individuare idonee procedure per l’interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali, ove insorgano controversie sull’interpretazione degli stessi.

 

4. La contratts7ione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale, stipulato secondo le disposizioni di cui all’arbcolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

 

Articolo 17

Norme transitorie e finali

 

1. Il comitato direttivo nominato ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del decreto istitutivo entro il .... su proposta del direttore, delibera sullo statuto, con le modalità di cui al precedente articolo 7 e adotta i regolamenti di amministrazione e di contabilità Entro la stessa data, il direttore adotta tutti gli altri atti generali necessari al primo funzionamento dell’agenzia.

 

2. Entro ... dalla nomina ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del decreto istitutivo, il direttore e il comitato direttivo presentano al ministro una relazione sui risultati raggiunti nell’attività per la strutturazione e il primo funzionamento dell’agenzia Nel caso di risultati negativi o di mancata approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e di contabilità, il direttore e il  comitato direttivo decadono e ministro provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina.

 

3 Alla data stabilita con il decreto del ministro di cui ali articolo 73. comma 9 del decreto istitutivo l’agenzia subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici. poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.