STATUTI PROVVISORI DELLE AGENZIE
FISCALI
da approvare con d.m. ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del d. lgs. n. 300 / 1999
BOZZA
31 GENNAIO 2000
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1.
Introduzione
2.
Le singole norme
STATUTO PROVVISORIO DELLAGENZIA
DELLE ENTRATE
STATUTO PROVVISORIO DELLAGENZIA
DELLE DOGANE
STATUTO PROVVISORIO DELLAGENZIA
DEL TERRITORIO
STATUTO PROVVISORIO DELLAGENZIA
DEL DEMANIO
1. Introduzione
Le bozze di statuto delle quattro
agenzie fiscali sono state predisposte tenendo conto della natura provvisoria che il
decreto istitutivo attribuisce agli statuti approvati con decreto ministeriale entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Gli statuti non sono quindi
necessariamente destinati a disciplinare lassetto definitivo delle agenzie stesse,
che, del resto, potrà essere completato soltanto con ladozione dei regolamenti di
amministrazione e di contabilità da parte degli organi direttivi, i quali, una volta
nominati, dovranno deliberare anche sullo statuto definitivo.
In
questa prospettiva, gli statuti regolano le quattro agenzie in modo da assicurare il primo
funzionamento di ciascuna di esse, consentendo cosi di assumere e di espletare le funzioni
attualmente esercitate dai dipartimenti del Ministero delle finanze e, pertanto, di
realizzare fin da subito lo scopo della loro istituzione. Gli statuti contengono, quindi,
le disposizioni minime ed essenziali ad assicurare lavvio e loperatività
nella fase iniziale.
Il testo degli statuti, composto da uno
stesso numero di articoli, alcuni dei quali di contenuto identico, può essere suddiviso
in due parti.
La prima, che può essere considerata
Caratterizzante di ogni statuto, riguarda le norme che definiscono i fini istituzionali e
la missione di ciascuna agenzia, ne specificano il ruolo rispetto al sistema dei diversi
livelli di governo, ne determinano, con elenchi esemplificativi, le attribuzioni.
La seconda parte, invece, concerne le
norme con cui si individuano gli organi, specificandone le modalità di nomina, il regime
delle incompatibilità e, nel caso degli organi collegiali, la composizione e si
determinano le attribuzioni dei singoli organi e le loro modalità di funzionamento; le
competenze dei dirigenti; i principi secondo cui debbono essere strutturati i controlli
interni; i principi generali di organizzazione delle agenzie; i principi cui deve essere
ispirata la loro attività e a cui si deve uniformare la redazione del loro bilancio; le
modalità di svolgimento delle relazioni sindacali
2. Le singole nonne
La disposizione iniziale di ogni
statuto è identica per ciascuno di essi. In particolare, tutti gli statuti si aprono con
una norma che ricorda la natura pubblica delle agenzie, ribadisce lampia autonomia
ad esse attribuita e la loro sottoposizione al potere di vigilanza del ministro delle
finanze e al controllo della Corte dei Conti, precisa le fonti della loro disciplina
(articolate sul decreto istitutivo sullo statuto e sui regolamenti), individua, infine, la
sede centrale. che viene stabilita in Roma.
Il secondo articolo, invece, è
diverso, almeno nei primi due commi. per ogni agenzia anche se segue un percorso logico
unitario.
Il primo comma serve, da un lato, per
indicare la missione dellagenzia, cosi come essa si ricava dalla formulazione
legislativa e, dallaltro, per specificare il modo in cui deve essere perseguita la
missione affidata la quale, peraltro, viene sempre definita in modo da consentirne una
interpretazione di tipo dinamico, atta cioè, ad accogliere gli eventuali sviluppi delle
esigenze del servizio pubblico e dello stato delle tecnologie.
Il secondo comma individua poi, per
grandi aree tematiche i servizi che le agenzie sono chiamate a svolgere, sulla base di
quanto stabilito dal decreto istitutivo e di quanto si ricava dalle funzioni attualmente
spettanti ai dipartimenti del Ministero delle finanze.
Il terzo e il quarto comma uguali per
ciascuno statuto, puntualizzano il rapporto tra le agenzie e il ministero e tra le agenzie
e gli altri soggetti operanti nei settori della fiscalità ivi comprese le competenti
istituzioni dellUnione europea Il primo tipo di rapporto viene sempre definito di
supporto, mentre il secondo di collaborazione.
Lo schema appena descritto è in parte
diverso per lagenzia del territorio. In questo caso, infatti, larticolo due
presenta due commi in più, con cui, da un lato, è stato ripreso il disposto del comma 2
dellart. 64 del decreto istitutivo e, dallaltro, si è attribuito allagenzia
il compito di esercitare le funzioni assegnate agli enti locali ai sensi dellart. 66
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fino alla data del loro effettivo esercizio
da parte degli enti ora titolari.
Larticolo tre, per tutti gli
statuti chiarisce il ruolo che le agenzie ricoprono nel sistema dei diversi livelli di
governo, in cui i rapporti con le autonomie locali sono stati improntati alla reciproca
collaborazione. non soltanto nello svolgimento dei rispettivi compiti, ma anche nella
determinazione del contenuto della convenzione di cui allart. 59 del decreto
istitutivo e nel perseguimento dei risultati in essa previsti.
Larticolo quattro individua per
ogni agenzia le attribuzioni ad essa spettanti.
Lelencazione contenuta nella
norma pur mantenendo un certo livello di dettaglio, è meramente esemplificativa in modo
da consentire lesercizio di funzioni ed attribuzioni ulteriori, eventualmente non
ricomprese nellelencazione medesima.
Le competenze delle agenzie sono state
determinate articolando la missione generale prevista dal decreto istitutivo e sulla base
dei compiti attualmente esercitati dai dipartimenti del Ministero delle finanze e
rispecchiano i servizi individuati per grandi
aree tematiche nellartt 2, comma
2 di ogni statuto.
Larticolo cinque, come le norme
successive. è uguale per tutti gli statuti.
In esso sono individuati con il
richiamo allart 67 del decreto istitutivo, gli organi delle agenzie, le modalità di
nomina, la durata, le incompatibilità e, nel caso del comitato direttivo e del collegio
dei revisori dei conti, la composizione.
In particolare, per quanto riguarda il
direttore, gli statuti specificano le incompatibilità già previste dal decreto
istitutivo, stabilendo, per sottolineare ulteriormente lo stretto legame tra lorgano
e lagenzia, che lassunzione dellincarico comporta linstaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato.
Perciò che concerne il comitato
direttivo, che è presieduto dal direttore, gli statuti individuano il numero dei suoi
componenti (che nel solo caso dellAgenzia delle entrate raggiunge il massimo di sei
fissato dal decreto istitutivo), in parte nominati, ratione
officii, tra i dirigenti dellagenzia e in parte scelti secondo le modalità
previste dal decreto legislativo n. 300. Nel caso dellagenzia per il territorio,
inoltre, il numero dei componenti è pari a sei perché la sua composizione è integrata
ai sensi dellart. 64, comma 4 del decreto istitutivo.
Per quanto riguarda, infine, il
collegio dei revisori gli statuti richiamano la formulazione legislativa, specificando che
ad essi si applica, per analogia, lart. 2399 del codice civile, che reca la
disciplina sulle cause dineleggibilità e di decadenza del collegio sindacale.
Larticolo sei individua le
attribuzioni dellorgano di vertice dellagenzia, disciplinando lipotesi
dellassenza o dellimpedimento temporaneo allesercizio delle sue
funzioni.
Lelencazione contenuta nella
norma, anche in questo caso esemplificativa, per un verso, riflette quanto previsto nel
decreto istitutivo e, per un altro, esalta il potere di direzione legislativamente
attribuito al direttore, al quale spettano tutti i compiti operativi dellagenzia,
compresa la predisposizione degli atti fondamentali della stessa, fatte salve le
competenze dei dirigenti.
Larticolo sette individua le
attribuzioni del comitato direttivo, che, alla luce delle prescrizioni contenute nel
decreto istitutivo, si configura come organo ausiliario del direttore. Secondo la norma,
il comitato, per un verso, esercita poteri deliberativi che hanno ad oggetto gli atti
fondamentali dellagenzia e, per un altro, esprime una sorta di parere obbligatorio
ma non vincolante sulle scelte strategiche aziendali, sulle nomine dei dirigenti e su ogni
altra questione che il direttore intenda porre alla sua attenzione.
Il funzionamento del comitato,
disciplinato dallarticolo otto degli statuti, segue le regole tipiche degli organi
collegiali. Così, sono previste le norme relative alla sua convocazione, alla regolarità
della sua costituzione, al quorum per la validità delle sue deliberazioni, alla
verbalizzazione delle sedute.
Termini molto ridotti sono stati
stabiliti per il caso in cui il comitato debba riunirsi per deliberare nuovamente su un
avo-sottoposto al controllo del ministro e sospeso per ragioni legittimità o di merito,
ai sensi dellart. 60. comma 2 del decreto istitutivo.
Gli articoli nove e dieci disciplinano
le attribuzioni e il funzionamento del collegio dei revisori conti. Le norme sono ispirate
alle disposizioni contenute nel codice civile che regolano attribuzioni e il funzionamento
del collegio sindacale, anche se, per quanto concerne le attribuzioni gli statuti tengono
conto della natura pubblica delle agenzie, laddove stabiliscono che i revisori svolgono il
controllo di regolarità secondo quanto prescrive il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.
286.
Larticolo undici reca le
attribuzioni dei dirigenti delle agenzie: ad essi gli statuti affidano compi attinenti
alla gestione dellagenzia, in cui sono compresi poteri di spesa, di direzione di
controllo di coordinamento, nonché poteri di sostituzione nel compimento degli atti
amministrativi esercitabili in caso di inerzia
Larticolo dodici, in ossequio al
disposto dellart. 66, comma 2 del decreto istitutivo, prevede listituzione di
strutture di controllo interno. La norma ha una formulazione volutamente generale in
linea, del resto, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 appositamente richiamato, le quali contengono una disciplina di principio che ogni
pubblica amministrazione, nellambito della rispettiva autonomia è chiamata a
specificare.
In questa prospettiva, gli statuti, nel
prescrivere che gli organi di controllo siano strutturati secondo i principi del decreto
appena citato, demandano al regolamento di amministrazione la determinazione delle
specifiche modalità di svolgimento del controllo. Analoga formulazione generale, si
rinviene nellarticolo tredici che detta le norme sullorganizzazione e sul
funzionamento delle agenzie.
In particolare, gli statuti, in ragione
della loro natura provvisoria, fanno coincidere lorganizzazione centrale e
periferica delle agenzie fiscali con quella attualmente in essere per le strutture dei
diversi dipartimenti del Ministero delle finanze, le cui funzioni sono state trasferite
alle agenzie medesime.
In tal modo, gli statuti consentono
nella fisse iniziale lutilizzo delle strutture organizzative già esistenti, le
quali potranno essere riviste in una fase successiva nel rispetto dei principi del
decentramento delle responsabilità operative, della semplificazione dei rapporti con i
cittadini e della erogazione efficiente e adeguata dei servizi e secondo le effettive
esigenze e necessità di ogni agenzia.
Gli articoli quattordici e quindici
hanno una natura ricognitiva.
La prima disposizione, infatti,
richiama i tradizionali principi cui deve essere ispirata lattività delle pubbliche
amministrazioni, mentre la seconda riporta i principi contabili propri della normativa
civilistica, ai quali il legislatore ha voluto che il regolamento di contabilità delle
agenzie si conformasse.
L articolo sedici disciplina il
personale e le relazioni sindacali. Sul primo profilo gli statuti richiamano le nonne
contenute in materia nel decreto istitutivo. mentre sul secondo determinano le forme di
consultazione sindacale, prevedendo la redazione di protocolli di intesa per disciplinare
la partecipazione delle organizzazioni sindacali alle decisioni aventi riflessi sul
rapporto di lavoro nonché per individuare le procedure idonee per linterpretazione
autentica dei contratti collettivi, ove insorgano controversie sulla loro interpretazione.
Lultimo articolo degli statuti
contiene le disposizioni transitorie e finali, volte a disciplinare la prima fase di vita
delle agenzie.
La norma individua un termine entro cui
gli organi delle agenzie fiscali debbono adottare gli statuti definitivi e gli altri atti
fondamentali, stabilendo, al contempo, che il mancato rispetto del termine oppure il
conseguimento di risultati negativi nella gestione determina la decadenza del direttore
e/o del comitato direttivo e la loro sostituzione da parte del ministro.
Si tratta di una disposizione volta ad
assicurare che si dia effettivamente avvio al funzionamento delle agenzie nella fase di
prima applicazione e, quindi, di una disposizione che avrà applicazione una tantum.
Infine, si richiama il meccanismo
previsto dallart. 57, comma I del decreto istitutivo, affermando che le agenzie
subentrano al ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi
ai servizi ad esse trasferiti o assegnati alla data fissata con decreto del ministro, in
modo da dare certezza a tutti i terzi.
da approvare con d.m. ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del d. lgs. n. 300 / 1999
BOZZA
31 GENNAIO 2000
1. Lagenzia delle entrate, di
seguito denominata agenzia istituita ai sensi deh articolo 57 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo ha personalità giuridica di
diritto pubblico ed é dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale
organizzativa, contabile e finanziaria.
2. Lagenzia è sottoposta all
alta vigilanza del Ministro delle Finanze e al controllo della Corte dei conti per la
gestione finanziaria, che lo esercita secondo le modalità previste dallart. 61.
comma 4 del decreto istitutivo.
3. Lattività dellagenzia
è disciplinata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme
regolamentari emanate nellesercizio della propria autonomia.
4. Lagenzia ha la sua sede
centrale in Roma.
Fini istituzionali
1. Lagenzia svolge tutte le
funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e
diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali. A tal fine lagenzia assicura e sviluppa lassistenza ai contribuenti,
il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e levasione fiscale nel rispetto dei principi di legalità,
imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
2. Lagenzia assicura, in materia
di entrate tributarie erariali, i servizi relativi allamministrazione, alla
riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dellimposta sul valore aggiunto e
di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del dipartimento delle
entrate e di altri uffici dellamministrazione delle finanze, ad essa affidati con il
decreto del ministro di cui allarticolo 62, comma 3, del decreto istitutivo.
3. Lagenzia assicura il supporto
alle attività del ministero delle Manze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali
e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità
di competenza statale.
4. Lagenzia assicura la
collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal ministro, alle istituzioni dellUnione
europea e svolge i compiti necessari per ladempimento, nelle materie di competenza,
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
1. Lagenzia, nel perseguimento
dei propri fitti istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie
locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, secondo i principi del federalismo fiscale.
2 Lagenzia promuove e fornito i
servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza,
stipulando, su richiesta degli stessi. convenzioni per la liquidazione.
Daccertamento, la riscossione e
il contenzioso dei tributi locali e articolando la propria organizzazione periferica in
modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle
regioni e agli enti locali.
3. Lagenzia stabilisce forme e
strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali
anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui allarticolo
59 de] decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione
stessa.
Articolo 4
1. Lagenzia, nel perseguimento
della propria missione e dei propri scopi istituzionali. esercita in particolare, le
seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) assistenza ai contribuenti,
assicurando linformazione, semplificando gli adempimenti. riducendo gli oneri,
fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema
della fiscalità;
b) riscossione dei tributi, assicurando
la gestione dellarchivio delle dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il
controllo sulloperato dei concessionari e degli intermediari, i rimborsi ai
contribuenti, il controllo sulla regolarità e tempestività della messa a disposizione
delle risorse finanziarie acquisite per lerario e gli altri enti impositori;
c) contrasto dellevasione
fiscale, assicurando le attività di controllo e di verifica, il controllo sui
concessionari e sugli intermediari, la riduzione della conflittualità;
d) gestione dei servizi relativi ai
giochi, ivi compresi i concorsi pronostici, le scommesse, il lotto e le lotterie;
e) gestione del contenzioso,
assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie;
f) fornitura di servizi, nella materia
di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti
convenzionali;
g) promozione e partecipazione ai
consorzi e alle società previsti dallarticolo 59, comma 5, del decreto istitutivo
2 Nellesercizio delle proprie
funzioni ed attribuzioni, lagenzia determina regole di condotta per gli uffici e per
i contribuenti, assicurando la massima efficienza dellattività degli uffici e la
minima onerosità per i contribuenti, la qualità del servizio di assistenza, lefficacia
e ladeguatezza delle azioni mirate a contrastare levasione, anche sulla base
dello sviluppo degli strumenti valutativi e conoscitivi.
Articolo 5
1. Ai sensi dellarticolo 67 del
decreto istitutivo, gli organi dellagenzia sono:
a) il direttore dellagenzia;
b.) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti;
2. Il direttore dellagenzia,
nominato con le modalità di cui allarticolo 67, comma 2 del decreto istitutivo,
resta in carica per cinque anni. Lincarico, che comporta ove già non esistente, un
rapporto di lavoro subordinato sullagenzia, è incompatibile con altri rapporti di
lavora subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra
attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale,
che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dellagenzia.
3. Il comitato direttivo, è nominato
per la de rata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dallarticolo 67, comma
3, del decreto istitutivo ed é composto da sei membri. oltre al direttore dellagenzia
che lo presiede. La meta dei membri del comitato é composta dai dirigenti dellagenzia
preposti alle seguenti strutture.
I componenti del comitato, ai sensi
dellarticolo 67, comma 5, del decreto istitutivo, non possono svolgere attività
professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori
di intervento dellagenzia.
4. Il collegio dei revisori dei conti
è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dellarticolo 67 comma 4, del
decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono
essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica larticolo 2399
del codice civile.
Articolo 6
1. Il direttore rappresenta lagenzia,
la dirige e ne è responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente
assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in
particolare:
a) Propone al comitato direttivo lo
statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dellagenzia,
i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, e le spese superiori allammontare
di ..., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui larticolo
59, comma 5 del decreto istitutivo;
b) determina le scelte strategiche
aziendali, che sottopone alla valutazione del comitato direttivo;
c) stipula la convenzione di cui allarticolo
59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo;
d) sentito il comitato direttivo,
provvede alla nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello
centrale e periferico;
e) determina gli indirizzi e i
programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e
attribuisce le risorse necessarie per lattuazione dei programmi e dei progetti;
f) pone in essere gli atti di gestione
ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;
g) determina le forme e gli strumenti
di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che
comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato,
nonché con il sistema delle autonomie locali e da attuazione agli indirizzi del ministro
ai fini del coordinamento di cui allarticolo 56, comma 1, lett d.) del decreto
istitutivo;
h.) assicura lattività di
supporto dellagenzia nei confronti del ministero delle finanze
2. In caso di assenza o di impedimento
temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato, al
momento dellinsediamento, tra i membri del comitato direttivo;
attribuzioni del comitato direttivo
1 Il comitato direttivo delibera, su
proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti. gli atti generali che regolano il
funzionamento dellagenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, le
spese superiori allammontare di ..., la costituzione o la partecipazione ai consorzi
e alle società di cui allarticolo 59, comma 5 del decreto istitutivo.
2. Il comitato direttivo valuta le
scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni
del decreto istitutivo e del presente statuto.
3. Il comitato direttivo valuta ogni
questione che il direttore ponga allordine del giorno;
Articolo 8
Funzionamento del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo si riunisce su
convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno
quattro volte allanno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni
dalla richiesta del ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a
controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dellarticolo
60, comma 2 del decreto istitutivo.
2. Su specifici argomenti, il direttore
ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti
di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nella materie detrattore;
3. Lavviso di convocazione,
contenente la data, il luogo della seduta, lora della stessa e lordine del
giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a meno telefax o posta elettronica,
almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso durgenza,
almeno dodici ore prima.
4. Nei casi di cui al comma 1, secondo
periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla
ricezione della richiesta del ministro.
In mancanza, il comitato è convocato
dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
5. Il comitato si intende regolarmente
costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In
mancanza dellavviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito
quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni
componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene
sufficientemente informato.
6. Le sedute del comitato sono
presiedute dal direttore o, nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, dal presidente
del collegio dei revisori dei conti.
7. Le deliberazioni di Competenza del
comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di
colui che presiede il collegio.
8. Quando il comitato è chiamato a
deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggiorante assoluta dei
componenti.
9. Delle sedute del comitato è redatto
apposito verbale.
1. Il collegio dei revisori dei conti:
a) accerta la regolare tenuta dei libri
e delle scritture contabili;
b) vigila sullosservanza delle
leggi, del presente statuto e dei regolamenti dellagenzia;
c) esamina i bilanci consuntivi e
preventivi e le relative variazioni;
d) accerta periodicamente la
consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria
competenza;
f) può chiedere al direttore notizie
sullandamento e la gestione dellagenzia, ovvero su singole questioni,
riferendo al ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
g) svolge il controllo di regolarità
secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. I membri del collegio assistono alle
sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato
motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dallufficio.
1. Il collegio dei revisori dei conti
è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga
necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del collegio sono
assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto
a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del collegio debbono
risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio,
custodito presso lagenzia
1. I dirigenti dellagenzia:
a) curano lattuazione degli
indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per lattuazione della
convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed
esercitando i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono
pareri al direttore;
c) dirigono, controllano Coordinano lattività
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
2. Il direttore può delegare poteri e
responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a
specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo le modalità
previste dai regolamenti di amministrazione e di contabilità
Strutture di controllo interno
1. Gli organi di controllo interno dellagenzia
sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.
Principi generali di organizzazione e
di Funzionamento
1. Lagenzia è articolata in
uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino allapprovazione del
regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le
strutture del dipartimento delle entrate, le cui funzioni, ai sensi dellarticolo 57,
comma I del decreto istitutivo sono trasferite allagenzia
2. Con il regolamento di
amministrazione, nellesercizio della propria autonomia organizzativa, lagenzia,
ai sensi dellarticolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il
decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i
cittadini e lerogazione efficiente ed adeguata dei servizi, lorganizzazione
interna centrale e periferica e il funzionamento dogli uffici, stabilendo la dotazione
organica complessiva degli stessi e dettando le norme per lassunzione dei personale,
per la formazione professione e le regole e le modalità per
laccesso alla dirigenza.
Attività dellagenzia
1. Lattività dellagenzia
si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dellarticolo
61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente
nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi.
Bilancio dellagenzia
1. Le entrate dellagenzia sono
individuate ai sensi dellarticolo 70, comma l del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento
di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dellagenzia.
Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e
seguenti del codice civile.
Personale e relazioni sindacali
l. Ferme restando le responsabilità
vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dellagenzia
uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui
allarticolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. Lagenzia concorda con le
organizzazioni sindacali protocolli di intesa per disciplinare gli istituti della
partecipazione nelle materie aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
3. I protocolli dintesa, inoltre,
potranno individuare idonee procedure per linterpretazione autentica dei contratti
collettivi nazionali, ove insorgano controversie sullinterpretazione degli stessi.
4. La contrattazione integrativa
aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo
nazionale, stipulato secondo le disposizioni di cui allarticolo 46 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Norme transitorie e finali
1. Il comitato direttivo nominato ai
sensi dellarticolo 73, comma 3 del decreto istitutivo entro il .... su proposta del
direttore, delibera sullo statuto, con le modalità di cui al precedente articolo 7 e
adotta i regolamenti di amministrazione e di contabilità Entro la stessa data il
direttore adotta tutti gli altri atti generali necessari al primo funzionamento dellagenzia
2. Entro ... dalla nomina ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del decreto istitutivo, il direttore e il comitato direttivo presentano al
ministro una relazione sui risultati raggiunti nellattività per la strutturazione e
il primo funzionamento dellagenzia Nel caso di risultati negativi o di mancata
approvazione dello statuto e dei
regolamenti di amministrazione e di contabilità il direttore e il comitato direttivo
decadono e il ministro provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina.
3 Alla data stabilita con il decreto
del ministro di cui allarticolo 73. comma 9 del decreto istitutivo, lagenzia
subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competerete relativi
ai servizi ad essa trasferiti o assegnati;
STATUTO PROVVISORIO DELLAGENZIA
DELLE DOGANE
da approvare con d.m. ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del d. lgs. n. 300/1999
BOZZA
l. Lagenzia delle dogane, di
seguito denominata agenzia istituita ai sensi dellarticolo 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha
personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa patrimoniale organizzativa, contabile e finanziaria.
2. Lagenzia è sottoposta allalta
vigilanza del Ministro delle Finanze e al controllo della Corte dei conti per la gestione
finanziaria che lo esercita secondo le modalità previste dallart. 61, comma 4 del
decreto istitutivo.
3. Lattività dellagenzia
é disciplinata dal decreto legislativo, dalle norme del presente statuto e dalle norme
regolamentari emanate nellesercizio della propria autonomia.
4. Lagenzia ha la sua sede
centrale in Roma
Fini istituzionali
1. Lagenzia svolge tutte le
funzioni ed i compie ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di
merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, di accise sulla produzione
e sui consumi e di connessa tassazione ambientale ed energetica, nel quadro dei processi
di armonizzazione e sviluppo dellunificazione e dellintegrazione europea A tal
fine, lagenzia, assicura e sviluppa la verifica e il controllo degli scambi e della
produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad accise, nonché il
contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, nel rispetto dei principi di
legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed
efficacia
2. Lagenzia assicura in materia
di dogane e di accise, i servizi relativi allamministrazione, alla riscossione e al
contenzioso dei dirimi doganali, della fiscalità interna negli scambi internazionali e
delle accise sulla produzione e sui consumi; ivi compresi quelli già di competenza del
dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, ad essa affidai con il decreto del
ministri di cui allarticolo 63, comma 3, del decreto istituivo.
3. Lagenzia assicura il supporto
alle attività del ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie
fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della
fiscalità di competenza statale.
4. Lagenzia assicura la
collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal ministro, alle istituzioni dellUnione
europea e svolge i compiti necessari per ladempimento, nelle materie di competenza,
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Federalismo fiscale
1. Lagenzia, nel perseguimento
dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie
locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, secondo i principi del federalismo fiscale.
2. Lagenzia promuove e fornisce
servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza,
stipulando, su richiesta degli stessi, convenzioni per la liquidazione, laccertamento,
la riscossione e il contenzioso dei tributi locali e articolando la propria organizzazione
periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di
supporto alle regioni e agli enti locali.
3. Lagenzia stabilisce forme e
strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali
anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui allarticolo
59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione
stessa.
Attribuzioni
1. Lagenzia, nel perseguimento
della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le
seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) funzioni di autorità doganale,
assicurando ladeguamento dei servizi alle esigenze degli scambi internazionali e la
loro migliore integrazione nel complesso delle attività connesse allo sdoganamento e alla
circolazione delle merci, garantendo lapplicazione del codice doganale comunitario e
di tutte le misure, incluse quelle riguardanti la politica agricola e la politica
commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
b) amministrazione dei tributi,
assicurando laccertamento, la riscossione e il contenzioso per i diritti doganali,
la fiscalità interna negli scambi internazionali, le accise, la tassazione energetica e
ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale
soggetta ad accisa e dei consumi energetici, lerogazione delle restituzioni allesportazione
e dei relativi aiuti comunitari;
c) contrasto dellevasione
tributaria e degli illeciti extratributari, curando in particolare lanalisi dei
rischi e la gestione delle banche dati e svolgendo, anche in collaborazione con la guardia
di finanza, i controlli e le verifiche ad essa attribuiti dalla legge, con riferimento
alla lotta ai traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte e
alla tutela del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale; verifica, in
collaborazione con lagenzia delle entrate, dellapplicazione dellIva alle
merci circolanti in ambito comunitario e cura della relativa raccolta e trasmissione dei
dati;
d) gestione dei laboratori doganali di
analisi chimiche, assicurando lequilibrio fra costi e benefici, anche attraverso lofferta
di servizi specialistici ad altri enti ed imprese;
e) fornitura di servizi, nella materia
di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti
convenzionali;
f) promozione e partecipazione ai
consorzi e alle società previsti dallarticolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.
2. Nellesercizio delle proprie
funzioni ed attribuzioni, lagenzia svolge attività di studio e analisi ai fini dellattuazione
della legislazione nazionale e comunitaria assicura la qualità dei servizi di assistenza
e di consulenza e la minima onerosità nelladempimento degli obblighi da pane degli
operatori economici e dei cittadini e incrementando lefficacia e lefficienza
delle strutture di supporto agli scambi economici e alla produzione industriale ed
energetica.
Organi
1. Ai sensi dellarticolo 67 del
decreto istitutivo, gli organi dellagenzia sono:
a) il direttore dellagenzia;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2.11 direttore dellagenzia,
nominato con le modalità di cui allarticolo 67, comma 2 del decreto istitutivo,
resta in carica per cinque armi. Lincarico, che comporta, ove già non esistente, un
rapporto di lavoro subordinato con lagenzia è incompatibile con altri rapporti di
lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra
attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi altra attività, anche
occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dellagenzia.
3. Il comitato direttivo è nominato
per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dallarticolo 67, comma
3, del decreto istitutivo ed è composto da quattro membri, oltre al direttore dellagenzia
che lo presiede. La metà dei membri del comitato è composta dai dirigenti dellagenzia
preposti alle seguenti strutture.
I componenti del comitato, ai sensi
dellarticolo 67, comma 5, del decreto istitutivo, non possono svolgere attività
professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori
di intervento dellagenzia.
4.11 collegio dei revisori dei conti è
nominato per la durata di cinque armi, ai sensi dellarticolo 67, comma 4, del
decreto istitutivo ed é composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono
essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica larticolo 2399
del codice civile.
Attribuzioni del direttore
1. Il direttore rappresenta lagenzia,
la dirige e ne é responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente
assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in
particolare:
a) propone al comitato direttivo lo
statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dellagenzia,
i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, e le spese superiori allammontare
di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui allarticolo
59, comma S del decreto istitutivo;
b) determina le scelte strategiche
aziendali, che sottopone alla valutazione del comitato direttivo;
c) stipula la convenzione di cui allarticolo
59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo.
d.) sentito il comitato direttivo,
provvede alla nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello
centrale e periferico;
e) determina gli indirizzi e i
programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e
attribuisce le risorse necessarie per lattuazione dei programmi e dei progetti:
f) pone in essere gli atti di gestione
ed esercita i relativi poteri di spesa fatte salve le competenze dei dirigenti;
g.) determina le forme e gli strumenti
di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che
comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato,
nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del ministro
ai fini del coordinamento di cui allarticolo 56, comma 1, lett. d) del decreto
istitutivo;
1) assicura lattività di
supporto dellagenzia nei confronti del ministero delle finanze
2 in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato, al
momento dellinsediamento, tra i membri del comitato direttivo.
Attribuzioni del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo delibera, su
proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il
funzionamento dellagenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, le
spese superiori allammontare di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e
alle società di cui allarticolo 59, comma 5 del decreto istitutivo.
2. Il comitato direttivo valuta le
scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni
del decreto istitutivo e del presente statuto.
3. Il comitato direttivo valuta ogni
questione che il direttore ponga allordine del giorno.
Funzionamento del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo si riunisce s4
convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno
quattro volte allanno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni
dalla richiesta del ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a
controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dellarticolo
60, comma 2 del decreto istitutivo.
2. Su specifici argomenti, il direttore
ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti
di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nella materie da trattare.
3. Lavviso di convocazione,
contenente sia data, il luogo della seduta, lora della stessa e lordine del
giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica,
almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso durgenza,
almeno dodici ore prima.
4. Nei casi di cui al comma 1, secondo
periodo. del presente articolo. il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla
ricezione della richiesta del ministro.
In mancanza il comitato è convocato
dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
5. Il comitato si intende regolarmente
costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In
mancanza dellavviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito
quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi ogni
componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene
sufficientemente informato.
6. Le sedute del comitato sono
presiedute dal direttore o, nel caso di cui al comma 4. secondo periodo, dal presidente
dei collegio dei revisori dei conti.
7. Le deliberazioni di competenza del
comitato sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di
colui che presiede il collegio.
8. Quando il comitato è chiamato a
deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei
componenti.
9. Delle sedute del comitato é redatto
apposito verbale.
Attribuzioni del collegio dei revisori
dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conte
b) accerta la regolare tenuta dei libri
e delle scritture contabili;
b) vigila sullosservanza delle
leggi, del presente statuto e dei regolamenti dellagenzia;
c) esamina i bilanci consuntivi e
preventivi e le relative variazioni;
d) accerta periodicamente la
consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria
competenza;
f) può chiedere al direttore notizie
sullandamento e la gestione dellagenzia, ovvero su singole questioni,
riferendo al ministro delle Stanze le eventuali irregolarità riscontrata
g) svolge il controllo di regolarità
secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. I membri del collegio assistono alle
sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato
motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dallufficio.
Articolo 10
Funzionamento del collegio dei revisori
dei conti
1.Il collegio dei revisori dei conti è
convocato dal presidente. anche su richiesta dei componente ogniqualvolta lo ritenga
necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del collegio sono
assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto
a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del collegio debbono
risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio,
custodito presso lagenzia
1.I dirigenti dellagenzia:
a) curano lattuazione degli
indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per lattuazione della
convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed
esercitando i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono
pareri al direttore;
c) dirigono, Controllano e coordinano lattività
deg]i uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
2. Il direttore può delegare poteri e
responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a
specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo le modalità
previste dai regolamenti di amministrazione e di contabilità.
Strutture di controfilo interno
1. Gli organi di controllo interno dellagenzia
sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 46 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.
Principi generali di organizzazione e
di funzionamento
2. Con il regolamento di
amrr4ulistrazione. nellesercizio della propria autonomia organizzativa lagenzia
ai sensi dellarticolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina favorendo il
decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i
cittadini e lerogazione efficiente ed adeguata dei servizi, lorganizzazione
interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici. stabilendo la dotazione
organica complessiva degli stessi e dettando le norme per lassunzione del personale,
per la formazione professionale e le regole e le modalità per laccesso alla
dirigenza.
1. Lattività dellagenzia
si uniforma oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dellarticolo 61,
comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente
nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi.
Bilancio dellagenzia
1. Le entrate dellagenzia sono
individuate ai sensi dellarticolo 70, comma I del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento
di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dellagenzia.
Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e
seguenti del codice civile.
Personale e relazioni sindacali
1. Ferme restando le responsabilità
vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dellagenzia
uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui
allarticolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. Lagenzia concorda con le
organizzazioni sindacali protocolli di intesa per disciplinare gli istituti della
partecipazione nelle materie aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
3. I protocolli dintesa, inoltre,
potranno individuare idonee procedure per linterpretazione autentica dei contratti
collettivi nazionali, ove insorgano controversie sullinterpretazione degli stessi.
4. La contrattazione integrativa
aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo
nazionale, stipulato secondo le disposizioni di cui allarticolo 46 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Norme transitorie e finali
1. Il comitato direttivo nominato ai
sensi dellarticolo 73, comma 3 del decreto istitutivo entro il .... su proposta del
direttore, delibera sullo statuto, con le modalità di cui al precedente articolo 7 e
adotta i regolamenti di amministrazione e di contabilità Entro la stessa data, il d.
rettore adotta tutti gli altri atti generali necessari al primo funzionamento dellagenzia.
2. Entro ... dalla nomina ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del decreto istitutivo, il direttore e il comitato direttivo presentano al
ministro una relazione sui risultati raggiunti nellattività per la strutturazione e
il primo funzionamento dellagenzia.
Nel caso di risultati negativi o di
mancata approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e di contabilità
il direttore e il comitato direttivo decadono e il ministro provvede alla loro
sostituzione mediante una nuova nomina.
3. Alla data stabilita con il decreto
del ministro di cui allarticolo 73, comma 2 del decreto istitutivo lagenzia
subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi
ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.
STATUTO PROVVISORIO DELLAGENZIA
DEL TERRITORIO
da approvare con d.m. ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del d. lgs. n. 300/1999
BOZZA
Agenzia del territorio
1. Lagenzia del territorio, di
seguito denominata agenzia istituita ai sensi del] articolo 57 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo. ha personalità giuridica
di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa patrimoniale
organizzativa, contabile e finanziaria.
2. Lagenzia è sottoposta allalta
vigilanza del Ministro delle Finanze e al controllo della Corte dei conti per la gestione
finanziaria, che lo esercita secondo le modalità previste dallart. 61, comma 4 del
decreto istitutivo.
3. Lattività dellagenzia
è disciplinata dal decreto istitutivo. dalle norme del presente statuto e dalle norme
regolamentari emanate nellesercizio della propria autonomia.
4. Lagenzia ha la sua sede
centrale in Roma.
Fini istituzionali
1. Lagenzia svolge tutte le
funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di catasto, di servizi
geotopocartografici e di registri immobiliari, al fine di costituire lanagrafe
integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale e assicurare lesercizio
integrato delle attività statali in materia con quelle attribuite agli enti locali. A tal
fine, lagenzia assicura laccesso più semplice alle informazioni ed ai dati ai
soggetti interessati, ladeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e il
miglioramento del sistema delle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli
immobili, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo
criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
2. Lagenzia assicura i servizi
relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie
dei registri immobiliari e allosservatorio immobiliare, ivi compresi quelli già di
competenza del dipartimento del territorio ad essa affidati.
3. Lagenzia svolge i compiti di
cui allarticolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e gestisce, sulla
base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o con le associazioni di enti locali,
i servizi relativi alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto.
4. Sino alla data di effettivo
esercizio da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti loro assegnati ai sensi
dellarticolo 66 ,del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lagenzia ne
assicura il relativo esercizio.
5. Lagenzia assicura il supporto
alle attività del ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie
fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della
fiscalità di competenza statale.
6. Lagenzia assicura la
collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal ministro, alle istituzioni dellUnione
europea e svolge i compiti necessari per ladempimento, nelle materie di competenza,
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Federalismo fiscale
1. Lagenzia, nel perseguimento
dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie
locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, secondo i principi del federalismo fiscale.
2. Lagenzia promuove e fornisce
servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei servizi nelle materie di sua
competenza, stipulando, su richiesta degli stessi. apposite convenzioni e articolando la
propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di
collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.
3. Lagenzia stabilisce forme e
strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali
anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui allarticolo
59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione
stessa.
Attribuzioni
1. Lagenzia, nel perseguimento
della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le
seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) gestione dellanagrafe
integrata dei beni immobiliari;
b) attività catastali di competenza
dello Stato, assicurando lunitarietà ed il coordinamento operativo del sistema, lo
sviluppo di metodologie e criteri uniformi di rilevazione, stima e classamento, la
regolarità dei flussi informativi ed il relativo controllo qualità;
c) servizi geotopocartografici,
assicurando le attività di rilevazione e di diffusione, anche individuando le metodologie
generali per lesecuzione;
d) amministrazione e gestione dei
registri immobiliari, assicurando la certezza delle informazioni e semplificando laccesso
per i soggetti interessati;
e) gestione dellosservatorio
immobiliare e dei relativi servizi estimativi che può offrire sul mercato;
f) fornitura di servizi, nella materia
di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti
convenzionali;
g) promozione e partecipazione ai
consorzi e alle società previsti dallarticolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.
2. Nellesercizio delle proprie
funzioni ed attribuzioni, lagenzia promuove lo sviluppo di un sistema di conoscenze
integrato sul territorio e assicura la disponibilità di informazioni certe e aggiornate.
1. Ai sensi dellarticolo 67 del
decreto istitutivo, gli organi dellagenzia sono:
a) il direttore dellagenzia;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore dellagenzia,
nominato con le modalità di cui allarticolo 67, comma 2 del decreto istitutivo,
resta in carica per cinque anni. Lincarico, che comporta, ove già non esistente un
rapporto di lavoro subordinato con lagenzia, é incompatibile con altri rapporti di
lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra
attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale,
che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dellagenzia.
3. Il comitato direttivo è nominato
per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dallarticolo 67, comma
3, del decreto istitutivo. E composto, oltre al direttore dellagenzia che vi
presiede, da sei membri, due dei quali sono i dirigenti dellagenzia preposti alle
seguenti strutture.... Altri due componenti sono nominati su designazione della conferenza
Stato-città ed autonomie locali. I componenti del comitato, ai sensi dellarticolo
67, comma 5, del decreto istitutivo, non possono svolgere attività professionale, né
essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dellagenzia
4. Il collegio dei revisori dei conti
è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dellarticolo 67, comma 4, del
decreto istitutivo ed é composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono
essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica larticolo 2399
del codice civile.
Attribuzioni del direttore
I . Il direttore rappresenta lagenzia,
la dirige e ne è responsabile. Il direttore svolge tutti compiti non espressamente
assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in
particolare:
a) propone al comitato direttivo lo
statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dellagenzia,
i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, e le spese superiori allammontare
di.., la costituzione q la partecipazione ai consorzi e alle società di cui allarticolo
59, comma 5 del decreto istitutivo;
b) determina le scelte strategiche
aziendali, che sottopone alla valutazione del comitato direttivo;
c) stipula la convenzione di cui allarticolo
59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo;
d) sentito il comitato direttivo,
provvede alla nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di verace a livello
centrale e periferico;
e) determina gli indirizzi e i
programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e
attribuisce le risorse necessarie per lattuazione dei programmi e dei progetti;
f) pone in essere gli atti di gestione
ed esercita i relativi poteri di spesa. fatte salve le competenze dei dirigenti;
g.) determina le forme e gli strumenti
di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che
comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato,
nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del ministro
ai fini del coordinamento di cui allarticolo 56, comma 1, lett. d) del decreto
istitutivo;
h) assicura lattività di
supporto dellagenzia nei confronti del ministero delle finanze.
2. In caso di assenza o bi impedimento
temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato, al
momento dellinsediamento, tra i membri del comitato direttivo.
Attribuzioni del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo delibera, su
proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il
funzionamento dellagenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, le
spese superiori allammontare di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e
alle società di cui allarticolo 59, comma 5 del decreto istitutivo.
2. Il comitato direttivo valuta le
scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni
del decreto istitutivo e del presente statuto.
3. Il comitato direttivo valuta ogni
questione che il direttore ponga allordine del giorno.
Funzionamento del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo si riunisce su
convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno
quattro volte allanno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni
dalla richiesta del ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a
controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dellarticolo
60, comma 2 del decreto istitutivo.
2. Su specifici argomenti, il direttore
ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti
di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nella materie da trattare.
3. Lavviso di convocazione,
contenente la data, il luogo della seduta, lora della stessa e lordine del
giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica,
almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso durgenza
almeno dodici ore prima.
4. Nei casi di cui al confina 1,
secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due
giorni dalla ricezione della richiesta del ministro.
In mancanza, il comitato è convocato
dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
5. Il comitato si intende regolarmente
costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In
manca dellavviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituzione
quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi ogni
componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene
sufficientemente informato.
6. Le sedute del comitato sono
presiedute dal direttore o, ne] caso di cui al comma 4 secondo periodo, dal presidente del
collegio dei revisori dei conti
7. Le deliberazioni di competenza del
comitato sono prese a maggioranza dei presenti. fin caso di parità prevale il voto di
colui che presiede il collegio.
8. Quando il comitato è chiamato a
deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei
sottoponenti.
9. Delle sedute del comitato è redatto
apposito verbale.
Attribuzioni del collegio dei revisori
dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti:
a) accerta la regolare tenuta dei libri
e delle scritture contabili;
b) vigila sullosservanza delle
leggi, del presente statuto e dei regolamenti dellagenzia;
c) esamina i bilanci consuntivi e
preventivi e le relative variazioni;
d) accerta periodicamente la
consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria
competenza;
f) può chiedere al direttore notizie
sullandamento e la gestione dellagenzia, ovvero su singole questioni,
riferendo al ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
g) svolge il controllo di regolarità
secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. I membri del collegio assistono alle
seduta del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato
motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dallufficio.
Funzionamento del collegio dei revisori
dei conti
1. D collegio dei revisori dei conti è
convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga
necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni de] collegio sono
assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto
a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del collegio debbano
risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio,
custodito presso lagenzia.
Dirigenza
1. I dirigenti dellagenzia:
a) curano lattuazione degli
indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per lattuazione della
convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed
esercitando i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono
pareri al direttore;
c) dirigono controllano e coordinano lattività
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
2. Il direttore può delegare poteri e
responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a
specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo le modalità
previste dai regolamenti di amministrazione e di contabilità.
Strutture di controllo interno
1. Gli organi di controllo interno dellagenzia
sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.
Principi generali di organizzazione e
di funzionamento
1. Lagenzia è articolata in
uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino allapprovazione del
regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le
strutture del dipartimento del territorio, le cui funzioni, ai sensi dellarticolo
57, comma I del decreto istitutivo, sono trasferite allagenzia.
2. Con il regolamento di
amministrazione, nellesercizio della propria autonomia organizzativa, dellagenzia,
ai sensi dellarticolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il
decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i
cittadini e lerogazione efficiente ed adeguata dei servizi, lorganizzazione
interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione
organica complessiva degli stessi e dettando le norme per lassunzione del personale,
per la formazione professionale e le regole e le modalità per laccesso alla
dirigenza
Attività dellagenzia
1. Lattività dellagenzia
si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dellarticolo
61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente
nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto
1990. n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti
pubblici di lavori. forniture e servizi.
1. Le entrate dellagenzia sono
individuate ai sensi dellarticolo 70, comma I del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento
di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dellagenzia.
Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e
seguenti del codice civile .
Personale e relazioni sindacali
1. Ferme restando le responsabilità
vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dellagenzia
uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui
allarticolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. Lagenzia concorda con le
organizzazioni sindacali protocolli di intesa per disciplinare gli istituti della
partecipazione nelle materie aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
3. I protocolli dintesa, inoltre,
potranno individuare idonee procedure per linterpretazione autentica dei contratti
collettivi nazionali, ove insorgano controversie sullinterpretazione degli stessi.
4. La contrattazione integrativa
aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo
nazionale, stipulato secondo le disposizioni di cui allarticolo 46 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Norme transitorie e finali
l . Il comitato direttivo nominato ai
sensi dellarticolo 73, comma 3 dì decreto istitutivo entro il .... su proposta del
direttore, delibera sullo statuto, con le modalità di cui al precedente articolo 7 e
adotta i regolamenti di amministrazione e di contabilità Entro la stessa data, il
direttore adotta tutti gli altri atti generali necessari al primo funzionamento dellagenzia
2. Entro ... dalla nomina ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del decreto istitutivo, il direttore e il comitato direttivo presentano al
ministro una relazione sui risultati raggiunti nellattività per la strutturazione e
il primo funzionamento dellagenzia Nel caso di risultati negativi o di mancata
approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e di contabilità, il
direttore e il comitato direttivo decadono e il ministro provvede alla loro sostituzione
mediante una nuora nomina.
3. Alla data stabilita con il decreto
del ministro di cui allarticolo 73 comma 9 del decreto istitutivo lagenzia
subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici poteri e competenze relativi ai
servizi ad essa trasferiti o assegnati.
STATUTO PROVVISORIO DELLAGENZIA
DEL DEMANIO
da approvare con d.m. ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del d. lgs. n. 300/1999
BOZZA
Agenzia del demanio
1. Lagenzia del demanio, di
seguito denominata agenzia, istituita ai sensi dellarticolo 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo ha
personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. Lagenzia è sottoposta ali
alta vigilanza del Ministro delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti per la
gestione finanziaria, che lo esercita secondo le modalità previste dallart. 61,
comma 4 del decreto istitutivo.
3. Lattività dellagenzia
è disciplinata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme
regolamentari emaniate nellesercizio della propria autonomia.
4. Lagenzia ha la sua sede
centrale in Roma.
Fini istituzionali
1. Lagenzia svolge tutte le
funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di demanio e patrimonio
immobiliare dello Stato, al fine di perseguire la gestione produttiva e la valorizzazione
dei beni. A tal fine lagenzia assicura e sviluppa la conoscenza dello stato di tutti
i beni immobili del demanio e del patrimonio statale e amministra i beni del demanio, del
patrimonio indisponibile e di quello disponibile ad essa affidati in gestione, nel
rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di
efficienza, economicità ed efficacia.
2. Lagenzia assicura, in materia
di demanio e patrimonio immobiliare dello Stato, i servizi relativi allamministrazione,
gestione e valorizzazione dei beni, ivi compresi quelli già di competenza del
dipartimento del territorio del ministero delle finanze, ad essa affidati.
3. Lagenzia assicura il supporto
alle attività del ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie
fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in sentori della
fiscalità di competenza statale.
4. Lagenzia assicura la
collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal ministro, alle istituzioni dellUnione
europea e svolge i compiti necessari per ladempimento, nelle materie di competenza,
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
I. Lagenzia, nel perseguimento
dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie
locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, secondo i principi del federalismo fiscale.
2. Lagenzia promuove e fornisce
servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei beni di loro competenza,
stipulando, su richiesta degli stessi, convenzioni per lamministrazione, la gestione
produttiva e la valorizzazione dei beni e articolando la propria organizzazione periferica
in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle
regioni e agli enti locali.
3. Lagenzia stabilisce forme e
strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali
anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui allarticolo
59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione
stessa.
Attribuzioni
1. Lagenzia, nel perseguimento
della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita. in particolare, le
seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) conoscenza e valutazione dello stato
dei beni, realizzazione e sviluppo del sistema informativo, anche mediante collegamenti
con altre amministrazioni e soggetti interessati sulla base di criteri riferiti ai valori
di mercato;
b) amministrazione, vigilanza e tutela
dei beni, assicurando la corretta utilizzazione, la manutenzione e la ristrutturazione,
anche mediante la programmazione e la selezione degli interventi, le attività di
concessione, locazione, riscossione e contenzioso;
c) gestione produttiva dei beni,
assicurando la valorizzazione, la vendita, la cessione e lacquisizione dei beni
affidati in gestione, secondo programmi, inclusi quelli di sdemanializzazione, gestiti con
i criteri imprenditoriali di cui allart. 65, comma 1 del decreto istitutivo e
garantendo lattuazione di progetti di valorizzazione anche ai fini del cambiamento
della destinazione duso, nonché della cessione di beni mobili e immobili comunque
acquisiti dallo Stato, anche se provenienti da patrimoni confiscati;
d) fornitura di servizi, nella materia
di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di logge o di rapporti
convenzionali;
e) promozione e partecipazione ai
consorzi e alle società previsti dallarticolo 59, confina 5, del decreto
istitutivo.
2. Nellesercizio delle proprie
funzioni ed attribuzioni, lAgenzia assicura il collegamento con tutte le
amministrazioni e gli enti interessati, garantendo laccesso alle informazioni e
assicurando la qualità dei servizi resi.
Organi
1. Ai sensi dellarticolo 67 del
decreto istitutivo, gli organi dellagenzia sono:
a) il direttore dellagenzia;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti;
2. Il direttore dellagenzia,
nominato con le modalità di cui all articolo 67. comma del decreto istitutivo, resta in
carica per cinque anni. L incarico, che comporta ove già non esistente. un rapporto di
lavoro subordinato con lagenzia, é incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività
professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa
entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dellagenzia
3. Il comitato direttivo è nominato
per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dallarticolo 67, comma
3, del decreto istitutivo ed è composto da quattro membri, oltre al direttore dellagenzia
che lo presiede. La metà dei membri del comitato è composta dai dirigenti dellagenzia
preposti ai seguenti settori.
I componenti del comitato, ai sensi
dellarticolo 67, comma 5 del decreto istitutivo, non possono svolgere attività
professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori
di intervento dellagenzia.
4. Il collegio dei revisori dei conti
è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dellarticolo 67 comma 4, del
decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono
essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica larticolo 2399
del codice civile.
Attribuzioni del direttore
l. Il direttore rappresenta lagenzia,
la dirige e ne è responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente
assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in
particolare:
a) propone al comitato direttivo lo
statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dellagenzia,
i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali, e le spese superiori allammontare
di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui allarticolo
59, comma 5 del decreto istitutivo;
b) determina le scelte strategiche
aziendali, che sottopone alla valutazione del comitato direttivo;
c) stipula la convenzione di cui allarticolo
59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo;
d) sentito il comitato direttivo,
provvede alla nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello
centrale e periferico;
e) determina gli indirizzi e i
programmò generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e
attribuisce le risorse necessarie per lattuazione dei programmi e dei progetti;
f) pone in essere gli atti di gestione
ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;
g) determina le forme e gli strumenti
di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che
comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato,
nonché con il sistema delle autonomie locali e da attuazione agli indirizzi del ministro
ai fini del coordinamento di cui allarticolo 56, comma 1, lett d) del decreto
istitutivo;
h) assicura lattività di
supporto dellagenzia nei confronti del ministero delle finanze.
2. In caso di assenza o di impedimento
temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato, al
momento dellinsediamento tra i membri del comitato direttivo.
Attribuzioni del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo delibera, su
proposta del direttore. sullo statuto, i regolamenti. gli atti generali che regolano i]
funzionamento dellagenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani
aziendali, le spese superiori allammontare
di.., la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui allarticolo
59, comma 5 del decreto istitutivo.
2. Il comitato direttivo valuta le
scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni
del decreto istitutivo e del presente statuto.
3. Il comitato direttivo valuta ogni
questione che il direttore ponga allordine del giorno.
Funzionamento del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo si riunisce su
convocazione del direttore ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno
quattro volte allanno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni
dalla richiesta del ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a
controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dellarticolo
60, comma 2 del decreto istitutivo.
2. Su specifici argomenti, il direttore
ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti
di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nella materie da trattare.
3. Lavviso di convocazione,
contenente la data, il luogo della seduta lora della stessa e lordine del
giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica
almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso durgenza
almeno dodici ore prima.
4. Nei casi di cui al comma 1, secondo
periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla
ricezione della richiesta del ministro. In mancanza il comitato è convocato dal
presidente del collegio dei revisori dei conti.
5. Il comitato si intende regolarmente
costituito quando alla seduta sono presenti la metti più uno dei suoi componenti. In
mancanza dellavviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito
quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni
componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene
sufficientemente informato.
6. Le sedute del comitato sono
presiedute dal direttore o, nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, dal presidente
del collegio dei revisori dei conti.
7. Le deliberazioni di competenza del
comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di
colui che presiede il collegio.
8. Quando il comitato è chiamato a
deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei
componenti.
9. Delle sedute del comitato è redatto
apposito verbale.
Attribuzioni del collegio dei revisori
dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti:
c) accerta la regolare tentata dei
libri e delle scritture contabili;
b) vigila sullosservanza delle
leggi, del presente statuto e dei regolamenti dellagenzia;
c) esamina i bilanci consuntivi e
preventivi e le relative variazioni;
d) accerta periodicamente la
consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria
competenza;
f) può chiedere al direttore notizie
sullandamento e la gestione dellagenzia, ovvero su singole questioni,
riferendo al ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
g) svolge il controllo di regolarità
secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. I membri del collegio assistono alle
sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato
motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dallufficio.
Funzionamento del collegio dei revisori
dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti
è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga
necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del collegio sono
assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto
a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del collegio debbono
risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio,
custodito presso lagenzia.
Dirigenza
1. I dirigenti dellagenzia:
a) curano lattuazione degli
indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per lattuazione della
convenzione, adottando i relativi atti e prowedimenti amministrativi e di gestione ed
esercitando i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono
pareri al direttore;
c) dirigono, controllano coordinano lattività
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
2. Il direttore può delegare poteri e
responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a
specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo le modalità
previste dai regolamenti di amministrazione e di contabilità.
Strutture di controllo interro
1. Gli organi di controllo interno dellagenzia
sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.
Principi generali di organizzazione e
di funzionamento
1. Lagenzia è articolata in
uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino allapprovazione del
regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le
strutture del dipartimento del territorio, le cui funzioni, ai sensi dellarticolo
57, comma 1 del decreto istitutivo, sono trasferite allagenzia.
2. Con il regolamento di
amministrazione, nellesercizio della propria autonomia organizzativa, lagenzia,
ai sensi dellarticolo 711*çoroma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il
decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i
cittadini e lerogazione efficiente ed adeguata dei servizi, lorganizzazione
interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione
organica complessiva degli stessi e dettando le norme per lassunzione del personale,
per la formazione professionale e le regole e le modalità per laccesso alla
dirigenza.
Attività dellagenzia
1. Lattività dellagenzia
si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dellarticolo
61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente
nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge ? agosto
1990. n. 741 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti
pubblici di lavori forniture e servizi.
1. Le entrate dellagenzia; sono
individuate ai sensi dellarticolo 70, comma I del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento
di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dellagenzia.
Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e
seguenti del codice civile.
Personale e relazioni sindacali
1. Ferme restando le responsabilità
vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dellagenzia
uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui
allarticolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. Lagenzia concorda con le
organizzazioni sindacali protocolli di intesa per disciplinare gli istituti della
partecipazione nelle materie aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
3. I protocolli dintesa, inoltre,
potranno individuare idonee procedure per linterpretazione autentica dei contratti
collettivi nazionali, ove insorgano controversie sullinterpretazione degli stessi.
4. La contratts7ione integrativa
aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo
nazionale, stipulato secondo le disposizioni di cui allarbcolo 46 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
Norme transitorie e finali
1. Il comitato direttivo nominato ai
sensi dellarticolo 73, comma 3 del decreto istitutivo entro il .... su proposta del
direttore, delibera sullo statuto, con le modalità di cui al precedente articolo 7 e
adotta i regolamenti di amministrazione e di contabilità Entro la stessa data, il
direttore adotta tutti gli altri atti generali necessari al primo funzionamento dellagenzia.
2. Entro ... dalla nomina ai sensi dellarticolo
73, comma 3 del decreto istitutivo, il direttore e il comitato direttivo presentano al
ministro una relazione sui risultati raggiunti nellattività per la strutturazione e
il primo funzionamento dellagenzia Nel caso di risultati negativi o di mancata
approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e di contabilità, il
direttore e il comitato direttivo decadono e
ministro provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina.
3 Alla data stabilita con il decreto
del ministro di cui ali articolo 73. comma 9 del decreto istitutivo lagenzia
subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici. poteri e competenze relativi
ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.