Pubblichiamo i testi delle tre note informative consegnate dai rappresentanti dellAmministrazione finanziaria alle OO.SS. durante la riunione del 13 ottobre 1999 riguardanti rispettivamente labrogazione dellart.22, comma 5, del C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto ministeri; criteri per lattribuzione degli incarichi ai vincitori del concorso speciale per titoli e colloquio a 999 posti di dirigente, indetto con D.M. 19 gennaio 1993; criteri per lattribuzione degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia.
NOTA INFORMATIVA PER LE ORGANNIZZAZIONI SINDACALI
Alla luce della nuova normativa sul ruolo unico dei dirigenti di cui allart.23 del D.Lgs. n°29 /1993 ed al D.P.R. n°150/1999 con nota 2323 in data 25 giugno 1999 questa Direzione Generale ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica di volere esprimere il proprio avviso in ordine ad una possibile sopravvenuta inapplicabilità alla luce della nuova normativa sul ruolo unico dei dirigenti di cui allart.23 del D.Lgs. n°29/1993 e al D.P.R. n° 150/1999 delle disposizioni recate dallart.22, comma 5, del C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997.
In proposito, questa Direzione Generale ha fatto presente al suddetto Dipartimento per la Funzione Pubblica che nellambito dellintervenuto nuovo quadro normativo potrebbe apparire superata la previsione di cui al citato art.22, comma 5, in quanto allattualità lutilizzazione dei dirigenti avviene nel contesto globale del ruolo unico e, di conseguenza, i dirigenti cui non sia affidato un incarico di direzione di ufficio ovvero, su richiesta delle amministrazioni che ne abbiano interesse, incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, sono temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere impiegati nellambito di progetti specifici.
Quindi, attesa la predetta nuova configurazione delle possibilità di utilizzo dei dirigenti, la scrivente ha argomentato, appunto, nel senso che la ripetuta disposizione contrattuale di cui allart.22, comma 5, sia superata dalla vigente disciplina. Tuttal più la stessa potrebbe trovare residua applicazione, in sede generale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale ogni amministrazione, allinizio di ciascun anno, comunicherebbe tutte le posizioni organizzative che verrebbero a liberarsi nellanno stesso; al riguardo, non può sottacersi, peraltro, come la gestione di un sistema siffatto rivestirebbe una notevole complessità.
Il citato Dipartimento ha risposto al predetto quesito con foglio n°3760 P del 5 agosto 1999 condividendo in linea di massima le considerazioni espresse da questa Amministrazione; in particolare, ha rilevato che la nuova disciplina del ruolo unico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ha modificato il meccanismo di attribuzione degli incarichi dirigenziali riconoscendo, pur nellattuale fase transitoria, la completa fungibilità delle posizioni funzionali che ora possono essere coperte indifferentemente da dirigenti provenienti da qualsiasi Amministrazione statale. Le comunicazioni delle disponibilità delle predette posizioni funzionali appartengono alla competenza del Responsabile del ruolo unico.
Dal contenuto del suddetto parere si evince, quindi, che la procedura di cui allrt.22, comma 5, del C.C.N.L. dei dirigenti del comparto ministeri è da ritenersi superata dalla intervenuta sopramenzionata normativa.
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
Criteri per lattribuzione degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia.
In linea con le disposizioni contenute nellart.19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e nel D.P.R. 28 febbraio 1999, n.150 e con i principi stabiliti dal Signor Ministro con direttiva del 10 settembre 1998 possono essere affidati incarichi di direzione di uffici (art.19, comma4, del D.Lgs. n.29) ad eccezione dei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età del dirigente non consenta di raggiungere la durata minima di due anni fissata per gli incarichi dirigenziali ovvero funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (art.19, comma 10, e art.6 del D.P.R. n.150/99); in assenza di incarichi affidati dallAmministrazione i dirigenti sono a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La competenza al conferimento degli incarichi è del Direttore Generale del Dipartimento nel cui ambito sono conferiti nonché, per gli uffici centrali, dei titolari dei rispettivi centri di responsabilità.
Ai fini di cui sopra vengono individuati i seguenti criteri per laffidamento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia:
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
Criteri per lattribuzione degli incarichi ai vincitori del concorso speciale per titoli e colloquio a 999 posti di dirigente, indetto con D.M. 19 gennaio 1993.
In linea con le disposizioni contenute nellart.19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e nel D.P.R. 28 febbraio 1999, n.150 e con i principi stabiliti dal Signor Ministro con direttiva del 10 settembre 1998 possono essere affidati incarichi di direzione di uffici (art.19, comma4, del D.Lgs. n.29) ad eccezione dei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età del dirigente non consenta di raggiungere la durata minima di due anni fissata per gli incarichi dirigenziali ovvero funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (art.19, comma 10, e art.6 del D.P.R. n.150/99); in assenza di incarichi affidati dallAmministrazione i dirigenti sono a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La competenza al conferimento degli incarichi è del Direttore Generale del Dipartimento nel cui ambito sono conferiti nonché, per gli uffici centrali, dei titolari dei rispettivi centri di responsabilità.
Ai fini di cui sopra vengono individuati i seguenti criteri per laffidamento degli incarichi ai dirigenti vincitori del concorso a 999 posti , indetto con D.M. 19 gennaio 1993: