Pubblichiamo i testi delle tre note informative consegnate dai rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria alle OO.SS. durante la riunione del 13 ottobre 1999 riguardanti rispettivamente l’abrogazione dell’art.22, comma 5, del C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto ministeri; criteri per l’attribuzione degli incarichi ai vincitori del concorso speciale per titoli e colloquio a 999 posti di dirigente, indetto con D.M. 19 gennaio 1993; criteri per l’attribuzione degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia.

 

 

 

NOTA INFORMATIVA PER LE ORGANNIZZAZIONI SINDACALI

 

 

 

Alla luce della nuova normativa sul ruolo unico dei dirigenti di cui all’art.23 del D.Lgs. n°29 /1993 ed al D.P.R. n°150/1999 – con nota 2323 in data 25 giugno 1999 – questa Direzione Generale ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – di volere esprimere il proprio avviso in ordine ad una possibile sopravvenuta inapplicabilità – alla luce della nuova normativa sul ruolo unico dei dirigenti di cui all’art.23 del D.Lgs. n°29/1993 e al D.P.R. n° 150/1999 – delle disposizioni recate dall’art.22, comma 5, del C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997.

In proposito, questa Direzione Generale ha fatto presente al suddetto Dipartimento per la Funzione Pubblica che nell’ambito dell’intervenuto nuovo quadro normativo potrebbe apparire superata la previsione di cui al citato art.22, comma 5, in quanto all’attualità l’utilizzazione dei dirigenti avviene nel contesto globale del ruolo unico e, di conseguenza, i dirigenti cui non sia affidato un incarico di direzione di ufficio ovvero, su richiesta delle amministrazioni che ne abbiano interesse, incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, sono temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere impiegati nell’ambito di progetti specifici.

Quindi, attesa la predetta nuova configurazione delle possibilità di utilizzo dei dirigenti, la scrivente ha argomentato, appunto, nel senso che la ripetuta disposizione contrattuale di cui all’art.22, comma 5, sia superata dalla vigente disciplina. Tutt’al più la stessa potrebbe trovare residua applicazione, in sede generale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale ogni amministrazione, all’inizio di ciascun anno, comunicherebbe tutte le posizioni organizzative che verrebbero a liberarsi nell’anno stesso; al riguardo, non può sottacersi, peraltro, come la gestione di un sistema siffatto rivestirebbe una notevole complessità.

Il citato Dipartimento ha risposto al predetto quesito con foglio n°3760 P del 5 agosto 1999 condividendo in linea di massima le considerazioni espresse da questa Amministrazione; in particolare, ha rilevato che la nuova disciplina del ruolo unico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ha modificato il meccanismo di attribuzione degli incarichi dirigenziali riconoscendo, pur nell’attuale fase transitoria, la completa fungibilità delle posizioni funzionali che ora possono essere coperte indifferentemente da dirigenti provenienti da qualsiasi Amministrazione statale. Le comunicazioni delle disponibilità delle predette posizioni funzionali appartengono alla competenza del Responsabile del ruolo unico.

Dal contenuto del suddetto parere si evince, quindi, che la procedura di cui all’rt.22, comma 5, del C.C.N.L. dei dirigenti del comparto ministeri è da ritenersi superata dalla intervenuta sopramenzionata normativa.

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

 

 

Criteri per l’attribuzione degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia.

 

In linea con le disposizioni contenute nell’art.19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e nel D.P.R. 28 febbraio 1999, n.150 e con i principi stabiliti dal Signor Ministro con direttiva del 10 settembre 1998 possono essere affidati incarichi di direzione di uffici (art.19, comma4, del D.Lgs. n.29) – ad eccezione dei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età del dirigente non consenta di raggiungere la durata minima di due anni fissata per gli incarichi dirigenziali – ovvero funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (art.19, comma 10, e art.6 del D.P.R. n.150/99); in assenza di incarichi affidati dall’Amministrazione i dirigenti sono a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La competenza al conferimento degli incarichi è del Direttore Generale del Dipartimento nel cui ambito sono conferiti nonché, per gli uffici centrali, dei titolari dei rispettivi centri di responsabilità.

Ai fini di cui sopra vengono individuati i seguenti criteri per l’affidamento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia:

  1. Individuazione delle capacità gestionali richieste al dirigente in relazione alla natura ed alle caratteristiche della funzione da ricoprire ed ai programmi da attuare;
  2. Valutazione dei requisiti indicati dall’art.40, comma 3, del CCNL del personale con qualifica dirigenziale sottoscritto il 9 gennaio 1997;
  3. Osservanza delle esigenze di rotazione e di periodica alternanza tra uffici di coordinamento e uffici operativi;
  4. Assenza di conflitto di interessi tra le attività degli uffici e la situazione personale dei dirigenti nonché opportuna valutazione di eventuali pendenze di natura penale, amministrativo – contabile e disciplinare;
  5. Valutazione dei risultati conseguiti nell’assolvimento di precedenti incarichi anche non di direzione.

 

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

 

 

Criteri per l’attribuzione degli incarichi ai vincitori del concorso speciale per titoli e colloquio a 999 posti di dirigente, indetto con D.M. 19 gennaio 1993.

 

In linea con le disposizioni contenute nell’art.19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e nel D.P.R. 28 febbraio 1999, n.150 e con i principi stabiliti dal Signor Ministro con direttiva del 10 settembre 1998 possono essere affidati incarichi di direzione di uffici (art.19, comma4, del D.Lgs. n.29) – ad eccezione dei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età del dirigente non consenta di raggiungere la durata minima di due anni fissata per gli incarichi dirigenziali – ovvero funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (art.19, comma 10, e art.6 del D.P.R. n.150/99); in assenza di incarichi affidati dall’Amministrazione i dirigenti sono a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La competenza al conferimento degli incarichi è del Direttore Generale del Dipartimento nel cui ambito sono conferiti nonché, per gli uffici centrali, dei titolari dei rispettivi centri di responsabilità.

Ai fini di cui sopra vengono individuati i seguenti criteri per l’affidamento degli incarichi ai dirigenti vincitori del concorso a 999 posti , indetto con D.M. 19 gennaio 1993:

  1. Individuazione obiettiva dei requisiti professionali, culturali ed attitudinali adeguati, in relazione alla natura ed alle caratteristiche della funzione da ricoprire ed ai programmi da attuare;
  2. Ricerca dei soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra attraverso una specifica valutazione dei loro titoli culturali, professionali e di servizio, con particolare riferimento ai risultati conseguiti nello svolgimento delle funzioni di reggente o nella conduzione di strutture di livello non dirigenziale;
  3. Osservanza del criterio di rotazione degli incarichi – sia pure all’interno del medesimo dipartimento, e ove possibile nell’ambito della regione- nel caso di svolgimento per un periodo superiore a cinque anni, tenendo conto a tal fine degli incarichi di reggenza ricoperti nell’ambito territoriale di riferimento;
  4. Osservanza del criterio di periodica alternanza fra uffici di coordinamento ed uffici operativi;
  5. Assenza di conflitto di interessi tra le attività degli uffici e la situazione personale dei dirigenti nonché opportuna valutazione di eventuali pendenze di natura penale, amministrativo – contabile e disciplinare;
  6. Posizione occupata nella graduatoria del concorso;
  7. Preferenze per i settori di amministrazione: uffici centrali, uffici centrali e periferici del dipartimento delle entrate, uffici centrali e periferici del dipartimento del territorio, espresse dai vincitori del concorso stesso a seguito di interpello effettuato dalla direzione generale degli affari generali e del personale con lettera del 1° aprile 1999, prot. n. 1229