Dipartimento delle Entrate

 

 

Roma 17.07.2000

 

OGGETTO: Anticipazione fondo unico 1999 prevista dal protocollo d'intesa del 21 giugno 2000.

 

     Con il protocollo di intesa siglato il 21 giugno 2000 dai rappresentanti dell'Amministrazione Finanziaria e delle Organizzazioni Sindacali è stato concordato, tra l'altro, che l'Amministrazione corrisponda a ciascun dipendente in servizio una anticipazione di L.3.000.000 lorde pro capite, salvo conguaglio, a titolo di acconto sul trattamento accessorio di cui al Fondo Unico, dell'anno 1999.

 

     Al fine di permettere l'accredito agli uffici periferici delle somme relative, si trasmettono in allegato i criteri secondo i  quali devono essere valutate le presenze in servizio dei destinatari dell'anticipazione. In tutte le situazioni non contemplate dalla casistica allegata, si raccomanda di procedere al calcolo delle presenze utilizzando tutte le cautele necessarie ad evitare successivi conguagli di segno negativo che risulterebbero ai fondi stessi.

 

     A ciascuna Direzione Regionale viene accreditato l'importo medio di L.3.800.000 lordi per dipendente, onde consentire una liquidazione al netto delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente e per l'IRPEF, pari a L.2.000.000 circa; tale importo è stato moltiplicato per il numero di dipendenti in servizio al 31.12.1999 comunicato a suo tempo da codeste Direzioni. L'incremento dell'importo rispetto a quello previsto dal protocollo d'intesa del 21 giugno è stato determinato, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, in sede di accordo applicativo del protocollo.

 

     Resta inteso che detta anticipazione comprende tutte le competenze per trattamenti accessori spettanti al personale previste nell'ambito del Fondo Unico per l'anno 1999, inclusi i compensi eventualmente attribuibili per partecipazione alla realizzazione di piani operativi afferenti lo stesso anno e finanziati con il fondo stesso.

 

     A conclusione delle consuntivazioni, l'importo  delle eventuali economie che dovessero verificarsi dovrà essere immediatamente comunicato allo scrivente ufficio, onde consentire il recupero delle stesse per l'avvio delle procedure di conguaglio.

 

Il Direttore Centrale

    Alberto Fenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A

 

CASISTICA

MOTIVAZIONI

 

-          CESSAZIONI DAL SERVIZIO

-          COLLOCAMENTI A RIPOSO

(avvenuti successivamente al 31 dicembre 1999 o che si prevede avverranno nel 2000 per raggiungimento del limite massimo di età o per richiesta già avanzata dal dipendente)

 

Non può essere corrisposta l'anticipazione.

In tali situazioni non sarebbe possibile procedere al recupero delle somme per utilizzarle ai fini cui sono destinate. Infatti il recupero delle somme nei confronti dell'interessato con versamento diretto ovvero con ritenuta sul trattamento di pensione (nota=così come nel caso in cui occorra procedere al recupero sullo stipendio nei confronti del dipendente che pur in servizio non abbia titolo, in tutto o in parte, al trattamento accessorio), non consentirebbe di utilizzare tali somme per reintegrare il Fondo Unico di Amministrazione per cui le stesse andrebbero in economia.

 Siffatta situazione darebbe origine ad una duplice conseguenza:

-          una volta definito il trattamento accessorio spettante a ciascun dipendente non si renderebbe possibile corrispondere a tutti quanto loro dovuto per essere andate in economia parte delle risorse;

-          nei confronti dei dipendenti collocati a riposo, considerato che le somme erogate a titolo di acconto sono soggette a contribuzione pensionistica qualora si debba operare un recupero e questo non venga effettuato nel corso dell'anno 2000 - che comunque comporterebbe "economia" delle somme recuperate - occorrerà provvedere alla emissione di mod. CUD (ex mod. 101) con automatica comunicazione da parte dei centri meccanografici all'INPDAP e rideterminazione conseguente della pensione in base ad un trattamento non dovuto (vanno tenute presenti anche eventuali conseguenze erariali).

 

-          ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMIGLIA

-          ASSUNZIONI NEL CORSO DEL 1999

-          SERVIZIO MILITARE

-          PERIODO DI PROVA PRESSO ALTRE AMM.

-          ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE

-          SOSPENSIONE CAUTELARE

-          FUORI RUOLO PRESSO ALTRE AMM.NI

-          PART-TIME

-          ASSENZA PER MALATTIA

-          ASTENSIONE LEGGE 1204

-          PASSAGGI ALLA QUALIF.DIRIGENZIALE

-          CONGEDO STRAORD. PER DOTTORATO

 

Nelle casistiche indicate l'anticipazione non va erogata o va erogata in parte.

L'erogazione dell'anticipazione è strettamente connessa alla possibilità di poter procedere al recupero sullo stesso capitolo ad evitare, come sopra precisato, che il recupero debba avvenire sullo stipendio con conseguente economia delle somme anticipate ed indisponibilità delle stesse che inciderebbe negativamente almeno in quota parte, nei confronti di chi ne abbia titolo.

Conseguentemente, nella determinazione della somma da anticipare occorre in ogni caso valutare la posizione dell'interessato, prendendo a riferimento la presenza in servizio e per quanto possibile, la certezza che lo stesso abbia titolo all'erogazione (e in quale presumibile misura) del trattamento accessorio.

 

-          PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO NEL CORSO DELL'ANNO 1999. PRESSO CENTRI DI RESPONSABILITA' DIVERSI

 

Ferme restando le considerazioni di cui sopra, nel caso in cui un dipendente abbia prestato servizio presso uffici diversi, appartenenti a Centri di Responsabilità diversi l'erogazione dell'acconto dovrà avvenire "pro quota". Non si rende possibile, infatti, che l'ufficio presso il quale l'interessato prestava servizio al 31 dicembre 1999 possa corrispondere in tali situazioni, la somma totale di L.3.000.000 che non potrebbe in sede di determinazione definitiva essere "conguagliata" tra capitoli appartenenti a Centri diversi.

Occorre tenere presente infatti che con l'anno 2000 è prevista l'istituzione di capitoli separati per le Agenzie ed il Ministero "leggero" e, pertanto, non vi sarà un preliminare afflusso delle risorse destinate ai trattamenti accessori sul F.U.A. nel quale avrebbe potuto anche essere effettuato il suddetto conguaglio previa intesa tra i Centri di Responsabilità in sede di determinazione della ripartizione dello stesso.

L'Ufficio presso il quale l'interessato prestava servizio al 31 dicembre 1999 potrà erogare la somma intera se tutti gli uffici presso i quali è stato svolto il servizio nel 1999 appartengono allo stesso Centro di Responsabilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B

 

tassazione separata

stanziamento pro capite

aliquote contributi

contributi a carico amm.ne

lordo

Aliquote contributi

contributi a carico dipendente

imponibile irpef

aliquota irpef

irpef

netto da liquidare

 3.743.195

24,20% + 8,5%

 922.400

2.820.795

8,75% + 0,35%

 256.692

 2.564.103

22,00%

 564.103

 2.000.000

 3.791.808

24,20% + 8,5%

 934.379

2.857.429

8,75% + 0,35%

 260.026

 2.597.403

23,00%

 597.403

 2.000.000