Dipartimento delle Entrate
Roma 17.07.2000
OGGETTO: Anticipazione fondo unico 1999 prevista dal protocollo d'intesa del 21 giugno 2000.
Con il protocollo di intesa siglato il 21 giugno 2000 dai rappresentanti dell'Amministrazione Finanziaria e delle Organizzazioni Sindacali è stato concordato, tra l'altro, che l'Amministrazione corrisponda a ciascun dipendente in servizio una anticipazione di L.3.000.000 lorde pro capite, salvo conguaglio, a titolo di acconto sul trattamento accessorio di cui al Fondo Unico, dell'anno 1999.
Al fine di permettere l'accredito agli uffici periferici delle somme relative, si trasmettono in allegato i criteri secondo i quali devono essere valutate le presenze in servizio dei destinatari dell'anticipazione. In tutte le situazioni non contemplate dalla casistica allegata, si raccomanda di procedere al calcolo delle presenze utilizzando tutte le cautele necessarie ad evitare successivi conguagli di segno negativo che risulterebbero ai fondi stessi.
A ciascuna Direzione Regionale viene accreditato l'importo medio di L.3.800.000 lordi per dipendente, onde consentire una liquidazione al netto delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente e per l'IRPEF, pari a L.2.000.000 circa; tale importo è stato moltiplicato per il numero di dipendenti in servizio al 31.12.1999 comunicato a suo tempo da codeste Direzioni. L'incremento dell'importo rispetto a quello previsto dal protocollo d'intesa del 21 giugno è stato determinato, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, in sede di accordo applicativo del protocollo.
Resta inteso che detta anticipazione comprende tutte le competenze per trattamenti accessori spettanti al personale previste nell'ambito del Fondo Unico per l'anno 1999, inclusi i compensi eventualmente attribuibili per partecipazione alla realizzazione di piani operativi afferenti lo stesso anno e finanziati con il fondo stesso.
A conclusione delle consuntivazioni, l'importo delle eventuali economie che dovessero verificarsi dovrà essere immediatamente comunicato allo scrivente ufficio, onde consentire il recupero delle stesse per l'avvio delle procedure di conguaglio.
Il Direttore Centrale
Alberto Fenu
Allegato A
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CASISTICA |
MOTIVAZIONI |
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CESSAZIONI DAL SERVIZIO -
COLLOCAMENTI A RIPOSO (avvenuti successivamente
al 31 dicembre 1999 o che si prevede avverranno nel 2000 per raggiungimento
del limite massimo di età o per richiesta già avanzata dal dipendente) |
Non può
essere corrisposta l'anticipazione. In tali situazioni non sarebbe possibile procedere
al recupero delle somme per utilizzarle ai fini cui sono destinate. Infatti
il recupero delle somme nei confronti dell'interessato con versamento diretto
ovvero con ritenuta sul trattamento di pensione (nota=così come nel caso in
cui occorra procedere al recupero sullo stipendio nei confronti del
dipendente che pur in servizio non abbia titolo, in tutto o in parte, al
trattamento accessorio), non consentirebbe di utilizzare tali somme per
reintegrare il Fondo Unico di Amministrazione per cui le stesse andrebbero in
economia. Siffatta
situazione darebbe origine ad una duplice conseguenza: -
una volta definito il trattamento accessorio spettante a ciascun
dipendente non si renderebbe possibile corrispondere a tutti quanto loro
dovuto per essere andate in economia parte delle risorse; -
nei confronti dei dipendenti collocati a riposo, considerato che le
somme erogate a titolo di acconto sono soggette a contribuzione pensionistica
qualora si debba operare un recupero e questo non venga effettuato nel corso
dell'anno 2000 - che comunque comporterebbe "economia" delle somme
recuperate - occorrerà provvedere alla emissione di mod. CUD (ex mod. 101)
con automatica comunicazione da parte dei centri meccanografici all'INPDAP e
rideterminazione conseguente della pensione in base ad un trattamento non
dovuto (vanno tenute presenti anche eventuali conseguenze erariali). |
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ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMIGLIA -
ASSUNZIONI NEL CORSO DEL 1999 -
SERVIZIO MILITARE -
PERIODO DI PROVA PRESSO ALTRE AMM. -
ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE -
SOSPENSIONE CAUTELARE -
FUORI RUOLO PRESSO ALTRE AMM.NI -
PART-TIME -
ASSENZA PER MALATTIA -
ASTENSIONE LEGGE 1204 -
PASSAGGI ALLA QUALIF.DIRIGENZIALE -
CONGEDO STRAORD. PER DOTTORATO |
Nelle casistiche indicate l'anticipazione non
va erogata o va erogata in parte. L'erogazione dell'anticipazione è strettamente
connessa alla possibilità di poter procedere al recupero sullo stesso
capitolo ad evitare, come sopra precisato, che il recupero debba avvenire
sullo stipendio con conseguente economia delle somme anticipate ed
indisponibilità delle stesse che inciderebbe negativamente almeno in quota
parte, nei confronti di chi ne abbia titolo. Conseguentemente, nella determinazione della somma
da anticipare occorre in ogni caso valutare la posizione dell'interessato, prendendo
a riferimento la presenza in servizio e per quanto possibile, la certezza che
lo stesso abbia titolo all'erogazione (e in quale presumibile misura) del
trattamento accessorio. |
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PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO NEL CORSO DELL'ANNO 1999. PRESSO CENTRI
DI RESPONSABILITA' DIVERSI |
Ferme restando le considerazioni di cui sopra, nel
caso in cui un dipendente abbia prestato servizio presso uffici diversi,
appartenenti a Centri di Responsabilità diversi l'erogazione dell'acconto
dovrà avvenire "pro quota". Non si rende possibile, infatti, che
l'ufficio presso il quale l'interessato prestava servizio al 31 dicembre 1999
possa corrispondere in tali situazioni, la somma totale di L.3.000.000 che
non potrebbe in sede di determinazione definitiva essere "conguagliata"
tra capitoli appartenenti a Centri diversi. Occorre tenere presente infatti che con l'anno
2000 è prevista l'istituzione di capitoli separati per le Agenzie ed il
Ministero "leggero" e, pertanto, non vi sarà un preliminare
afflusso delle risorse destinate ai trattamenti accessori sul F.U.A. nel
quale avrebbe potuto anche essere effettuato il suddetto conguaglio previa
intesa tra i Centri di Responsabilità in sede di determinazione della
ripartizione dello stesso. L'Ufficio presso il quale l'interessato prestava
servizio al 31 dicembre 1999 potrà erogare la somma intera se tutti gli
uffici presso i quali è stato svolto il servizio nel 1999 appartengono allo
stesso Centro di Responsabilità. |
Allegato B
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tassazione separata |
stanziamento pro capite |
aliquote contributi |
contributi a carico amm.ne |
lordo |
Aliquote contributi |
contributi a carico dipendente |
imponibile irpef |
aliquota irpef |
irpef |
netto da liquidare |
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3.743.195 |
24,20%
+ 8,5% |
922.400 |
2.820.795
|
8,75%
+ 0,35% |
256.692 |
2.564.103 |
22,00% |
564.103 |
2.000.000 |
|
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3.791.808 |
24,20%
+ 8,5% |
934.379 |
2.857.429
|
8,75%
+ 0,35% |
260.026 |
2.597.403 |
23,00% |
597.403 |
2.000.000 |