FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

VIA LUIGI ZILIOTTO, N. 31 TeL 065439311-065914429- Fax 065413684 00143 ROMA

PROT. 99/00001   

CIRCOLARE N. 1/99             ROMA, 2 gennaio 1999

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

PER L'ANNO 1999

PREMESSE

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.1998 ha esaminato la situazione dei mezzi finanziari disponibili per l'erogazione delle prestazioni istituzionali, rilevando che il ripristino delle entrate contributive del Fondo, disposto dall'art. 26, comma 21 della legge 23.12.1998, n. 448 (collegato alla Finanziaria per il 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 0/L alla G.U. n. 302 del 29.12.1998), potrà assicurare il pagamento dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto di cui al punto 1 dell'art. 4 del DPR 1034/1984, in misura non inferiore a quella determinata per il 1997.

Il Consiglio ha inoltre considerato che la sensibile diminuzione dei rendimenti finanziari previsti per il 1999, unitamente alla prevedibile riduzione delle entrate contributive rispetto ai livelli medi degli ultimi anni, presumibilmente non consentiranno il completo soddisfacimento delle richieste per anticipazioni e sovvenzioni, tenuto anche conto dei criteri di ripartizione delle entrate di cui all'art. 5 del Regolamento del Fondo che limitano la destinazione di fondi alle suddette finalità.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ,ha quindi deliberato modifiche ai criteri da applicare per l'anno 1999 riservandosi la possibilità di un'ulteriore revisione alla fine del primo semestre qualora l'andamento delle entrate si manifestasse più favorevole rispetto alle previsioni.

Di conseguenza si è provveduto a disporre la riduzione dal 25 al 20% della quota di rimborso delle spese mediche per visite, analisi, protesi, aumentando contemporaneamente i mezzi finanziari a disposizione delle sovvenzioni per le malattie più gravi.

A tal fine, sentito il parere di un esperto, è stata operata una classificazione delle malattie che ha comportato il trasferimento alla tabella A di numerose gravi patologie, sinora incluse nella tabella B, che potranno pertanto fruire di una sovvenzione pari al 50% della spesa con un minimo di £ 1.000.000.

E' stata anche aumentata da £ 1.000.000 a £. 2.500.000 la sovvenzione per portatori di handicap che hanno un invalidità totale. Inoltre, compatibilmente con le risorse a disposizione, tutte le gravi malattie potranno (tabella CE e tabella A) godere di un ulteriore sovvenzione del 20% quando il reddito familiare dell'iscritto non sia superiore a œ. 50.000.000 annui.

Il pagamento delle istanze spedite dopo il 01.01.1999 potrà essere effettuato senza ritardi mentre le richieste di sovvenzioni e di anticipazioni pervenute nel 1998 e sospese per mancanza di fondi potranno essere soddisfatte una volta ultimati tutti gli adempimenti contabili da parte degli organi competenti (Direzione Generale del Personale, Ministero del Tesoro, Corte dei Conti). Il provvedimento di ripristino delle entrate contributive è stato infatti approvato alla fine di dicembre in tempi non utili per approntare le necessarie variazioni di bilancio all'esercizio 1998.

DECORRENZA

Sono soggette ai nuovi criteri tutte le richieste di sovvenzione spedite o consegnate dopo il 01.01.1999. A tale fine fa fede esclusivamente la data di spedizione della raccomandata, la data di protocollo dell’ufficio di appartenenza ovvero, per le istanze spedite per posta semplice, la data di arrivo al Fondo. In tale ultimo caso il Fondo non assume alcuna responsabilità per ritardi nella consegna della posta.

Non si dà luogo a revisione per le pratiche già erogate con i precedenti criteri.

NUOVI CRITERI PER PROTESI E MALATTIE

  1. I1 Fondo eroga una sovvenzione pari al 20% delle spese documentate relative a: visite mediche - protesi - analisi ed esami nei seguenti casi:

2)11 Fondo eroga una sovvenzione pari al 20% delle spese documentate relative a: cure odontoiatriche effettuate da medici specializzati in odontoiatria.

3)11 Fondo eroga:

TABELLE MALATTIA

Tutte le malattie sono state suddivise in tre grandi categorie: gravissime (tabella CE), ,gravi (tabella A), meno gravi tabelle (B, C, e D). Come riportato nelle premesse, le tabelle contenenti la nuova classifica delle malattie verranno trasmesse a tutte le Direzioni Regionali delle Entrate, le Direzioni Compartimentali delle Dogane e le Direzioni Compartimentali del Territorio, su supporto magnetico non appena possibile.

INTEGRAZIONE PER LE MALATTIE INSERITE NELLE TABELLE CE ed A

Alla fine dell'esercizio, in relazione all'eventuale residua disponibilità di fondi sull'apposito capitolo, per le malattie classificate nelle tabelle CE ed A il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente provvedere ad un'integrazione ulteriore fino al 20% delle spese sostenute limitatamente agli iscritti il cui reddito complessivo familiare lordo per l'anno 1999 non sia superiore a Lire 50.000.000. Per reddito complessivo lordo familiare si intende la somma dei redditi imponibili ai fini dell'IRPEF dei conviventi componenti il nucleo familiare.

NUOVI CRITERI PER INVALIDITA' DEI FAMILIARI A CARICO E CONVIVENTI

Il Fondo eroga per l'anno 1999 una sovvenzione di L.1.000.000 per i familiari conviventi ed a carico affetti da minorazioni comportanti un grado d'invalidità compreso tra il 74% ed il 99% e di L.2.500.000 per un invalidità del 100%. Per i minori e per tutti coloro per i quali non è prevista l'indicazione del grado d'invalidità, si corrisponde L.1.000.000. Verrà corrisposto l'importo di L.2.500.000 nel caso in cui l'handicap "abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all 'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (art. 3, comma 3 legge 104/92).

SOVVENZIONI SCOLASTICHE

A conferma di quanto disposto per il 1998, permanendo l'insufficienza dei fondi, si rinvia la possibilità di erogare sovvenzioni scolastiche, previo il bando di concorsi, una volta verificata la situazione finanziaria del Fondo al termine dell'esercizio 1999.

ANTICIPAZIONI

Si confermano i criteri relativi alla concessione delle anticipazioni sull'indennità di fine rapporto in ordine all'importo liquidabile per ogni anno di servizio, al periodo minimo di anzianità richiesto, ai motivi per cui ne può essere chiesta l'erogazione. Tuttavia, tenuto conto che presumibilmente i fondi disponibili non saranno sufficienti a soddisfare tempestivamente le richieste, l'anticipazione può essere concessa fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute. Tutte le istanze pertanto per qualunque motivo prodotte dovranno essere accompagnate dai documenti di spesa.

CONFERMA CRITERI VIGENTI

Rimangono confermati i criteri e le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 1/98 non in contrasto con la presente.

IL PRESIDENTE

Massimo Orsi