MINISTERO
DELLE FINANZE
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
1998
– 2001
INDICE
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INDICE………………………………………………………………. |
pag. 2 |
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Premessa……………………………………………………………… |
pag.
3 |
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PARTE PRIMA |
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TITOLO
I – DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art.
1 – Campo di
applicazione………..…………………………….. |
pag.
5 |
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Art.
2 – Durata, decorrenza,
tempi, procedure
di applicazione,
rinnovo del
contratto………………………………………… |
pag.
5 |
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TITOLO
II |
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CAPO
I – RELAZIONI SINDACALI |
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Art.
3 – Obiettivi e
strumenti…………………..…………………….. |
pag.
6 |
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Art.
4 – Diritti
sindacali…………………………..………………….. |
pag.
7 |
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Art.
5 – Materie, criteri e livelli della contrattazione
integrativa…..…. |
pag.
7 |
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Art.
6 – Informazione………
…………………….………………….. |
pag.
9 |
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Art.
7 –
Concertazione……….………………………………………. |
pag.
9 |
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Art.
8 –
Consultazione………….……………………………………. |
pag.
9 |
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Art.
9 – Conferenza dei
rappresentanti……..………………………… |
pag.10 |
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Art.10
– Comitati, Commissioni bilaterali e Osservatori……………... |
pag.10 |
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Art.11
– Pari opportunità……………………………………………... |
pag.11 |
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CAPO
II – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI |
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Art.12
– Interpretazione autentica dei contratti……………………….. |
pag.13 |
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Art.13
– Composizione dei conflitti…………………………………… |
pag.13 |
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PARTE
SECONDA |
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TITOLO
I – RAPPORTO DI LAVORO |
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Art.14
– Orario di
lavoro……………………………………………... |
pag.14 |
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Art.15
– Mobilità……………………………………………………... |
pag.15 |
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PARTE
TERZA |
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TITOLO
I – TRATTAMENTO ECONOMICO |
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Art.16
– Fondo unico di Amministrazione……………………………. |
pag.15 |
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PARTE
QUARTA |
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TITOLO
I – SVILUPPO DEL PERSONALE |
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Art.17
– Ordinamento del personale…………………………………... |
pag.19 |
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Art.18
–
Formazione………………………………………………….. |
pag.21 |
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Art.19
– Norme di
rinvio……………………………………………… |
pag.21 |
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Allegato
A
CRITERI GENERALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI A DOMANDA E
SCAMBI DI SEDE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA |
pag.22 |
ALLEGATO
B (all’articolo
16 del contratto)
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pag.26 |
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ALLEGATO
C (all’articolo
16 del contratto) |
pag.29 |
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ALLEGATO
D (all’art.17 del contratto) |
pag.30 |
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.1
Campo
di applicazione
1.
Il
presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in seguito denominato
contratto, regola le materie demandate a tale livello dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Comparto, in seguito denominato CCNL, in vigore dal 17
febbraio 1999, le cui disposizioni si intendono comunque integralmente
richiamate.
2.
Il
contratto si applica a tutto il personale non dirigenziale appartenente ai ruoli
del Ministero delle finanze, nonché al personale non dirigenziale in servizio
presso lo stesso Ministero appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni del
Comparto, salvo deroghe espressamente indicate.
Art.2
Durata,
decorrenza, tempi, procedure di applicazione, rinnovo del contratto
1.
Fatte
salve le previsioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, il
presente contratto concerne il periodo dall’1.1.1998 al 31.12.2001 per la
parte normativa, salvo diverse decorrenze espressamente stabilite, ed è valido
dall’1.1.1998 fino al 31.12.1999 per la parte economica. Il presente contratto
integrativo potrà essere recepito dalle istituende Agenzie fiscali solo se
ritenuto compatibile dalle parti contraenti.
2.
Con la
contrattazione collettiva nazionale integrativa viene determinata con cadenza
annuale la ripartizione e l’utilizzo delle risorse del Fondo unico di
Amministrazione.
3.
Il
contratto ha effetto dal giorno successivo alla data di stipulazione tra le
parti negoziali abilitate, a conclusione delle procedure di controllo previste
dalla normativa vigente.
4.
L’Amministrazione
provvede a trasmettere il contratto a tutti gli uffici centrali e periferici
entro 15 giorni dalla data di stipulazione, nonché a darne diffusione
attraverso il sito web del Ministero delle Finanze.
5.
Il
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con formale comunicazione scritta almeno
tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali conservano la loro efficacia fino alla stipulazione del successivo
contratto.
6.
Le
piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto sono presentate almeno tre
mesi prima della scadenza del precedente contratto, al fine di evitare vacanze
contrattuali. Entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme le parti si
incontrano per l’avvio delle trattative, da tenersi in una sessione negoziale
unitaria.
7.
Le
materie che, per loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi essendo
legate a fattori organizzativi contingenti o subordinate ad eventi indipendenti
dalla volontà delle parti, possono essere trattate in sessioni negoziali
successive concordate dalle parti stesse.
8.
Tutti
gli accordi sottoscritti nei casi previsti dal precedente capoverso
costituiscono parte integrante del contratto e sono soggetti alle stesse
procedure di controllo per esso previste.
9.
Le
parti verificano lo stato di attuazione del contratto in appositi incontri da
tenersi con cadenza quadrimestrale, a decorrere dalla data di stipulazione.
TITOLO
II
CAPO
I
RELAZIONI
SINDACALI
Art.3
Obiettivi
e strumenti
1.
Le
parti concordano di attivare un sistema stabile di relazioni sindacali uniformi
e coerenti presso tutte le sedi contrattuali, al fine di contemperare
l’esigenza di elevare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e delle
funzioni istituzionali con l’interesse alla crescita professionale dei
dipendenti ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.
2.
I
singoli settori dell’Amministrazione, anche per esigenze riguardanti
particolari aspetti relativi a specifiche realtà territoriali, possono attivare
ulteriori momenti di confronto con le Organizzazioni sindacali, in aggiunta a
quanto espressamente previsto dal presente contratto.
3.
Le
parti si impegnano – al fine di assicurare in tutte le sedi il pieno rispetto
delle previsioni del CCNL di comparto in materia di contrattazione,
informazione, concertazione e consultazione – ad effettuare una capillare
informazione e responsabilizzazione della dirigenza e delle rappresentanze
sindacali locali sui contenuti del presente contratto.
Art.4
Diritti
sindacali
1.
Per
quanto attiene ai diritti di assemblea, di affissione, all’uso di locali per
l’esercizio delle attività sindacali, nonché alle altre disposizioni
inerenti l’esercizio dei diritti sindacali, si fa riferimento, fino alla
stipula del Contratto di comparto sulla materia, alle previsioni contenute nel
Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n.150 alla G.U. n.207 del 5 settembre 1998.
2.
L’attività
dei soggetti di cui all’articolo 7 del citato CCNQ del 7 agosto 1998 viene
considerata, a tutti gli effetti, nei processi produttivi e di miglioramento
dell’efficienza dell’Amministrazione nonché nei processi di qualificazione
e di selezione del personale.
Art.5
Materie,
criteri e livelli della contrattazione integrativa
1.
Il
contratto:
-
regola
i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;
-
definisce
i criteri generali delle metodologie di valutazione, basate su indici e
standard;
-
indica
i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra
le varie finalità di utilizzo indicate nell’art.32 del CCNL.
Sono,
altresì, regolate le seguenti materie:
-
linee
di indirizzo generale per l’attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
-
effetti
delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o
riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità
del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
-
accordi
di mobilità;
-
linee
di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di
lavoro;
-
pari
opportunità per le finalità indicate nell’art.7 del CCNL, nonché per quelle
della legge 10 aprile 1991, n.125;
-
determinazione
dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui
all’art.15, lettera B), del CCNL, concernente i passaggi all’interno di
ciascuna area professionale (art.20, comma 1, lettera A, del CCNL);
-
riduzione
dell’orario di lavoro di cui all’art.25 del CCNL;
-
articolazione
delle tipologie di orario di lavoro di cui all’accordo successivo del 12
gennaio 1996, stipulato ai sensi dell’art.19, comma 5, del CCNL del 16 maggio
1995.
2.
Ai
sensi dell’art.13, comma 5, del CCNL, il presente contratto regola
l’individuazione di nuovi profili professionali ovvero diversa denominazione e
ricollocazione di quelli esistenti nelle aree in relazione alle esigenze
organizzative dell’Amministrazione, secondo le procedure previste dal
successivo art.17.
3.
Il
contratto stabilisce le materie che – per rilevanza territoriale – vengono
demandate a livello di Direzioni regionali e compartimentali.
4.
Il
livello negoziale regionale o compartimentale è gestito dai rispettivi
Direttori. Per le Organizzazioni sindacali intervengono i rappresentanti del
livello territoriale interessato o loro delegati.
5.
Il
contratto regola, negli uffici centrali e periferici individuati quali sedi di
RSU, le seguenti materie:
-
applicazione
e gestione degli accordi stabiliti al punto 1, primi tre alinea del presente
articolo;
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina di cui all’art.4, comma 2, del CCNL, definita al livello negoziale di Amministrazione;
-
criteri
di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative
relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti
disabili;
-
modalità
attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di
Ministero;
-
articolazione
delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art.19, comma 5, del CCNL
del 16 maggio 1995.
6.
La
contrattazione collettiva integrativa decentrata si svolge presso le sedi
centrali e gli uffici periferici individuati come sede di R.S.U. ai sensi della
normativa vigente.
7.
Salvo
l’esigenza di prevenire, nel massimo grado possibile, gli eventuali conflitti
e fermo restando il rispetto dei principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza dei comportamenti, in tutte le sedi negoziali, sulle materie non
direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento
economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
Art.6
Informazione
1.
L’Amministrazione
si impegna – a livello centrale e negli uffici sede di RSU – a fornire
l’informazione sulle materie ed ai soggetti indicati nell’articolo 6,
lettera A), del CCNL di comparto e sui provvedimenti attuativi degli istituti
disciplinati dal presente contratto.
2.
Il
dovere di informazione nei confronti dei soggetti sindacali abilitati alla
contrattazione integrativa compete, di norma, ai responsabili degli uffici che
trattano le materie oggetto di tale istituto contrattuale, ciascuno per il
proprio ambito di competenza.
3.
Detti
responsabili forniscono ai soggetti sindacali abilitati opportuna documentazione
almeno 5 giorni prima della diramazione di specifici atti sulle materie oggetto
di informazione preventiva, salvo casi di necessità e urgenza per i quali deve
essere comunque assicurata l’informazione nei tempi tecnicamente necessari.
4.
Sono
esclusi dall’obbligo di informazione i dati sensibili
relativi ai singoli dipendenti.
5.
Sulle
materie oggetto di informazione successiva i responsabili di cui al comma 2
convocano almeno due volte l’anno, in apposite sessioni, i soggetti sindacali
abilitati alla contrattazione integrativa.
Art.7
Concertazione
1.
Il
presente contratto assume la concertazione tra le parti quale elemento
essenziale dei rapporti tra le parti stesse che, pertanto, si impegnano a
favorirne la pratica presso tutte le sedi negoziali, centrali e periferiche,
sulle materie e con le modalità previste dall’art.6, punto B), del CCNL, con
particolare riferimento alle materie di cui all’art.20, comma 1, punto B).
Art.8
Consultazione
1.
L’Amministrazione
si impegna ad attivare tempestivamente la consultazione obbligatoria sulle
materie e con le modalità previste dall’art.6, punto C), del CCNL.
2.
L’Amministrazione
promuove appositi incontri di consultazione inerenti gli atti di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro, sia in ambito nazionale sia in quello
locale, tutte le volte che ritenga opportuno e funzionale il coinvolgimento dei
soggetti sindacali abilitati al livello negoziale di riferimento.
Art.9
Conferenza
dei rappresentanti
1.
Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, presso il
Ministero delle Finanze è istituita, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.6, punto D), comma 3, del CCNL, la Conferenza dei rappresentanti
dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa.
2.
La
Conferenza viene convocata per la prima volta entro i 30 giorni successivi alla
sua istituzione e si riunisce, di norma, due volte all’anno. Sessioni
straordinarie possono essere convocate quando ricorrano ragioni di particolare
urgenza, su richiesta motivata di una delle parti.
3.
La
Conferenza, che non ha funzioni negoziali, è presieduta dal rappresentante
dell’Amministrazione ed è composta in numero paritetico da membri effettivi e
supplenti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, con la presenza di una adeguata rappresentanza
femminile. Partecipa alle riunioni il Presidente del Comitato pari opportunità
o un suo delegato.
4.
L’Amministrazione
garantisce quanto necessario per l’attività della Conferenza.
5.
La
Conferenza esamina:
-
le
linee generali di indirizzo in materia di organizzazione e di gestione
amministrativa del personale;
-
il
grado di raggiungimento degli obiettivi produttivi del Ministero ed i sistemi di
verifica dei risultati.
Art.10
Comitati,
Commissioni bilaterali e Osservatori
1.
E’
istituito a livello nazionale, ai sensi dell’art.6, punto D), commi 1 e 2, del
CCNL, il “Comitato per l’esame e la valutazione dei processi di riforma e
riorganizzazione dell’Amministrazione”, la cui durata è limitata
all’avvenuto processo di ristrutturazione amministrativa, oppure al
raggiungimento dell’obiettivo per cui il Comitato è istituito. In tale
organismo le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione
dell’Amministrazione e registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per
la riorganizzazione e la ristrutturazione della stessa, predisponendo gli
elementi da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica.
2.
Sono
istituiti, altresì, appositi Comitati che esprimono pareri sulle seguenti
materie:
§
analisi
della coerenza tra il sistema di incentivazione del personale ed il sistema di
programmazione e di controllo gestionale;
§
stato
di applicazione delle procedure di valutazione e selezione del personale di cui
all’articolo 20, lettera B), del CCNL.
3.
In
presenza di esigenze valutate caso per caso sia in sede contrattuale sia nel
corso dei lavori della Conferenza dei rappresentanti, per l’approfondimento di
specifiche problematiche potranno essere costituiti a livello nazionale, senza
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, Commissioni bilaterali e/o Osservatori
di cui all’art.6, punto D), comma 4, del CCNL, di durata predefinita, con il
compito di formulare proposte in ordine all’argomento trattato. A tal fine
l’Amministrazione provvede a fornire in tempo utile i relativi dati di cui
dispone.
4.
Gli
organismi di cui ai commi 1 e 2, che non hanno natura negoziale, sono composti
in numero paritetico da membri effettivi e supplenti in rappresentanza
dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, garantendo una adeguata presenza femminile. Tali
organismi sono coordinati da un rappresentante dell’Amministrazione che
provvede anche a convocare le riunioni. Il programma di lavoro e le modalità di
funzionamento rispetto all’obiettivo assegnato sono stabiliti collegialmente.
Art.11
Pari
opportunità
1.
Le
parti, al fine di dare concreto impulso alla realizzazione delle azioni positive
di cui alla legge 10 aprile 1991 n.125, assumono l’obiettivo di individuare in
ogni ambito - avvalendosi anche della collaborazione del Comitato per le pari
opportunità di livello nazionale - le iniziative atte a favorire
l’eliminazione di atteggiamenti discriminatori o di qualsiasi impedimento che
di fatto riduca o limiti le condizioni di effettiva parità tra uomini e donne
nel lavoro e nella progressione professionale o di carriera.
2.
L’Amministrazione
favorisce le attività del Comitato per le pari opportunità di livello
nazionale, già operante nel Ministero delle Finanze, nei limiti delle norme
stabilite per il suo funzionamento.
3.
Il
Presidente del Comitato per le pari opportunità di livello nazionale, o un suo
delegato, partecipa ai lavori della Conferenza dei rappresentanti ed ai lavori
delle Commissioni e degli Osservatori eventualmente costituiti, nonché agli
incontri negoziali previsti dal vigente sistema di relazioni sindacali sulle
materie di cui all’art.7, comma 3, del CCNL, fermo restando che il Comitato
stesso non ha competenze negoziali.
4.
A tal
fine l’Amministrazione fornisce al Comitato, anche nel corso di appositi
incontri, l’informazione preventiva sulle materie di cui all’art.6, lettera
A), comma 2, punto 1), del CCNL, nonché quella successiva di cui al comma 3,
punto 2), del medesimo articolo.
5.
Le
parti, ai sensi dell’art.4, comma 3, punto A), quinto alinea, del CCNL,
concordano sull’esigenza di costituire Comitati per le pari opportunità a
livello regionale che provvedono, tra l’altro, all’informazione sulle
materie di cui alla legge n° 125/1991.
6.
Gli
organismi di cui al comma 5 sono costituiti da una struttura unica per i tre
Dipartimenti, previa intesa fra Direttore regionale delle Entrate, Direttore
compartimentale delle Dogane e Direttore compartimentale del Territorio.
7.
Le
eventuali strutture territoriali per le pari opportunità già esistenti saranno
adeguate ai sensi dei due precedenti commi e provvederanno alle interazioni con
le strutture amministrative locali.
8.
I
Comitati regionali sono costituiti con provvedimento del Direttore regionale
delle Entrate, d’intesa con il Direttore compartimentale delle Dogane e con il
Direttore compartimentale del Territorio.
9.
I
Presidenti dei Comitati regionali, o un loro delegato, partecipano agli incontri
negoziali previsti dal vigente sistema di relazioni sindacali sulle materie di
cui all’art.7, comma 3, del CCNL, per la parte demandata al livello
decentrato, fermo restando che i Comitati stessi non hanno competenze negoziali.
10.A
tal fine, i Comitati regionali ricevono l’informazione preventiva sulle
materie di cui all’art.6, lettera A), comma 2, punto 2, nonché quella
successiva di cui al comma 3, punto 2, del medesimo articolo.
11.Per
garantire il necessario coordinamento funzionale, sono previsti incontri con
cadenze semestrali, salvo specifiche esigenze, tra il Comitato nazionale ed i
Presidenti, o loro delegati, dei Comitati regionali.
12.Per
quanto non espressamente previsto si fa riferimento all’art.7 del CCNL.
CAPO
II
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.12
Interpretazione
autentica dei contratti
1.
Sulle
controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione del presente
contratto, nonché su eventuali dubbi interpretativi, il Presidente della
delegazione di parte pubblica, di propria iniziativa oppure entro 15 giorni
dalla ricezione di apposita istanza di parte sindacale, formalizzata per
iscritto, attiva un apposito incontro con le OO.SS. firmatarie del contratto,
per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2.
L’eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all’art.5, comma 3, del CCNL,
sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del
contratto.
3.
In
mancanza di accordo può essere richiesta l’assistenza dell’A.RA.N., ai
sensi dell’art.50, commi 1, 2, 8 e 9 del decreto legislativo n.29/93.
Art.13
Composizione
dei conflitti
1.
Salvo
quanto previsto dall’art.11 del CCNL, in caso di conflitto concernente le
materie di cui agli accordi ed ai contratti collettivi, ovvero atti unilaterali
dell’Amministrazione riferiti alle suddette materie, le parti abilitate alla
contrattazione integrativa nel livello direttamente interessato si impegnano a
dare avvio - entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta scritta presentata
da una delle stesse parti ed inviata ai relativi Dipartimenti nonché, per
conoscenza, alla Direzione generale degli affari generali e del personale e alle
Organizzazioni sindacali nazionali - ad un tentativo di composizione.
2.
Tale
tentativo si esaurisce nel termine di 5 giorni dal suo avvio. Decorso
tale termine ciascuna delle parti chiede la presenza nella stessa
sede negoziale dei responsabili di livello superiore;
il tentativo si esaurisce entro i successivi 15 giorni.
3.
Nel
corso delle procedure di composizione le parti si astengono dall’assumere
determinazioni unilaterali sulle materie oggetto del confronto e adottano
comportamenti di massima trasparenza e correttezza.
PARTE
SECONDA
TITOLO
I
RAPPORTO
DI LAVORO
Art.
14
Orario
di lavoro
1.
Il
sistema e l’articolazione degli orari di lavoro – nel rispetto alle
tipologie di cui all’articolo 19 del CCNL – sono regolati in sede di
contratto integrativo di posto di lavoro sulla base dei criteri di cui
all’accordo successivo sottoscritto da A.RA.N. e OO.SS. in data 12 gennaio
1996, nonché di quelli di seguito specificati, tenendo conto:
-
della
realtà territoriale e/o urbana ove hanno sede gli uffici nonché delle esigenze
di servizio, dell’utenza e del personale;
-
delle
esigenze di flessibilità e migliore utilizzazione dei servizi, oltre che
dell’obiettivo di pervenire alla concreta riduzione del lavoro straordinario,
anche attraverso la estensione dell’arco temporale di apertura degli uffici;
-
delle
particolari esigenze - da valutare con carattere di priorità, nel rispetto
dell’articolazione dell’orario di servizio, in sede di accordo di posto di
lavoro - delle lavoratrici madri, dei portatori di handicap, dei dipendenti che
usufruiscono della legge n° 104/1992 o che si trovano in particolari condizioni
psico-fisiche, nonché di coloro che beneficiano di normative di garanzia o che
versano in condizioni familiari legate a necessità di minori in età scolare.
2.
L’orario
di lavoro è stabilito in funzione delle esigenze di servizio prevedendo che il
lavoratore usufruisca della pausa con le modalità di cui all’articolo 7
dell’accordo successivo citato al comma 1 del presente articolo.
3.
Negli
uffici in cui siano attivate forme di rilevazione automatizzata delle presenze,
il contratto integrativo potrà prevedere:
-
forme
di flessibilità di orario, di regola non superiore ad un’ora, in entrata ed
in uscita;
-
la
istituzione di una “banca del tempo” nel senso che ciascun dipendente che
presti servizio, previa autorizzazione del dirigente, oltre il normale orario di
lavoro e al di fuori dell’orario di lavoro straordinario, cumulerà le ore
lavorate in eccedenza che verranno recuperate per il tramite di riposi
compensativi, tenute presenti le esigenze di servizio; da tale previsione sono
esclusi, in relazione alla peculiarità del servizio che deve essere assicurato
e qualora l’attività eccedentaria venga remunerata a qualsiasi titolo, i
lavoratori degli uffici operativi periferici del dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette.
4.
Decorsi
trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un
accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà d’iniziativa
5.
La
riduzione dell’orario di lavoro sino a raggiungere le 35 ore settimanali è
subordinata alla riserva di cui all’art.25, comma 2, del CCNL, in base alla
quale, entro il 30 giugno 2000, le parti trattanti a livello di comparto
verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il
personale delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.
Art.15
Mobilità
1.
La
mobilità a domanda e gli scambi di sede per l’anno 1999 sono regolati con i
criteri e le modalità di cui all’allegato A, che fa parte integrante del
presente contratto.
2.
Le
parti si impegnano ad effettuare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente contratto, apposita riunione per valutare lo stato di attuazione
dei processi di mobilità relativi al 1999 nonché i conseguenti riflessi sulla
eventuale mobilità da attivare nel corso dell’anno 2000.
3.
La
mobilità volontaria all’interno del comparto sarà attuata, con i criteri di
cui all’art.27 del CCNL, dopo la completa definizione del nuovo sistema di
classificazione del personale delineato dall’art.13 del CCNL e la conclusione
delle procedure di riqualificazione previste dalla legge n.549/95 e successive
modificazioni.
PARTE
TERZA
TITOLO
I
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.16
Fondo
unico di Amministrazione
1.
Le
parti concordano che le risorse da destinare ai trattamenti accessori del
personale affluiscono al Fondo unico di Amministrazione per essere utilizzate,
per gli scopi e con i criteri previsti dalla vigente normativa, con
contrattazione decentrata a livello nazionale o a livello di singolo
dipartimento secondo quanto stabilito nei successivi commi.
2.
Per
l’anno 1999 l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per i singoli
Centri di Responsabilità è quello risultante dalle tabelle di ripartizione di
cui agli Allegati B e C.
3.
Le
parti convengono che le somme assegnate al Fondo d’Amministrazione per
l’anno 1999 vengono destinate al finanziamento dell’ “ordinamento
professionale”, al “riequilibrio della professionalità” - con esclusione,
per tale seconda voce, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
– alla costituzione di un “budget d’ufficio”, quota parte del quale
viene destinata alla erogazione di un “premio di produttività”, nonché
alla remunerazione, con riferimento alle risorse di cui al comma 193 della legge
n.549/1995 e previa contrattazione a livello nazionale, delle attività
espletate o iniziate nel corso del 1999 ovvero per le quali sia stata
predisposta la programmazione per il loro espletamento, anche se riassegnate sul
Fondo di Amministrazione per l’anno 2000. L’ammontare delle risorse da
destinare ai suddetti fini è distintamente indicato negli Allegati di cui al
precedente comma 2.
4.
Le
parti convengono, altresì, che eventuali risorse non utilizzate per l’
“ordinamento professionale” o per il “riequilibrio professionale”
andranno ad incrementare la quota stanziata per l’erogazione del “premio di
produttività”; la conseguente modifica al finanziamento stabilito con il
presente accordo verrà effettuata a livello di delegazione nazionale di parte
pubblica, previo esame preventivo a livello di singolo dipartimento.
5.
Per
quanto riguarda le risorse destinate all’ “ordinamento professionale”,
queste costituiscono lo stanziamento complessivo per finanziare i passaggi
economici all’interno delle aree, con particolare riferimento agli sviluppi
economici verso le posizioni “super”. Per i criteri concernenti tali
passaggi si applica il comma 4 del successivo articolo 17.
6.
Relativamente
al “riequilibrio della professionalità”, le parti convengono che
l’erogazione delle somme indicate nell’Allegato B a tale titolo verrà
effettuata sulla base dei coefficienti di professionalità di cui al successivo
punto 7 e con i criteri stabiliti dall’articolo 34 del CCNL per il pagamento
dell’indennità di amministrazione.
7.
Per
l’erogazione del “premio di produttività” le parti convengono sui
seguenti criteri:
-
la
corresponsione del premio avverrà con i criteri stabiliti dall’articolo 34
del CCNL per il pagamento dell’indennità di amministrazione;
-
l’importo
spettante pro-capite verrà determinato sulla base dei seguenti coefficienti di
professionalità, costituenti il rapporto parametrale tra gli stipendi iniziali
di ciascuna posizione economica:
§
posizione
economica C3
coefficiente 1,62
§
posizione
economica C2
coefficiente 1,46
§
posizione
economica C1
coefficiente 1,34
§
posizione
economica B3
coefficiente 1,21
§
posizione
economica B2
coefficiente 1,13
§
posizione
economica B1
coefficiente 1,07
§
posizione
economica A1
coefficiente
1,00
-
il
premio verrà corrisposto in misura differenziata in relazione al raggiungimento
dell’obiettivo assegnato, sulla base dei seguenti parametri:
§
conseguimento
> 100%
125% della quota;
§
conseguimento
>
95% -
< 100% 100%
della quota;
§
conseguimento
>
90% -
< 95%
75% della quota;
§
conseguimento
>
80% -
< 90%
50% della quota;
§
conseguimento
<
80%
0% della quota.
8.
Le
risorse destinate al “budget d’ufficio”, inteso quale stanziamento
assegnato a ciascuna sede negoziale come definita dal CCNL e dall’articolo 5
del presente contratto, sono utilizzate per erogare indennità e remunerare
attività sulla base dei seguenti criteri generali:
-
una
quota pari a quella indicata nella nota di cui agli Allegati citati al
precedente comma 2 viene utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo
32, comma 2, del CCNL, mentre la restante quota, parimenti indicata nella nota,
può essere destinata, con contrattazione a livello locale, ad eventuali diverse
finalità;
-
l’utilizzazione
delle risorse determinate in applicazione dell’articolo 3, comma 193 e segg.,
della legge n.549/1995 verrà concordata tenendo conto della previsione di legge
che destina le stesse al potenziamento dell’Amministrazione finanziaria ed
all’erogazione di compensi incentivanti la produttività, all’incremento
delle attività di controllo dell’evasione fiscale ed al recupero delle
entrate tributarie;
-
l’utilizzazione
delle risorse disponibili in applicazione dell’articolo 12, comma 1, del
decreto legge n.79/97, convertito dalla legge n.140/1997, verrà determinata con
le modalità stabilite dall’articolo 37 della legge n.28/1999.
L’assegnazione quale “budget d’ufficio” della relativa quota, riferita
agli stanziamenti iscritti a bilancio per l’anno 1998, avverrà in via
provvisoria e con espressa riserva di conguaglio positivo o negativo ovvero, nei
casi in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti, di recupero delle
somme provvisoriamente assegnate allorquando saranno definite le risultanze
dell’attività di accertamento posta in essere nell’anno 1998.
9.
Fermo
restando quanto stabilito al precedente punto con riferimento al comma 193 della
legge n.549/1995 ed all’art.12 del d.l. n.79/97, eventuali risorse assegnate
quale “budget d’ufficio” e non erogate con riferimento all’anno 1999
sono riassegnate al fondo di amministrazione per l’anno 2000; la relativa
utilizzazione sarà stabilita con contrattazione a livello di delegazione
nazionale.
10.
Le
parti concordano, in attuazione dei criteri generali di cui al presente articolo
e in relazione agli obiettivi prioritari che debbono essere conseguiti, che
l’applicazione dei criteri di ripartizione del fondo di amministrazione a
titolo di “budget d’ufficio” per l’anno 1999, che terranno conto dei
carichi di lavoro e del personale presente negli uffici, nonché le modalità di
utilizzazione del “budget d’ufficio” stesso avverranno, entro il mese di
gennaio 2000, in sede di contrattazione decentrata nazionale a livello di
singolo dipartimento e, per gli uffici centrali di cui all’articolo 55, comma
2, lettera a), del D.P.R. n.287/1992, presso la Direzione Generale degli Affari
Generali e del Personale. Gli accordi di dipartimento definiranno, altresì, gli
importi da assegnare agli uffici per l’avvio della contrattazione locale.
11.
In
relazione alle risorse assegnate a titolo di “budget di ufficio”, con
contrattazione a livello decentrato locale verrà concordata l’applicazione
dei criteri generali definiti a livello nazionale per l’utilizzo delle
relative risorse.
12.
Qualora
non si pervenga, entro il termine indicato, agli accordi previsti dal precedente
comma 10, su richiesta congiunta delle parti la trattativa si svolgerà a
livello di delegazione nazionale di parte pubblica.
PARTE
QUARTA
TITOLO
I
SVILUPPO
DEL PERSONALE
Art.17
Nuovo
ordinamento del personale
1.
Le
parti convengono sui seguenti punti:
·
il
nuovo assetto ordinamentale del personale previsto dal CCNL, introducendo
elementi di flessibilità nella gestione delle dinamiche di sviluppo
all’interno delle aree A, B, C e tra le stesse, fornisce gli strumenti per
l’adeguamento dinamico del modello organizzativo in funzione sia delle
esigenze operative dell’Amministrazione sia dell’ottimale utilizzo delle
risorse umane;
·
una
attenta e condivisa organizzazione in fasi successive dell’implementazione del
nuovo sistema consentirà di raggiungere in tempi ragionevoli gli obiettivi
istituzionali di miglioramento continuo dell’azione amministrativa e di
soddisfare adeguatamente le componenti motivazionali del personale;
·
il
processo delineato richiederà anche la ridefinizione degli attuali profili
professionali, eccessivamente frammentati e, in parte, non più
adeguati nei loro contenuti alle nuove esigenze dell’Amministrazione,
finalizzata ad adeguare il quadro delle professionalità alle esigenze
funzionali delle istituende Agenzie e del Ministero delle Finanze riformato ai
sensi del decreto legislativo n.300 del 1999.
2.
A tal fine, le parti convengono di istituire una Commissione
paritetica provvisoria con il compito, sulla base dell’elaborato già
trasmesso alle OO.SS., di procedere ad uno studio per l’individuazione di
nuovi profili professionali ovvero per una loro diversa denominazione o
ricollocazione nell’ambito delle aree professionali. Le elaborazioni cui
perverrà la Commissione costituiranno oggetto di contrattazione per il
personale del Ministero delle Finanze come sopra riformato ed anche per il
personale delle Agenzie fiscali qualora gli organismi delle stesse le ritengano
compatibili con le esigenze funzionali delle Agenzie.
3.
Le
parti concordano di attribuire, con decorrenza 1 agosto 1999 e nei limiti dello
stanziamento previsto dal precedente articolo 16 per l’ordinamento
professionale, le posizioni “super” previste per le posizioni A1S, B3S, C1S
e C3S nelle seguenti misure:
Ruolo
unico dell’Amministrazione
·
da A1 a
A1S
n.2.000
·
da B3 a
B3S
n.1.000
·
da C1 a
C1S
n.4.000
·
da C3 a
C3S
n.1.000
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette:
·
da A1 a
A1S
n. 500
·
da B3 a
B3S
n. 500
·
da C1 a
C1S
n. 750
·
da C3 a
C3S
n. 750
4. Le parti inoltre, nel rispetto delle vigenti norme per l’accesso dall’esterno mediante concorsi pubblici, ai quali va riservata una adeguata percentuale di posti, concordano di prevedere la parziale copertura delle vacanze di organico nell’arco di tempo di vigenza contrattuale secondo le percentuali previste, con riferimento agli anni 2000-2001, nell’allegato prospetto D, fermo restando che tali misure percentuali potranno essere contrattualmente modificate sia in relazione alle previsioni di cui al decreto legislativo n.300/1999 ed alla clausola di salvaguardia richiamata al precedente articolo 2 concernente l’attivazione delle Agenzie fiscali ed il relativo Comparto di contrattazione, sia in relazione alla individuazione delle risorse finanziarie disponibili, avuta anche presente la previsione introdotta dalla legge 13 maggio 1999, n.133, che ha integrato il comma 208-bis dell’articolo 3 della legge n.549/1995, stabilendo che le somme residue dopo l’effettuazione dei corsi di riqualificazione sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all’articolo 15 del CCNL. Qualora l’onere per i previsti passaggi tra le aree professionali non potrà essere posto a carico del bilancio dello Stato, si procederà a rideterminare la percentuale indicata nell’acclusa tabella in relazione alle risorse destinate all’ordinamento professionale.
5.
Le
forme di relazioni sindacali stabilite dall’articolo 20 del CCNL per la
determinazione dei criteri concernenti i passaggi all’interno delle aree e tra
le stesse saranno attivate entro 15 giorni dal presente accordo. Con la medesima
scadenza si procederà relativamente ai criteri per l’accesso alle posizioni
“super”.
Art.18
Formazione
1.
In
conformità ai principi dettati dall’art.26 del CCNL, le parti riconoscono la
necessità di dare il massimo impulso alla formazione dei lavoratori che,
pertanto, deve avere carattere di generalità e continuità, deve essere
orientata alla qualificazione e riqualificazione dei dipendenti e, costituendo
un elemento centrale per la progressione nell’ordinamento professionale, deve
rivestire carattere di diritto-dovere del dipendente, fermo restando il
contemperamento delle esigenze di servizio con la necessità di effettiva
attuazione degli interventi formativi.
2.
Le
parti concordano di attivare sia un sistema formativo permanente di
aggiornamento e qualificazione di tutti i dipendenti anche avvalendosi di
strumenti informatici e multimediali, sia percorsi formativi di riqualificazione
strettamente collegati ai passaggi di posizione economica all’interno delle
aree e tra le stesse.
3.
Le
attività di formazione devono svolgersi prevalentemente sul posto di lavoro e
comunque non oltre l’ambito regionale o compartimentale, fatti salvi i casi di
formazione presso scuole, enti o istituti pubblici e privati riconosciuti, ove
sussistano prevalenti ragioni di economicità o per esigenze formative a
carattere specifico o di livello universitario.
4.
I corsi
di aggiornamento e qualificazione professionale sono finalizzati
all’accrescimento delle capacità lavorative dei dipendenti o allo spostamento
degli stessi da un settore di attività ad un altro, nell’ambito della stessa
posizione economica.
5.
I
criteri per la definizione dei percorsi di qualificazione professionale
finalizzati ai passaggi all’interno delle aree e tra le stesse saranno
concordati in apposita sessione successiva, tenendo anche conto dello
svolgimento dei corsi di riqualificazione di cui alla legge n.549/95, che
possono fornire utili indicazioni operative per i nuovi percorsi formativi.
Art.19
Norma
di rinvio
1.
Entro
trenta giorni dalla formale entrata in vigore del presente contratto integrativo
le parti si impegnano ad attivare procedure negoziali sulla materie di cui al
precedente articolo 5 che non siano state già regolate.
ALLEGATO
A
CRITERI
GENERALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI A DOMANDA E SCAMBI DI SEDE DEL PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
In relazione alle piante
organiche dell’Amministrazione Finanziaria e tenuto conto dei dati relativi al
personale presente al 31.12.1998 i criteri generali per i trasferimenti a
domanda e gli scambi di sede del personale appartenente alle qualifiche
funzionali ed al ruolo ad esaurimento dell’Amministrazione finanziaria per
l’anno 1999 sono quelli recati dall’accordo sottoscritto in data 8.8.1998
tra i rappresentanti dell’Amministrazione e le
Organizzazioni Sindacali, che qui si intendono integralmente riportati,
cui sono apportate le
seguenti variazioni:
-
per l’anno 1999, fermo restando la possibilità di partecipare alla
procedura di scambio di sede, in relazione al parere espresso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con foglio n. 9130 del 9 dicembre 1998, il
personale assunto, nell’attuale profilo professionale, successivamente al 1°
gennaio 1998 è escluso dalla procedura di trasferimento a domanda;
-
per il personale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette
le unità trasferibili e i posti disponibili comprendono esclusivamente i
profili tributari e chimici in quanto, stante la gravissima carenza di personale
in tutti i settori dell’Amministrazione doganale, con particolare riferimento
alle Direzioni Compartimentali delle Dogane e delle Imposte Indirette del Nord
Italia, può effettuarsi la procedura di mobilità a domanda solo per il
predetto personale;
-
per ogni anno di servizio prestato presso altre Amministrazioni (ivi
compresi i periodi di comando, collocamento fuori ruolo, distacchi presso altre
Amministrazioni): PUNTI 0,5 per anno,
per i primi 5 anni, PUNTI 1 per anno, dal 6° anno in poi.
I
periodi di servizio prestati presso l’Ufficio Centrale del Bilancio e la
sezione staccata del Provveditorato del Ministero delle Finanze vengono valutati
come quelli prestati presso l’Amministrazione finanziaria;
-
il personale può indicare, ai fini della procedura per scambio di sede,
una regione diversa da quella riportata per la mobilità a domanda. In tale
ipotesi non verranno attribuiti i
punteggi relativi alle seguenti categorie:
b)
EVENTUALI
NECESSITA’ DI STUDIO DEL DIPENDENTE, DEL
CONIUGE E DEI FIGLI:
punto 2
f)
MOTIVI
DI SALUTE:
punti 1b); 2; 3; 4 ( se riferito ai congiunti).
-
il personale del ruolo del Ministero delle Finanze può
produrre, altresì, istanza di scambio di sede con personale di un
contingente indicato nell’art. 55 del D.P.R. n. 287/92 diverso da quello di
appartenenza rivestente lo stesso profilo professionale in servizio in un
Ufficio ricadente nello stesso ambito territoriale regionale di ciascuna
Direzione Regionale delle Entrate e di ciascuna Direzione Compartimentale del
Territorio.
Il personale in servizio presso gli Uffici Centrali di cui all’art. 55
del D.P.R. n.287/92 potrà partecipare alla procedura per gli scambi di sede a
livello infraregionale per gli Uffici finanziari ubicati nella Regione Lazio
ricadenti nell’ambito della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio e
della Direzione Compartimentale del Territorio per il Lazio, l’Abruzzo e il
Molise, nonchè per gli Uffici Centrali diversi da quelli di appartenenza.
Le procedure di scambi di sede a livello infraregionale avranno luogo
successivamente alle procedure di
trasferimento a domanda e di scambio di sede a livello nazionale.
Si farà luogo all’attribuzione dei punteggi spettanti per le istanze
di scambio di sede a livello infraregionale, in conformità ai criteri fissati
per le procedure di trasferimento a livello nazionale,
escludendo i punteggi non corrispondenti al titolo posseduto
relativamente alle CATEGORIE a), punto 2 e punto 3; b), punto 2; f) punti 1b),
2, 3, 4 (se riferito ai congiunti) (ad esempio nell’ipotesi di sede richiesta
diversa da quella in cui il figlio segue corsi di studi il punteggio relativo
non va attribuito).
La Direzione Generale degli
Affari Generali
e del
Personale darà
corso ai formali
provvedimenti di
trasferimento all’esito
di dette procedure;
-
contestualmente alla procedura a livello nazionale le Direzioni Regionali
e Compartimentali attiveranno le procedure di trasferimento e scambi di sede in
sede decentrata;
-
per patologie gravi, invalidanti ed irreversibili, che necessitano di
assistenza continuativa, da cui sia affetto il richiedente, il coniuge o i
figli, il genitore, il fratello/sorella e per le quali l’assistito sia seguito
presso la sede richiesta da struttura sanitaria pubblica non sostituibile senza
pregiudizio alle condizioni del paziente: PUNTI 10
Documentazione
per l’attribuzione del punteggio relativo alla voce sopra indicata:
-
i motivi di salute del richiedente devono essere documentati con
certificazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche dalle
quali risulti che il soggetto interessato è portatore di un grado di invalidità
superiore al 70%, ovvero che l’invalidità è ascrivibile alla 1, 2, 3
categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648; per i
congiunti la certificazione deve attestare l’handicap in situazione di gravità;
-
per l’assistenza ai genitori o fratelli/sorelle il punteggio spetta
solo nell’ipotesi di inesistenza di altri parenti di primo grado da comprovare
con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-
stato di famiglia del richiedente o autocertificazione, dal quale si
evinca il rapporto di parentela.
Detto punteggio è cumulabile con quello previsto dagli altri punti della
categoria f), il cui punteggio massimo è elevato da punti 20 a punti 30;
-
fino
a nuovo accordo, se a seguito di nuove assunzioni si modificano le percentuali
di copertura degli Uffici finanziari, l’Amministrazione può adottare
provvedimenti di trasferimento a domanda esclusivamente mediante scorrimento
delle relative graduatorie esistenti;
-
l’Amministrazione si impegna a prevedere che in sede di determinazione di
posti disponibili nelle sedi circoscrizionali per nuovi concorsi, saranno tenute
presenti le aspirazioni al trasferimento del personale in servizio;
-
per il punto 2 della categoria a) CONDIZIONI DI FAMIGLIA, nell’ipotesi
di figlio minore di anni 3 spetta un punteggio aggiuntivo pari a 1 punto.
Per l’anno 1999, i trasferimenti a domanda, realizzabili secondo i
principi previsti dal suddetto accordo, vengono effettuati, così come convenuto
tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali,
secondo la ripartizione previste dalle seguenti tabelle A e A1, recanti
la determinazione delle unità trasferibili e dei posti disponibili relativi al
personale del ruolo unico del Ministero delle Finanze di cui agli artt. 77 e 78
del D.P.R. n. 287/92, nonché alle tabelle C e C1 concernenti le unità
trasferibili e i posti disponibili
dell’area tributaria e chimica relativamente al personale del
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (accluse al presente accordo
All.1).
La Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale provvederà,
entro il mese di dicembre 1999, a pubblicare nel Bollettino Ufficiale di
questo Ministero i posti disponibili e le unità di personale trasferibili .
Le disposizioni previste nel presente accordo disciplinano i trasferimenti a domanda e gli scambi di sede del personale del Ministero delle Finanze, salvo eventuali variazioni che dovessere essere apportate in materia in sede di contratto integrativo, così come previsto dal vigente CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999.
|
POSTI
DISPONIBILI RELATIVI AL PERSONALE DEL RUOLO UNICO DEL MINISTERO DELLE
FINANZE DI CUI ALL'ART. 78 DEL D.P.R. M. 287/92 |
||||||
|
|
AREA
AMMINISTRATIVA |
AREA
TECNICA |
||||
|
|
IX-VIII-VII |
VI-V-IV |
III |
IX-VIII-VII |
VI-V-IV |
III |
|
ABRUZZO
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
6 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
BASILICATA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
CALABRIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
CAMPANIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
EMILIA
R. |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
37 |
|
|
|
|
TERR. |
68 |
50 |
14 |
35 |
1 |
1 |
|
FRIULI
V.G. |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
68 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
LAZIO |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
CENT. |
1 |
1 |
24 |
0 |
|
0 |
|
LIGURIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
11 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
10 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
LOMBARDIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
25 |
3 |
182 |
|
|
|
|
TERR. |
17 |
17 |
2 |
44 |
5 |
4 |
|
MARCHE |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
MOLISE |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
PIEMONTE |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
43 |
3 |
9 |
|
|
|
|
TERR. |
65 |
5 |
4 |
53 |
2 |
2 |
|
PUGLIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
7 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
SARDEGNA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
SICILIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
TOSCANA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
19 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
TRENTINO |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
83 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
UMBRIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
V.
D'AOSTA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
10 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
VENETO |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
30 |
3 |
15 |
|
|
|
|
TERR. |
27 |
3 |
3 |
41 |
3 |
3 |
|
NAZIONALE |
570 |
166 |
325 |
189 |
27 |
29 |
|
TOTALE
NAZIONALE |
|
1306 |
|
|
|
|
|
UNITA'
TRASFERIBILI RELATIVE AL PERSONALE DEL RUOLO UNICO DEL MINISTERO DELLE
FINANZE DI CUI ALL'ART. 78 DEL D.P.R. M. 287/92 |
||||||
|
|
AREA
AMMINISTRATIVA |
AREA
TECNICA |
||||
|
|
IX-VIII-VII |
VI-V-IV |
III |
IX-VIII-VII |
VI-V-IV |
III |
|
ABRUZZO
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
18 |
12 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
10 |
5 |
9 |
1 |
1 |
|
BASILICATA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
1 |
4 |
6 |
1 |
1 |
|
CALABRIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
15 |
6 |
5 |
|
|
|
|
TERR. |
14 |
19 |
7 |
27 |
3 |
3 |
|
CAMPANIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
26 |
65 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
84 |
18 |
19 |
16 |
4 |
4 |
|
EMILIA
R. |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
FRIULI
V.G. |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
2 |
3 |
2 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
5 |
1 |
1 |
4 |
2 |
|
LAZIO |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
23 |
7 |
3 |
|
|
|
|
TERR. |
37 |
2 |
3 |
5 |
3 |
2 |
|
CENT. |
6 |
3 |
1 |
|
|
|
|
LIGURIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
4 |
3 |
2 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
LOMBARDIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
4 |
4 |
2 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
MARCHE |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
MOLISE |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
2 |
2 |
4 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
37 |
4 |
7 |
1 |
1 |
|
PIEMONTE |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
4 |
3 |
2 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
1 |
3 |
1 |
3 |
2 |
|
PUGLIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
24 |
3 |
13 |
|
|
|
|
TERR. |
17 |
1 |
54 |
1 |
1 |
1 |
|
SARDEGNA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
2 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
3 |
5 |
3 |
1 |
1 |
|
SICILIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
29 |
40 |
6 |
|
|
|
|
TERR. |
50 |
44 |
55 |
7 |
1 |
1 |
|
TOSCANA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
1 |
14 |
1 |
5 |
1 |
|
TRENTINO |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
2 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
UMBRIA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
2 |
5 |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
V.
D'AOSTA |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
VENETO |
|
|
|
|
|
|
|
ENTR. |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
TERR. |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
NAZIONALE |
402 |
331 |
240 |
92 |
41 |
30 |
|
TOTALE
NAZIONALE |
|
1136 |
|
|
|
|
|
PERCENTUALE
DI COPERTURA ASSICURATA 60 % |
||||||
(all’articolo
16 del contratto)
|
DIPARTIMENTO
DELLE ENTRATE |
BUDGET DI UFFICIO |
RIEQUILIBRIO PROFESSIONALITA’ |
ORDINAMENTO PROFESSIONALE |
TOTALI |
|
Fondo
unico di Amministrazione Art.3,
comma 193, della legge n.549/1995 (1) Art.12
del d.l. n.79/97 |
86.960.084.000 63.875.557.000 41.000.000.000 |
30.000.000.000 |
7.450.000.000 |
124.410.084.000 63.875.557.000 41.000.000.000 |
|
TOTALE |
191.835.641.000 |
30.000.000.000 |
7.450.000.000 |
229.285.641.000 |
(1)
Al
netto di L.8.683.400.000 per i
fondi dirigenti e dei reggenti e di L.
23.123.983.000 per le attività già approvate in sede di
contrattazione.
NOTA
= Le parti convengono di destinare le risorse di cui al budget d’ufficio come
segue: 1) un importo di L.43.750.000.000
alla erogazione di un premio di produttività; 2) un importo di L.81.960.084.000
alla remunerazione delle attività di cui all’art.32, comma 2, del CCNL; 3) un
importo di L. 5.000.000.000 alla
contrattazione a livello locale per la remunerazione di diversificate attività;
4) un importo di L.20.125.557.000
delle risorse di cui al comma 193 della legge n.549/1995 per la remunerazione,
previa contrattazione a livello nazionale, delle attività espletate o iniziate
nel 1999 ovvero per le quali sia stata effettuata la programmazione per il loro
espletamento anche se riassegnate al Fondo di Amministrazione per l’anno 2000.
*******************
|
DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO |
BUDGET DI UFFICIO |
RIEQUILIBRIO PROFESSIONALITA’ |
ORDINAMENTO PROFESSIONALE |
TOTALI |
|
Fondo
unico di Amministrazione Art.3,
comma 193, della legge n.549/1995 (2) Art.12
del d.l. n.79/97 |
23.295.661.000 20.060.002.000 870.000.000 |
9.000.000.000 |
2.100.000.000 |
34.395.661.000 20.060.002.000 870.000.000 |
|
TOTALE |
44.225.663.000 |
9.000.000.000 |
2.100.000.000 |
55.325.663.000 |
(2)
Al
netto di L.2.794.385.000 per i
fondi dirigenti e dei reggenti e di L.5.472.960.000
per le attività già approvate in sede di contrattazione.
NOTA
= Le parti convengono di destinare le risorse di cui al budget d’ufficio come
segue: 1) un importo di L.16.350.000.000
alla erogazione di un premio di produttività; 2) un importo di L.21.295.661.000
alla remunerazione delle attività di cui all’art.32, comma 2, del CCNL; 3) un
importo di L. 2.000.000.000 alla
contrattazione a livello locale per la remunerazione di diversificate attività;
4) un importo di L.3.710.002.000
delle risorse di cui al comma 193 della legge n.549/1995 per la remunerazione,
previa contrattazione a livello nazionale, delle attività espletate o iniziate
nel 1999 ovvero per le quali sia stata effettuata la programmazione per il loro
espletamento anche se riassegnate al Fondo di Amministrazione per l’anno 2000.
|
UFFICI
CENTRALI EX ART.55, COMMA 2, LETTERA b), DPR N.287/1992 |
FONDO
UNICO DI AMMINISTRAZIONE |
RISORSE
EX COMMA
193 DELLA LEGGE
N.549/1995 |
RISORSE
EX ARTICOLO
12 DEL D.L.
N.79/1997 |
TOTALE
RISORSE |
|
Direzione
generale degli AA.GG-
e Personale |
2.193.826.000 |
1.985.887.000 |
370.000.000 |
4.549.713.000 |
|
Segretariato
Generale |
1.470.774.000 |
350.000.000 |
370.000.000 |
2.190.774.000 |
|
Gabinetto
(Uff. Coord. Legislativo) |
1.193.190.000 |
845.302.000 |
120.000.000 |
2.158.492.000 |
|
S.In.Co. |
225.324.000 |
249.366.000 |
90.000.000 |
564.690.000 |
|
Se.C.I.T. |
537.303.000 |
647.251.000 |
90.000.000 |
1.274.554.000 |
|
Scuola
Centrale Tributaria |
366.957.000 |
43.186.000 |
90.000.000 |
500.143.000 |
|
Servizio
amministrativo della Guardia di Finanza |
290.250.000 |
278.621.000 |
========= |
568.871.000 |
NOTE:
·
Gli
importi relativi al comma 193 dell’articolo 3 della legge n.549/1995 sono al
netto di L.590.100.000 per i fondi
dei dirigenti e dei reggenti;
· Le parti convengono di destinare al personale degli Uffici Centrali di cui all’articolo 55, comma 2, lettera a) del DPR n.287/92 le somme necessarie per il “riequilibrio della professionalità”, per l’ “ordinamento professionale”, per il “premio di produttività” e per le attività di cui al comma 193 della legge n.549/1995 in armonia con quanto concordato per i dipartimenti.
(all’articolo
16 del contratto)
|
DIPARTIMENTO
DELLE DOGANE E DELLE
IMPOSTE INDIRETTE |
BUDGET
DI UFFICIO |
ORDINAMENTO
PROFESSIONALE |
TOTALI |
|
Fondo
unico di Amministrazione
(1) Comma
193 L.549/95 Art.12
del d.l. n.79/97 |
48.754.085.000 14.000.000.000 2.000.000.000 |
5.355.000.000 |
54.109.085.000 14.000.000.000 2.000.000.000 |
|
TOTALE |
64.754.085.000 |
5.355.000.000 |
70.109.085.000 |
(1)
Al netto di L.21.600.000.000 per
le attività già approvate in sede di contrattazione.
NOTA
= Le parti convengono di destinare le risorse di cui al budget d’ufficio come
segue: 1) un importo di L. 18.200.000.000 alla
erogazione di un “premio di produttività”; 2) un importo di L.36.254.085.000
alla remunerazione delle attività di cui all’art.32, comma 2, del
CCNL; 3) un importo di L.1.500.000.000 alla
contrattazione a livello locale per la remunerazione di diversificate attività;
4) un importo di L.6.800.000.000
delle risorse di cui al comma 193 della legge n.549/1995 per la remunerazione,
previa contrattazione a livello nazionale, delle attività espletate o iniziate
nel 1999 ovvero per le quali sia stata effettuata la programmazione per il loro
espletamento anche se riassegnate al Fondo di Amministrazione per l’anno 2000.