MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento delle Entrate

Preintesa per la modifica dell’accordo del 29.3.2000, relativo ai criteri di erogazione dell’indennità di risultato per l’anno 1998.

 

 

            Il Dipartimento delle Entrate e le OO.SS. di livello nazionale

 

VISTA l’intesa del 28.12.1998, sottoscritta in via definitiva il 20.4.1999, inerente la ripartizione del fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi dell’anno 1998, la quale in ordine all’indennità di risultato prevede che la produttività degli uffici venga valutata sulla base della percentuale di conseguimento dell’obiettivo sintetico ed inoltre prevede l’individuazione con successivo accordo di fasce di risultato, per un massimo di 4, in relazione alla percentuale di realizzazione degli obiettivi sintetici degli uffici stessi;

 

VISTA l’intesa del 29.3.2000, con la quale, ai fini dell’erogazione dei compensi relativi all’indennità di risultato per l’anno 1998, si è provveduto all’individuazione di quattro fasce di risultato, così come previsto dal precedente accordo del 28.12.1998;

 

CONSIDERATO che con accordo del 2.10.2000 tra l’Amministrazione e le OO.SS. si è provveduto ad approvare i criteri di raggiungimento degli obiettivi per la ripartizione del fondo del 2%, di cui all’art.12 del DL 79/97, convertito nella legge 140/97, stabilendo, tra l’altro, come soglie di raggiungimento dell’obiettivo pieno o parziale, rispettivamente l’85% e il 65% dei prodotti programmati;

 

CONSIDERATO che quanto stabilito dall’accordo suddetto viene ratificato dall’art.2, comma 1 e 3, del decreto del Sig. Ministro delle Finanze in data 17.10.2000;

 

CONSIDERATO che sulla scorta delle disposizioni emanate dal Sig. Ministro appare necessario adeguare i criteri utilizzati per l’indennità di risultato 1998 a quelli adottati per il raggiungimento degli obiettivi per la ripartizione del fondo del 2%;

 

CONSIDERATO pertanto che, secondo quanto precedentemente rappresentato, nell’applicazione della formula prevista nell’accordo del 28.12.1998 il calcolo dell’obiettivo sintetico deve essere effettuato utilizzando l’85% della “produzione programmata”;

 

CONSIDERATO che, sempre nell’ottica del raggiungimento di una più equa ripartizione del compenso, occorre altresì modificare i criteri di erogazione dell’indennità di risultato 1998 previsti dall’accordo del 29.3.2000;

 

CONSIDERATO che dall’utilizzo del “Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi” per l’anno 1998 sono risultate delle economie a seguito dell’applicazione dell’accordo del 28.12.1998;

 

CONVENGONO

 

1)

-         di ricalcolare l’obiettivo sintetico, così come derivante dalla formula concordata nell’intesa del 28.12.1998, utilizzando l’85% della “produzione programmata”;

 

 

 

-         di istituire, in luogo delle quattro fasce previste dall’accordo del 29.3.2000, tre fasce di risultato nelle quali inserire gli uffici ai fini dell’erogazione dei compensi relativi all’indennità di risultato per l’anno 1998, così articolate:

þ fascia A (fascia di maggiorazione superiore alla media) nella quale sono inseriti tutti gli uffici il cui valore dell’obiettivo sintetico è superiore a 1. Agli uffici inseriti in questa fascia l’indennità giornaliera, commisurata alle risorse totali utilizzate, viene corrisposta al 120%;

þ fascia B (fascia media) nella quale sono inseriti tutti gli uffici, che non rientrano nella fascia precedente, il cui valore dell’obiettivo sintetico sia pari o superiore a 0,80. Agli uffici inseriti in questa fascia l’indennità giornaliera, commisurata alle risorse totali utilizzate, viene corrisposta al 100%;

þ fascia C (fascia di penalizzazione inferiore alla media) nella quale sono inseriti tutti gli uffici che non rientrano nelle fasce precedenti. Agli uffici inseriti in questa fascia l’indennità giornaliera, commisurata alle risorse totali utilizzate, viene corrisposta al 50%.

 

            Per le Divisioni delle Direzioni Regionali e relative Sezioni staccate e per gli Uffici delle Direzioni Centrali si fa riferimento a quanto già previsto nell’accordo tra Amministrazione finanziaria e Organizzazioni sindacali del 28.12.1998.    

Il compenso attribuito all’ufficio deve essere ripartito fra tutto il personale livellato in relazione all’area di appartenenza, tenendo conto della presenza.

 

2)

            Le economie derivanti dall’utilizzo del “Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi” per l’anno 1998 vanno ad incrementare l’importo destinato al pagamento dell’indennità di risultato per lo stesso anno.

 

Roma, 30 ottobre 2000

 

Il Dipartimento delle Entrate                                                  Le Organizzazioni sindacali

 

 

 

 

 

RIEPILOGO UFFICI PERIFERICI

 

FASCE

SETTORE II . DD.

SETTORE REGISTRO

SETTORE Centri di Serv.

SETTORE IVA

SETTORE Com.Trib.

SETTORE Uff. Entrate

TOTALE SETTORE

Fascia

Coeff %

Num. Uffici

Num. Uffici

Num. Uffici

Num. Uffici

Num. Uffici

Num. Uffici

Num. Uffici

A

120

318

397

11

59

110

61

956

B

100

54

17

1

34

11

2

119

B

50

39

1

-

7

4

-

51

Totali

411

415

12

100

125

63

1126