IL MINISTRO DELLE FINANZE DECRETO 20 marzo 2001
Modifiche al decreto ministeriale 28 dicembre 2000, recante disposizioni circa le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (GU n. 95 del 24-4-2001)
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58,
62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo;Visto il proprio decreto del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato
dalla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze,
foglio n. 278, con il quale e' stata disposta, tra l'altro,
l'operativita' delle agenzie fiscali a decorrere dal 1 gennaio 2001 e l'attribuzione provvisoria di funzioni specifiche agli attuali ufficicentrali del Ministero delle finanze, in attesa dell'attivazione del
Dipartimento per le politiche fiscali, per il quale e' in corso il
procedimento di approvazione e successiva emanazione del regolamento
previsto dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del
1999; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 11, del decreto ministerialen. 1390, con il quale si faceva riserva di ulteriori provvedimenti
finalizzati al distacco provvisorio, presso le singole strutture
ministeriali e agenziali, dei vincitori del concorso a
novecentonovantanove posti di dirigente, bandito con decreto
ministeriale 19 gennaio 1993, che non avevano ancora stipulato il
contratto individuale o il cui contratto non era in corso di stipula,gia' inseriti in nella sezione 1/F dell'elenco di cui all'art. 5,
comma 1, del medesimo decreto;Visto, altresi', l'art. 5, comma 18, del citato decreto
ministeriale, con il quale si faceva riserva di specifici
provvedimenti finalizzati alla regolamentazione del personale in
servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;Tenuto conto che, in base al decreto ministeriale 9 novembre 2000,
il personale gia' appartenente all'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e' stato formalmente inserito nel ruolo
dell'amministrazione finanziaria, con contestuale cancellazione del
ruolo provvisorio ad esaurimento di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e che pertanto e' necessario
inserire detto personale in una apposita sezione del ruolo
provvisorio del Ministero delle finanze;Considerato che, con provvedimento n. 120 del 12 febbraio 2001,
l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla definizione della
particolare situazione del personale dirigenziale di cui all'art. 5,
comma 11, del decreto ministeriale n. 1390;Considerato che e' opportuno provvedere analogamente anche per il
personale di cui all'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale n.
1390 del 2000;Ritenuto che gli strumenti di controllo sulle agenzie fiscali
previsti nel decreto legislativo n. 300 del 1999, a seguito delle
considerazioni svolte dalle competenti commissioni parlamentari e dalConsiglio di Stato, sono ora disciplinati non solo nello schema di
regolamento di organizzazione del Ministero, ma anche nello schema diregolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
dei Ministro, e che, pertanto, la piena operativita' delle agenzie va ora subordinata all'entrata in vigore dei predetti atti normativi;Tenuto conto, altresi', che l'art. 7 del piu' volte citato decreto
ministeriale n. 1390, fa riserva di emanare ulteriori provvedimenti
al fine di apportare al medesimo decreto tutte le modifiche e le
integrazioni ritenute necessarie;Ravvisata pertanto l'opportunita' e l'urgenza di procedere
all'integrazione e alla modifica di alcune disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 1390 del 2000; Decreta:Art. 1.
Modificazioni ed integrazioni all'art. 21. Nell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, la lettera d) e' soppressa;b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le funzioni
gia' svolte dalla direzione centrale per gli affari giuridici e per
il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate e attribuiteal Dipartimento per le politiche fiscali ai sensi dell'art. 56 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esercitate
provvisoriamente dal personale della direzione centrale normativa e
contenzioso dell'Agenzia delle entrate. Nell'esercizio di tali
compiti detto personale opera alle dipendenze funzionali dell'ufficio del segretario generale.".Art. 2.
Modificazioni ed integrazioni all'art. 5 1. Nell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Tutto il personale
del Ministero delle finanze, nonche' il personale
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alladata del 31 dicembre 2000, e' inserito, a decorrere dal 1 gennaio
2001, nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'art. 74, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da accluso
elenco, facente parte integrante del presente decreto, articolato
nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/G ed 1/H.";b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Nella sezione 1/C,
allegata al presente decreto, e' compreso, in attesa dell'attivazionedel Dipartimento per le politiche fiscali, il personale, in servizio
presso la direzione centrale per gli affari giuridici e per il
contenzioso tributario del soppresso Dipartimento delle entrate, che
esercita le funzioni attribuite al Dipartimento per le politiche
fiscali dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; per tale
personale si applica la disposizione di cui al comma 2-bis dell'art.
2.";c) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. I
vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigente,
bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, distaccati presso
le strutture ministeriali centrali e le agenzie fiscali con i decretidi cui al comma 11, secondo periodo, sono inseriti nelle
corrispondenti sezioni relative alle strutture presso cui sono stati
assegnati in base ai decreti medesimi.";d) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Con
successivi decreti si provvedera' al distacco provvisorio del
personale di cui al comma 12 presso le strutture ministeriali
centrali e le agenzie fiscali ai fini della stipula dei relativi
contratti individuali.";e) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: "15-bis. I
vincitori del concorso pubblico a cinquanta posti di analista
economico-finanziario (ottava qualifica funzionale), indetto con
decreto direttoriale n. 158337 del 20 ottobre 1998, ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono assegnati in
misura pari a ventitre unita' agli uffici indicati nell'art. 2";f) dopo il comma 17, e' inserito il seguente: "17-bis. Il
personale inserito nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C ed 1/D, allegate al
presente decreto, nonche' il personale appartenente
all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, puo' essere
provvisoriamente distaccato presso gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di
Stato, la Scuola centrale tributaria e gli uffici di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c), per le loro esigenze. La richiesta di
distacco provvisorio, anche nominativa, e' presentata a cura dei
titolari degli uffici di cui al precedente periodo, all'ufficio del
segretario generale e comunicata al direttore della struttura di
provenienza; le richieste sono presentate nei limiti massimi dello
0,8 per cento del personale complessivo inserito in ciascuna sezione
ovvero in servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.";g) il comma 18 e' sostituito dal seguente: "18. Il personale
assegnato all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a
seguito del decreto ministeriale del 9 novembre 2000 e' inserito
nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, sezione 1/H.".Art. 3.
Modificazioni ed integrazioni all'art. 6 1. L'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
2000, prot. n. 1390, e' sostituto dal seguente: "Art. 6 (Disposizionitransitorie). - 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonche' del regolamento di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le agenzie fiscali
svolgono le loro funzioni secondo le competenze, le modalita' ed il
sistema di relazioni con il Ministero, previsti relativamente alle
strutture dipartimentali soppresse ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b), del presente decreto.".Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo. Roma, 20 marzo 2001 Il Ministro: Del Turco Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 381 N O T AL'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto non e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sara' comunicato con
atto interno al personale interessato e pubblicato nel
bollettino ufficiale di questo Ministero.