IL MINISTRO DELLE FINANZE DECRETO 20 marzo 2001
 
Modifiche al decreto ministeriale 28 dicembre 2000, recante 
disposizioni circa le modalita' di avvio delle agenzie fiscali 
e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale 
dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (GU n. 95 del 24-4-2001)     
      Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
    dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
    marzo  1997,  n.  59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58,
    62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo;
      Visto  il proprio decreto del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato
    dalla  Corte  dei  conti  il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze,
    foglio  n.  278,  con  il  quale  e'  stata  disposta,  tra  l'altro,
    l'operativita' delle agenzie fiscali a decorrere dal 1 gennaio 2001 e
    l'attribuzione provvisoria di funzioni specifiche agli attuali uffici
    centrali  del Ministero delle finanze, in attesa dell'attivazione del
    Dipartimento  per  le  politiche fiscali, per il quale e' in corso il
    procedimento  di approvazione e successiva emanazione del regolamento
    previsto  dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del
    1999;
      Visto, in particolare, l'art. 5, comma 11, del decreto ministeriale
    n.  1390,  con  il quale si faceva riserva di ulteriori provvedimenti
    finalizzati  al  distacco  provvisorio,  presso  le singole strutture
    ministeriali    e   agenziali,   dei   vincitori   del   concorso   a
    novecentonovantanove   posti   di   dirigente,  bandito  con  decreto
    ministeriale  19 gennaio  1993,  che  non avevano ancora stipulato il
    contratto individuale o il cui contratto non era in corso di stipula,
    gia'  inseriti  in  nella  sezione 1/F dell'elenco di cui all'art. 5,
    comma 1, del medesimo decreto;
      Visto,   altresi',   l'art.   5,   comma  18,  del  citato  decreto
    ministeriale,   con   il   quale   si  faceva  riserva  di  specifici
    provvedimenti  finalizzati  alla  regolamentazione  del  personale in
    servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
      Tenuto  conto che, in base al decreto ministeriale 9 novembre 2000,
    il  personale  gia'  appartenente  all'amministrazione  autonoma  dei
    monopoli   di   Stato   e'   stato  formalmente  inserito  nel  ruolo
    dell'amministrazione  finanziaria,  con contestuale cancellazione del
    ruolo  provvisorio  ad  esaurimento  di  cui  all'art.  4 del decreto
    legislativo  9 luglio  1998,  n.  283,  e  che pertanto e' necessario
    inserire   detto   personale   in  una  apposita  sezione  del  ruolo
    provvisorio del Ministero delle finanze;
      Considerato  che,  con  provvedimento  n. 120 del 12 febbraio 2001,
    l'amministrazione  finanziaria  ha  proceduto  alla definizione della
    particolare  situazione del personale dirigenziale di cui all'art. 5,
    comma 11, del decreto ministeriale n. 1390;
      Considerato  che  e' opportuno provvedere analogamente anche per il
    personale  di  cui  all'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale n.
    1390 del 2000;
      Ritenuto  che  gli  strumenti  di  controllo  sulle agenzie fiscali
    previsti  nel  decreto  legislativo  n. 300 del 1999, a seguito delle
    considerazioni svolte dalle competenti commissioni parlamentari e dal
    Consiglio  di  Stato,  sono ora disciplinati non solo nello schema di
    regolamento di organizzazione del Ministero, ma anche nello schema di
    regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
    dei Ministro, e che, pertanto, la piena operativita' delle agenzie va
    ora subordinata all'entrata in vigore dei predetti atti normativi;
      Tenuto  conto, altresi', che l'art. 7 del piu' volte citato decreto
    ministeriale  n.  1390, fa riserva di emanare ulteriori provvedimenti
    al  fine  di  apportare  al  medesimo decreto tutte le modifiche e le
    integrazioni ritenute necessarie;
      Ravvisata   pertanto   l'opportunita'   e  l'urgenza  di  procedere
    all'integrazione e alla modifica di alcune disposizioni contenute nel
    citato decreto ministeriale n. 1390 del 2000;
                                  Decreta:
                                   Art. 1.
                  Modificazioni ed integrazioni all'art. 2
          1.  Nell'art.  2 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
    2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) nel comma 1, la lettera d) e' soppressa;
        b)  dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le funzioni
    gia'  svolte  dalla direzione centrale per gli affari giuridici e per
    il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate e attribuite
    al  Dipartimento  per  le politiche fiscali ai sensi dell'art. 56 del
    decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  sono  esercitate
    provvisoriamente  dal  personale della direzione centrale normativa e
    contenzioso   dell'Agenzia  delle  entrate.  Nell'esercizio  di  tali
    compiti detto personale opera alle dipendenze funzionali dell'ufficio
    del segretario generale.".
Art. 2.
                  Modificazioni ed integrazioni all'art. 5
    
      1.  Nell'art.  5 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
    2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Tutto il personale
    del     Ministero     delle    finanze,    nonche'    il    personale
    dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla
    data  del  31 dicembre  2000,  e' inserito, a decorrere dal 1 gennaio
    2001,  nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'art. 74, comma 1,
    del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, come da accluso
    elenco,  facente  parte  integrante  del presente decreto, articolato
    nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/G ed 1/H.";
        b) il  comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Nella sezione 1/C,
    allegata al presente decreto, e' compreso, in attesa dell'attivazione
    del  Dipartimento per le politiche fiscali, il personale, in servizio
    presso  la  direzione  centrale  per  gli  affari  giuridici e per il
    contenzioso  tributario del soppresso Dipartimento delle entrate, che
    esercita  le  funzioni  attribuite  al  Dipartimento per le politiche
    fiscali  dal  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300; per tale
    personale  si applica la disposizione di cui al comma 2-bis dell'art.
    2.";
        c) dopo  il  comma  11,  e'  inserito  il  seguente:  "11-bis.  I
    vincitori  del  concorso  a  novecentonovantanove posti di dirigente,
    bandito  con  decreto ministeriale 19 gennaio 1993, distaccati presso
    le strutture ministeriali centrali e le agenzie fiscali con i decreti
    di   cui   al   comma   11,  secondo  periodo,  sono  inseriti  nelle
    corrispondenti  sezioni relative alle strutture presso cui sono stati
    assegnati in base ai decreti medesimi.";
        d)  dopo  il  comma  14,  e'  inserito  il seguente: "14-bis. Con
    successivi   decreti  si  provvedera'  al  distacco  provvisorio  del
    personale  di  cui  al  comma  12  presso  le  strutture ministeriali
    centrali  e  le  agenzie  fiscali  ai fini della stipula dei relativi
    contratti individuali.";
        e)  dopo  il  comma  15,  e'  inserito  il  seguente:  "15-bis. I
    vincitori  del  concorso  pubblico  a  cinquanta  posti  di  analista
    economico-finanziario  (ottava  qualifica  funzionale),  indetto  con
    decreto   direttoriale  n.  158337  del  20 ottobre  1998,  ai  sensi
    dell'art.  39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono assegnati in
    misura pari a ventitre unita' agli uffici indicati nell'art. 2";
        f) dopo  il  comma  17,  e'  inserito  il  seguente:  "17-bis. Il
    personale  inserito  nelle  sezioni 1/A, 1/B, 1/C ed 1/D, allegate al
    presente     decreto,     nonche'     il    personale    appartenente
    all'amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  puo' essere
    provvisoriamente    distaccato   presso   gli   uffici   di   diretta
    collaborazione  del  Ministro  e  le segreterie dei Sottosegretari di
    Stato,  la Scuola centrale tributaria e gli uffici di cui all'art. 2,
    comma  1,  lettere a), b) e c), per le loro esigenze. La richiesta di
    distacco  provvisorio,  anche  nominativa,  e'  presentata a cura dei
    titolari  degli  uffici di cui al precedente periodo, all'ufficio del
    segretario  generale  e  comunicata  al  direttore della struttura di
    provenienza;  le  richieste  sono presentate nei limiti massimi dello
    0,8  per cento del personale complessivo inserito in ciascuna sezione
    ovvero  in servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di
    Stato.";
        g)  il  comma  18  e'  sostituito dal seguente: "18. Il personale
    assegnato  all'amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  a
    seguito  del  decreto  ministeriale  del  9 novembre 2000 e' inserito
    nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, sezione 1/H.".
Art. 3.
                  Modificazioni ed integrazioni all'art. 6
    
      1.  L'art.  6  del  decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre
    2000, prot. n. 1390, e' sostituto dal seguente: "Art. 6 (Disposizioni
    transitorie).  - 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento
    di  cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
    n.  300,  nonche'  del  regolamento  di cui all'art. 14, comma 2, del
    decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  le  agenzie fiscali
    svolgono  le  loro funzioni secondo le competenze, le modalita' ed il
    sistema  di  relazioni  con il Ministero, previsti relativamente alle
    strutture  dipartimentali  soppresse  ai  sensi dell'art. 3, comma 1,
    lettera b), del presente decreto.".
      Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
    controllo.
        Roma, 20 marzo 2001
                                                   Il Ministro: Del Turco
    Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
    Registro n. 1 Finanze, foglio n. 381
                                            N O T A
                  L'elenco  di cui all'art. 2 del presente decreto non e'
              pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale e sara' comunicato con
              atto  interno  al  personale  interessato  e pubblicato nel
              bollettino ufficiale di questo Ministero.