Data  05/04/2019 01:26:36 | Sezione Dogane Dogane

La cosiddetta “antisindacalità Giacchetti” è presso la Corte d’Appello di Roma.



Con ricorso depositato il 20 marzo 2019, Dirpubblica ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 20 settembre 2018, con la quale era stato respinto il ricorso in opposizione ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.




Con ricorso depositato il 20 marzo 2019, Dirpubblica ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 20 settembre 2018, con la quale era stato respinto il ricorso in opposizione ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

La questione nasce dalle interviste a Report di dirigenti sindacali DIRPUBBLICA, in particolare quella riguardante il concorso a 69 posti da dirigente nelle Dogane, in merito al quale, il 28/03/2019, il GUP di Roma ha rinviato a giudizio undici persone per tentata truffa aggravata, rivelazione del segreto d’ufficio e violazione della legge 475 del 1925. In questa situazione l’Agenzia delle Dogane ha avuto il coraggio di avviare un procedimento disciplinare a carico del nostro dirigente sindacale il quale, durante la trasmissione, ha denunciato i fatti in questione, nella sua qualità sindacale. In questa circostanza l’Agenzia delle Dogane non dovrebbe essere considerata “parte lesa” nel giudizio penale in corso, ma “parte corresponsabile” dei delitti cui sono stati incolpati gli 11 personaggi.

Ciò premesso, Il giudice di primo grado (vedi: https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=3899) aveva ritenuto che, siccome il procedimento disciplinare si era concluso con l’irrogazione nei confronti del dirigente sindacale di una sanzione disciplinare di “lievissima entità”, non era dimostrabile che il sindacato avesse subito un trattamento “gravemente lesivo della propria libertà sindacale”.

Tuttavia, la Dirpubblica aveva proposto ricorso per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori non già a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare minima, ma subito dopo l’avvio del procedimento disciplinare (con nota prot. n. 126/Ris del 25 novembre 2016), e ciò su sollecitazione del Direttore interregionale per il Lazio e l’Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane, la quale aveva prefigurato, con nota prot. n. 305/Ris del 23 novembre 2016, l’irrogazione della sanzione disciplinare fino alla sospensione dal servizio per 10 giorni.

In altre parole, la condotta di antisindacale si è consumata in un momento precedente all’irrogazione della sanzione disciplinare minima, cioè quando il dirigente sindacale risultava esposto, a seguito dell’avvio del procedimento, all’irrogazione di una più grave sanzione, tale intimorirla (come in effetti avvenuto) nella prosecuzione della propria attività.

Piuttosto, la riduzione al minimo della sanzione disciplinare è servita all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per sottrarsi alle conseguenze di un giudizio sull’antisindacalità della sua condotta, confidando che il Giudice facesse applicazione dell’antico brocardo secondo cui “de minimis non curat praetor”.

Tuttavia, nell’attuale ordinamento democratico, la “censura” (anche nella forma minima del rimprovero verbale) è (solo una) la sanzione prevista per la commissione di illeciti disciplinari di minima importanza, ma non è mai (e mai potrebbe essere), come in passato, una censura per le opinioni espresse nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), tanto più quando attraverso di essa si realizza attraverso l’esercizio dell’attività sindacale (art. 39 Cost.), come è avvenuto nel caso “Giacchetti”.

RIGUARDIAMO IL VIDEO http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-e03f7905-48d6-4206-b28f-4dc2a35f1341.html (in particolare ai minuti 12.00 - 14.00 - 19.30).



Tags Corte d'Appello Roma, Tribunale Civitavecchia, antisindacalità, Giacchetti, Dogane