Data  17/07/2015 07:45:27 | Sezione Entrate Entrate

16/07/2015 - Audizione di Dirpubblica in Senato


Senato della Repubblica
Senato della Repubblica

La Dirpubblica è stata ascoltata dalla Commissione VI del Senato: "la soluzione della problematica deve procedere non già dall’esigenza (illegittima) di sanare la posizioni di funzionari particolari ma da una revisione dell’organizzazione delle agenzie e delle posizioni dirigenziali". Pubblichiamo la relazione già presentata il 15/07/2015.




Comunicato sull’Audizione presso la VI Commissione Finanze del Senato della Repubblica

 

Ieri, 16 luglio 2015 si è svolta l’audizione presso la VI Commissione Finanze del Senato della Repubblica sull’Atto del Governo n. 181, concernente lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali.

Richiamato e discusso il contenuto della relazione già presentata alla Commissione il 15/7 u.s., con  riferimento alla previsione di un concorso, per esami, per il reclutamento di dirigenti, che dovrebbe essere indetto direttamente dalle Agenzie fiscali, la Dirpubblica ha contestato la deroga alla disciplina generale in materia di concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale, che, invece, prevede che il concorso debba essere indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. D.L. n. 101 del 2013).

Una deroga siffatta appare assai inopportuna, oltre che illegittima, dal momento che, pur non essendo previsti titoli valutabili che facciano riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari privi della qualifica dirigenziale, la gestione del concorso da parte delle stesse Agenzie, che hanno determinato una gravissima criticità organizzativa proprio attraverso il conferimento dei predetti incarichi per la copertura della maggior parte delle posizioni dirigenziali, non assicura che il concorso stesso sia espletato in maniera trasparente e nel principio della par condicio e non sia, piuttosto, finalizzato a realizzare una sanatoria per via concorsuale.

D’altra parte, di recente, il giudice amministrativo ha dichiarato l’illegittimità delle operazioni del concorso per il reclutamento di 69 dirigenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proprio perché i commissari all’uopo nominati non hanno dato prova di affidabilità nello svolgimento delle loro funzioni.

Anche rispondendo ad una richiesta di precisazioni della Relatrice, sen. Maria Cecilia Guerra, la Dirpubblica ha, quindi, espresso la propria contrarietà rispetto a qualunque ipotesi di valorizzazione dei predetti incarichi illegittimi nell’ambito della procedura concorsuale.

La Dirpubblica ha rilevato la necessità che, prim’ancora di procedere all’indizione di un concorso pubblico, qualora non si ritenesse di rimuovere il vigente modello agenziale per la gestione del Fisco italiano, si dovrebbe provvedere ad una revisione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate (così anche per le Dogane) attraverso una drastica riduzione delle posizioni dirigenziali, nel rispetto delle norme sulla spending review (v. art. 23-quinquies del D.L. n. 95 del 2012), tutt’ora rimaste largamente inapplicate dall’Agenzia delle Entrate. Dirpubblica ha, quindi, auspicato che l’ulteriore riduzione delle posizioni dirigenziali previste dall’Atto del Governo n. 181 sia accompagnata da più severe sanzioni per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

La Dirpubblica ha, inoltre, evidenziato che la necessità, oggi impellente, di procedere alla revisione della struttura organizzativa e, nel contempo, di valorizzare le professionalità interne, debba condurre ad una più profonda riflessione del ruolo del dirigente pubblico, il quale deve essere ricondotto più propriamente all’esercizio di competenze organizzative e gestionali, mentre lo svolgimento delle funzioni di verifica e accertamento tributario (che costituiscono il nucleo centrale delle funzioni istituzionali delle agenzie fiscali), deve essere svolto da funzionari altamente specializzati ed inquadrati in un apposita area funzionale non dirigenziale ma adeguatamente valorizzata e retribuita (predirigenza).

Con l’occasione, la Dirpubblica ha espresso forti perplessità sul modello delle posizioni organizzative previste dall’art. 23-quinquies del D.L. n. 95 del 2012, quale surrogato delle posizioni dirigenziali che avrebbero dovuto essere soppresse a seguito della spending review, con l’attribuzione di un trattamento economico sostanzialmente parametrato a quello dirigenziale.

Infatti, le posizioni organizzative in questione sono conferite con incarichi meramente temporanei, e si risolvono in una mera attività gestione del rapporto di lavoro, tale da non valorizzare affatto la professionalità dei loro destinatari, poiché, alla scadenza dell’incarico, gli stessi non hanno alcun diritto ad essere assegnati allo svolgimento di funzioni equivalenti.

D’altra parte, come dimostrano le vicende successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali illegittimi in favore di funzionari non dirigenti si è sostanzialmente risolta in un pregiudizio per gli stessi funzionari, dal momento che, non potendo mantenere l’incarico a seguito della sentenza di incostituzionalità e non possedendo la qualifica dirigenziale, per non aver partecipato ad alcun concorso pubblico per il conseguimento di quella qualifica, si sono trovati di punto in bianco ridotti allo svolgimento delle mansioni dell’area di originaria appartenenza, con conseguente drastica riduzione del trattamento retributivo.

Insomma, una prassi inaugurata nel dichiarato intento di valorizzare le professionalità interne, a prescindere da ogni valutazione di merito in ordine all’accertamento delle predette professionalità (non sempre conclamate), si è risolto, per effetto della riconosciuta (giudizialmente) illegittimità di quella prassi. in un danno gravissimo ed irreparabile (perché non sanabile) per quelle stesse professionalità.

Quindi, in luogo delle posizioni organizzative, la Dirpubblica propone una vera e propria area di inquadramento funzionale delle elevate professionalità delle agenzie fiscali, da raggiungere attraverso una progressione di carriera, cioè attraverso la previsione, da parte del legislatore, di procedure concorsuali aperte e trasparenti, finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’esercizio delle relative funzioni.

In conclusione, la soluzione della problematica deve procedere non già dall’esigenza (illegittima) di sanare la posizioni di funzionari particolari ma da una revisione dell’organizzazione delle agenzie e delle posizioni dirigenziali, anche modificando le funzioni del dirigente riconducendole più propriamente a quelle organizzative e gestionali, demandando l’esercizio delle funzioni tributarie vere e proprie a funzionari di elevata specializzazione.

L’inquadramento nella predetta area funzionale predirigenziale e l’esperienza in essa concretamente maturata in un arco temporale apprezzabile, dovrà poi costituire il titolo prevalente per l’accesso alla qualifica dirigenziale. In questo modo si farebbe conseguire l’idoneità all’esercizio di funzioni organizzative e gestionali in favore di soggetti che, per la loro elevata specializzazione professionale, abbiano una conoscenza ed esperienza dell’esercizio delle funzioni tributarie.

 

Roma, 17 luglio 2015

Allegati:

Download   20150715_a_Senato_6a-finanze_audizione_AG181.pdf

(Relazione Dirpubblica sull'atto di Governo 181 - 785,5Kb)



Tags 16/07/2015, Commissione 6, Senato, Maria Cecilia Guerra, Agenzia Entrate, AG 181