Data  03/09/2014 00:17:43 | Sezione Varie Varie

Lo scorrimento delle graduatorie è la regola, il concorso è l'eccezione.


Il Piccolo Giudice
Il Piccolo Giudice

TAR BASILICATA, Sezione Prima, Sentenza n. 475, depositata il 17/07/2014.




2.5.3. Si deve anche tenere conto dell’ormai uniforme orientamento della giurisprudenza amministrativa nel senso della sostanziale inversione, nell'ambito del pubblico impiego, del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, atteso che quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale (cfr., ex multis, T.A.R. Basilicata, 7 aprile 2014, n. 253). Da tale indirizzo pretorio, infatti, può trarsi il principio secondo cui l’indizione di un nuovo concorso, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a termine, costituisce l’eccezione e richiede un’apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto agli idonei delle graduatorie vigenti e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Orbene, nel caso di specie tale obbligo motivazionale risulta del tutto obliterato.

Allegati:

Download   20140717_da_TarBasilicata_scorrimento_475.pdf

(Sentenza Tar Basilicata, Sezione I, depositata il 17/07/2014 - 136,3Kb)


Gallery


Tags Scorrimento graduatorie, Tar Basilicata, sentenza 475