fine giornata

è la rubrica con la quale il segretario generale dirpubblica (già dirstat-finanze) colloquia periodicamente con i colleghi e i simpatizzanti del sindacato, che hanno ritenuto iscriversi alla sua “mailing-list” personale, descrivendo e commentando fatti e novità raccolti nell’arco di un determinato periodo o, appunto, a … “fine giornata”.

 

Giovedì 17 marzo 2005

(il precedente è di Lunedì 23 gennaio 2005)

 

 

Cari colleghi,

questo qui riprodotto è la nostra richiesta sulla vicedirigenza che abbiamo presentato al Ministro Baccini affinché ne trasferisse il testo in un emendamento governativo all’Atto Camera 5697, il disegno di legge di conversione del DL 31 gennaio 2005, n. 7 (quello contenente la norma pattumiera di cui abbiamo già parlato nel nostro ultimo notiziario).

 

“I vicedirigenti di cui all’art. 17/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i professionisti degli enti pubblici non economici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruoli e funzioni.”

 

 

Perché questa formulazione? Prima di tutto debbo dirVi che questa volta non abbiamo lavorato da soli ma insieme ad altre organizzazioni e confederazioni che, come noi, chiedono l’applicazione del nuovo istituto. Sindacati con i quali sembra essersi spontaneamente costituita un’intesa finalizzata e forte. Tornando alla proposta ed al suo contenuto, esso riproduce esattamente una norma già esistente: il 2° periodo del 2° comma, dell’articolo 40 del decreto legislativo 30-3-2001 n. 165. Ad essa è stato anteposto il periodo: “I vicedirigenti di cui all’articolo 17/bis del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165”, ciò al fine di trascinare la vicedirigenza fuori dal comparto ministeri, ove giace inattuata, per condurla nella separata sezione delle aree dirigenziali in cui sono già confluite professionalità di pari livello. Come avrete notato non si tratta di una modifica dell’articolo 40 ma di una sua riscrittura. Perché questo? È ovvio, per evitare tutti i conflitti in cui sarebbe incorso l’articolo 40 modificato del d.lgs 165/2001 con il suo stesso articolo 17/bis (quello istitutivo della vicedirigenza) che dice tutt’altre cose. Per questo abbiamo pensato ad una norma nuova, inserita nel D.L. 7/2005 o in altro provvedimento, comunque successivi al d.lgs 165. In questo modo la norma successiva sovrasta quelle precedente e fuga ogni dubbio sull’esistenza della qualifica. Queste sono le ragioni. Vi è volontà politica per attuare una cosa del genere? Vedremo. Nessuno può dire che non avevamo idee chiare in proposito. Valutiamo attentamente la situazione e pensiamo al prossimo voto … e poi a quello successivo.